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Parere sullo schema di decreto direttoriale da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 110, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di erogazione del contributo elettrodomestici - 25 settembre 2025 [10184562]

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[doc. web n. 10184562]

Parere sullo schema di decreto direttoriale da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 110, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di erogazione del contributo elettrodomestici - 25 settembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 527 del 25 settembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 1 della l. 30 dicembre 2024, n. 207, e, nello specifico, i commi 107-111 – come modificati dal d.l. 28 febbraio 2025, n. 19, convertito, con modificazioni dalla l. 24 aprile 2025, n. 60 – ai sensi dei quali, in particolare:

“107. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo industriale e dei relativi livelli occupazionali e di favorire l'incremento dell'efficienza energetica nell'ambito domestico, la riduzione dei consumi attraverso la sostituzione dei grandi elettrodomestici ad uso civile e il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti attraverso il riciclo, è concesso agli utenti finali, per l'anno 2025, un contributo per l'acquisto di elettrodomestici ad elevata efficienza energetica, individuati con il decreto di cui al comma 110 e prodotti in uno stabilimento collocato nel territorio dell'Unione europea, con corrispondente smaltimento dell'elettrodomestico sostituito di classe energetica inferiore a quella dell'elettrodomestico di nuovo acquisto.

108. Il contributo di cui al comma 107 può essere concesso in misura non superiore al 30 per cento del costo di acquisto dell'elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro se il nucleo familiare dell'acquirente ha un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 25.000 euro annui. Il contributo è fruibile per l'acquisto di un solo elettrodomestico.

109. […] La gestione del contributo è operata mediante la piattaforma informatica di cui all'articolo 28-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, gestita dalla società PagoPA S.p.a. Le attività istruttorie, di verifica, controllo e gestione delle risorse finanziarie sono svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia. […]

110. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del contributo di cui al comma 107, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 109. […]”;

VISTO l’art. 28-bis del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla l. 29 dicembre 2021, n. 233, che ha introdotto, tra le altre cose, la possibilità di erogazione di contributi a persone fisiche o giuridiche residenti nel territorio dello Stato mediante una piattaforma tecnologica gestita da PagoPA S.p.A.;

VISTO il decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2022, recante “Piattaforma digitale per l'erogazione di benefici economici concessi dalle pubbliche amministrazioni”, che, tra le altre cose, disciplina le modalità di attuazione e di funzionamento della predetta piattaforma, ai sensi dell’art. 28-bis del menzionato d.l. 152/2021, su cui il Garante ha espresso il parere con provv. n. 286 del 28 luglio 2022 (disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9809029);

VISTO il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 110, della l. 207/2024, in materia di erogazione del contributo elettrodomestici (c.d. decreto interministeriale) – il cui processo di adozione non si è ancora perfezionato – il quale stabilisce, in particolare, che:

- il contributo elettrodomestici sia riconosciuto all’utente finale in forma di voucher – previa consegna al venditore di un elettrodomestico della stessa tipologia e di classe energetica inferiore a quello agevolato, nonché il suo corretto smaltimento finalizzato al riciclo da parte del venditore – cui consegue uno sconto in fattura al momento dell’acquisto dell’elettrodomestico (art. 2, comma 1);

- tale contributo sia riconosciuto all’utente finale maggiorenne e spendibile per l’acquisto di un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica, in misura non superiore al 30% del costo di acquisto dell’elettrodomestico e comunque per un importo non superiore a 100 euro per ciascun elettrodomestico, elevato a 200 euro per ciascun elettrodomestico se l’utente finale ha un valore dell’ISEE ordinario inferiore a 25.000 euro annui; tale contributo non può essere cumulato con altre agevolazioni, nonché con altri benefici, anche di tipo fiscale, riferiti agli stessi costi ammissibili (art. 2, commi 3 e 4);

- ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate, nonché ai fini del controllo, i dati relativi ai contributi erogati, con l’indicazione dei dati identificativi degli utenti finali, siano comunicati telematicamente all’Agenzia medesima, con le modalità definite d’intesa tra il Ministero delle imprese e del made in Italy (di seguito, MIMIT) e l’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 5);

- attraverso la piattaforma informatica di cui all’art. 28-bis del d.l. 152/2021 per la gestione della presente misura, siano acquisiti i dati degli utenti finali per i quali è accertato il possesso dei requisiti richiesti, mediante interrogazione, per conto del MIMIT, tramite PDND o altri strumenti di interoperabilità, delle banche dati pubbliche pertinenti, tra cui quelle dell’INPS (per determinare l’importo del contributo concedibile in relazione all’ISEE calcolato in capo all’utente finale che ha presentato una DSU in corso di validità, ai sensi del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) e l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR, per verificare che il contributo non sia stato richiesto da altri componenti la famiglia anagrafica di cui all’art. 4 del d.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) (art. 2, comma 6);

- all’esito delle verifiche relative al possesso dei requisiti, la piattaforma informatica confermi all’utente finale il diritto al riconoscimento del contributo e ne indichi l’importo massimo attraverso il rilascio di un voucher, di validità limitata nel tempo, associato al codice fiscale dell’utente finale richiedente; dopodiché il venditore riduce di pari importo il prezzo di acquisto dell’elettrodomestico ed emette relativa fattura di vendita, la quale riporta il prezzo originario, il valore del contributo effettivamente maturato ed esplicita l’obbligo di smaltimento dell’elettrodomestico in sostituzione (art. 2, comma 7);

- una volta decorso il termine per l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’utente finale, il Venditore maturi il diritto a ricevere un importo equivalente alla riduzione del prezzo applicata, da corrispondersi a cura di Invitalia S.p.A., previo inserimento da parte del venditore nella piattaforma informatica della documentazione necessaria a comprovare il diritto in questione, che è tenuto a conservare anche in relazione ai controlli previsti (art. 2, comma 9);

- il produttore che intenda partecipare all’iniziativa registri in un apposito elenco i propri elettrodomestici in possesso di specifiche caratteristiche, previo accesso alla piattaforma informatica da parte del legale rappresentante (o di un soggetto da lui delegato) tramite SPID o CIE (art. 3);

- il venditore che intenda partecipare all’iniziativa si registri nella piattaforma informatica, previa iscrizione al portale telematico messo a disposizione dal Centro di coordinamento RAEE di cui all’art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, e, all’esito delle verifiche presso le banche dati pertinenti (tra cui quelle delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e il Registro delle imprese), sia incluso in un elenco pubblico disponibile sul sito istituzionale del MIMIT (art. 4);

- PagoPA S.p.A. e Invitalia S.p.A. effettuino i controlli di competenza, nonché inviino al MIMIT resoconti periodici a fini di monitoraggio dell’attuazione della misura (art. 6);

- sul piano del trattamento dei dati personali (art. 8), nello specifico:

• il MIMIT rivesta il ruolo di titolare del trattamento dei dati personali per le finalità previste dal decreto;

• Invitalia S.p.A. e PagoPA S.p.A. siano designati dal MIMIT quali responsabili del trattamento in conformità a quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento;

• il trattamento dei dati personali sia effettuato limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi controlli;

• il MIMIT, prima dell’inizio del trattamento, effettui la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento;

• gli utenti finali, i legali rappresentanti dei produttori o i soggetti loro delegati e i legali rappresentanti dei venditori ricevano adeguata informativa sul trattamento dei dati personali e sulle modalità di esercizio dei diritti, da pubblicarsi sul sito istituzionale dedicato all’iniziativa;

VISTO, inoltre, l’art. 2, comma 10, del decreto interministeriale, ai sensi del quale “Con uno o più decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero delle imprese e del made in Italy sono indicati le tempistiche di attivazione dell’iniziativa, la durata della stessa, il funzionamento della Piattaforma informatica, le attività di trattamento dei dati personali, i criteri di verifica e controllo eseguiti da parte dei soggetti gestori, nonché sono adottate Linee Guida esplicative inerenti la validità temporanea del voucher, il suo utilizzo e le modalità di adesione all’iniziativa da parte di Produttori e Venditori, in coerenza con le disposizioni di cui ai successivi artt. 3 e 4, comprese le casistiche di vendita online e di reso dell’Elettrodomestico”;

VISTA la richiesta di parere pervenuta, da ultimo, in data 16 settembre 2025, con la quale il MIMIT ha sottoposto all’Autorità, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, lo schema di decreto direttoriale da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto interministeriale, unitamente alle “Linee Guida esplicative delle modalità di utilizzo del Voucher e di adesione all’iniziativa da parte di Produttori e Venditori, comprese le casistiche di vendita online” (allegate al decreto) e alle relazioni illustrativa e tecnica;

RILEVATO che il suddetto schema di decreto, nel definire le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo elettrodomestici (cfr. art. 1), stabilisce, in particolare:

- le modalità di adesione all’iniziativa da parte dei produttori e dei consumatori (artt. 2 e 4), che possono operare sulla piattaforma informatica per il tramite del proprio legale rappresentante o di operatori a ciò delegati;

- le modalità di accesso alla piattaforma informatica, da parte degli utenti finali, mediante interfaccia web dedicata, previa identificazione tramite SPID/CIE di livello almeno significativo o tramite il Punto di accesso telematico (l’app IO) (art. 5, commi 1 e 2);

- ciò che gli utenti finali devono dichiarare, in sede di richiesta del contributo, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 5, comma 3);

- le verifiche sulla sussistenza dei requisiti (art. 5, comma 4), che vengono effettuate dalla piattaforma informatica, per il tramite della PDND, in relazione a:

maggiore età dell’utente finale, tramite verifica automatica rispetto alla data di nascita acquisita mediante strumento di autenticazione;

esistenza dell’ISEE riferito al nucleo familiare inferiore a euro 25.000, laddove dichiarato dall’utente finale, tramite interrogazione del servizio messo a disposizione dall’INPS;

composizione della famiglia anagrafica, tramite interrogazione dell’ANPR;

eventuale presenza di altra istanza antecedente presentata da un componente della famiglia anagrafica dell’utente finale;

- le modalità di emissione e la validità del voucher (art. 5, commi 5, 6 e 7);

- le modalità di fruizione del contributo (art. 6), che, in caso di acquisto presso il punto di vendita fisico, comportano l’esibizione, da parte dell’utente finale, del proprio voucher agli addetti – direttamente dall’app IO o previo download dall’area riservata della piattaforma informatica – i quali visualizzano il codice fiscale e, in caso di download del voucher dall’area riservata, lo confrontano con quello presente sulla tessera sanitaria esibita dall’utente finale; accertata la corrispondenza tra i due codici fiscali, l’addetto del venditore accede alla sezione dedicata della piattaforma informatica, con un meccanismo di autenticazione di secondo livello, al fine di determinare l’importo esatto della riduzione del prezzo da applicare;

- le modalità di liquidazione dell'importo maturato dal venditore (art. 7), che prevedono il caricamento, da parte di quest’ultimo, in corrispondenza della registrazione dell’acquisto, della fattura ad esso relativa e la dichiarazione di aver ritirato presso l’utente finale il bene sostituito mediante la consegna dell’elettrodomestico nuovo e di aver avviato quello obsoleto al corretto smaltimento;

- sul piano del trattamento dei dati personali (art. 9), nello specifico:

ferme restando la titolarità del trattamento in capo al MIMIT per le finalità di erogazione del contributo e i ruoli di responsabili del trattamento rivestiti da PagoPA S.p.A. e Invitalia S.p.A. in base a quanto stabilito dall’art. 8 del decreto interministeriale, l’individuazione dei ruoli di titolare del trattamento in capo a INPS (per le verifiche sulla sussistenza del requisito ISEE), Ministero dell’interno (per le verifiche sulla sussistenza del requisito relativo alla composizione della famiglia anagrafica), venditori (per le verifiche concernenti l’intestazione del voucher, per l’emissione della fattura e per il ritiro dell’elettrodomestico sostituito), le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (per le verifiche sui rappresentanti legali dei venditori e sui venditori qualora soggetti operanti sotto forma di ditta individuale) e PagoPA S.p.A. (per l’accesso alla piattaforma informatica e all’app IO) (comma 1);

l’individuazione dei dati personali oggetto di trattamento con riferimento alle varie fasi in cui esso si articola (commi 2-6);

la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei codici fiscali degli utenti finali e degli importi dei contributi effettivamente erogati, a fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nonché ai fini di controllo (comma 7);

la conservazione dei dati personali trattati per l’erogazione del contributo per un periodo di tempo non superiore ai 10 anni, salva la necessità di ulteriore conservazione per finalità di contenzioso (comma 8);

il rinvio alla valutazione d’impatto sul trattamento dei dati per quanto concerne l’individuazione delle specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative e dei tempi di conservazione delle singole tipologie dei di dati oggetto di trattamento (comma 9);

- le attività di monitoraggio svolte dal MIMIT (artt. 9, comma 10, e 10);

- l’individuazione dei canali dedicati all’iniziativa, compresa l’informativa sul trattamento dei dati personali (art. 11);

CONSIDERATO preliminarmente che, nonostante il Garante non sia stato formalmente consultato sullo schema di decreto interministeriale, come previsto dall’art. 36, par. 4, del Regolamento, nell’ambito delle interlocuzioni informali intercorse tra i rappresentati del Ministero e l’Ufficio, sono state recepite le osservazioni necessarie per superare le criticità presenti e rendere tali trattamenti conformi alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in ossequio ai principi di privacy by design e privacy by default (art. 25 del Regolamento); osservazioni che hanno riguardato, in particolare:

- il corretto riferimento alle nozioni di nucleo familiare e di famiglia anagrafica in relazione all’esatta individuazione degli interessati coinvolti nel trattamento in esame, nel rispetto alle finalità perseguite nelle pertinenti operazioni di trattamento (rispettivamente, a fini ISEE e a fini di verifica della presenza di altri richiedenti il medesimo contributo nella medesima famiglia), in conformità al principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento);

- l’individuazione delle tipologie di dati personali trattati in ogni fase del trattamento, in relazione sia all’acquisizione dei dati per verificare il possesso dei requisiti ISEE che alle attività di monitoraggio sull’erogazione del beneficio da parte del MIMIT, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento);

- l’individuazione dei tempi di conservazione dei dati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento);

- l’introduzione di misure atte ad assicurare uniformità con la disciplina prevista in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, nel rispetto del principio di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a), e art. 6, commi 1, lett. e), e 3, del Regolamento, nonché art. 2-ter del Codice), limitazione della finalità,  minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione (art. 5, par. 1, lett. b), c) ed e), del Regolamento), con specifico riguardo alle modalità e termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi ottenuti dai beneficiari, da definirsi nell’ambito del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sentito il Garante, nonché agli obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati (artt. 12, 13 e 14 del Regolamento);

- l’introduzione della possibilità, per produttori e venditori, di delegare propri addetti ad operare sulla piattaforma informatica, previo ricorso a strumenti di autenticazione di livello significativo, nell’ambito delle procedure di competenza per l’erogazione del contributo;

CONSIDERATO, inoltre, che il MIMIT, nel caso di specie, si avvale della piattaforma informatica di cui all’art. 28-bis del d.l. 152/2021, attuato dal menzionato d.m. 6 ottobre 2022, su cui il Garante, nel citato parere, ha già fornito indicazioni circa le misure necessarie, in tale contesto, ad assicurare la conformità al Regolamento e al Codice, e che la definizione delle ulteriori misure volte a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi alle specifiche attività di trattamento effettuate nell’ambito della gestione dell’iniziativa in questione, come anche dei tempi di conservazione dei dati nelle singole fasi del trattamento, è rimessa alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati che lo stesso MIMIT è chiamato a effettuare, in qualità di titolare dei trattamenti connessi all’erogazione del contributo elettrodomestici, ai sensi dell’art. 35 del Regolamento;

RITENUTO, pertanto, che non vi siano osservazioni da formulare sullo schema di decreto in esame;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 58, par. 3, lett. b), del Regolamento, esprime parere favorevole schema di decreto direttoriale da adottare ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui all’art. 1, comma 110, della l. 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di erogazione del contributo elettrodomestici.

Roma, 25 settembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza