g-docweb-display Portlet

Parere alla Provincia Autonoma di Trento in ordine allo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 - 13 novembre 2025 [10202046]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10202046]

Parere alla Provincia Autonoma di Trento in ordine allo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 - 13 novembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 666 del 13 novembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, componente, e il Cons. Angelo Fanizza, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito “Codice”);

VISTO in particolare l’art. 2-sexies, comma 2, lett. cc) del Codice che per i trattamenti svolti in esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento, indica tra i motivi di interesse pubblico rilevante “i trattamenti effettuati [...] per fini statistici da parte di soggetti che fanno parte del sistema statistico nazionale (Sistan)”;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica”;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”);

VISTO il Regolamento della Provincia Autonoma di Trento, del 8 ottobre 2013, n. 27- 129/Leg., recante il “Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)”, pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 15 ottobre 2013, n. 42, Supplemento n. 1. e, in particolare, la Scheda 32 del predetto regolamento, relativa ai trattamenti non ricompresi nel Programma statistico nazionale (Psn) effettuati per scopi statistici da soggetti SISTAN (Ufficio statistico della Provincia);

VISTO in particolare che, in base alla predetta Scheda, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte dell’Ufficio di statistica della provincia, per lavori statistici non inclusi nel Programma statistico nazionale (Psn), laddove previsti nel Programma statistico regionale (Psr) o in altro documento provinciale programmatico che deve individuare i tipi di dati sensibili o giudiziari trattati, le rilevazioni per le quali i predetti dati sono trattati e le modalità di trattamento, sentito il Garante;

VISTA la legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, art. 11, come da ultimo modificata con l.p. 30 dicembre 2024, n. 12 che al comma 1, stabilisce che “Il programma statistico provinciale individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi d'interesse provinciale, nonché le relative metodologie e modalità attuative”;

VISTA la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico provinciale 2025 – 2027, trasmessa dall’Ufficio di Statistica della Provincia Autonoma di Trento (nota del XX, prot. n. XX);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000, doc. web n. 1098801;

Relatore il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

Con nota del XX, l’Ufficio di Statistica della Provincia Autonoma di Trento ha chiesto a questa Autorità il parere in ordine allo schema di Programma statistico provinciale 2025-2027 (di seguito, “PSTN”), predisposto in attuazione dell’art. 11 della legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9, come da ultimo modificata con l.p. 30 dicembre 2024, n. 12.

Con la predetta nota, l’Ufficio di Statistica ha trasmesso la seguente documentazione:

Programma statistico provinciale (PSTN) 2025 – 2027;

Allegato 1 al Programma statistico provinciale 2025 – 2027, recante le realizzazioni statistiche non comprese nel PSN che trattano dati personali;

Allegato 2 al Programma statistico provinciale 2025 – 2027, recante le realizzazioni statistiche non comprese nel PSN che trattano dati personali;

Relazione accompagnatoria al Programma statistico provinciale 2025 – 2027.

In particolare, nella relazione accompagnatoria è stato dichiarato che nell’ambito territoriale provinciale opera, anche con finalità di ricerca, l’Istituto di statistica della provincia di Trento ” (di seguito “Istituto o ISPAT”) e che “L’ISPAT fa parte del sistema statistico nazionale previsto dal decreto legislativo n. 322 del 1989; corrisponde direttamente con l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e con gli altri uffici del sistema stesso e rappresenta l’interlocutore unico della statistica ufficiale nel territorio provinciale” (art. 1 della Legge provinciale 9/2014, avente ad oggetto il “Riordino dell’attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale”; art. 13 della legge 11 marzo 1972, n. 118 (Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine) e d. lgs. n. 322 del 1989),

Pertanto, tra i compiti demandati all’ISPAT, l’art. 3 della Legge Provinciale n. 9/2014 elenca “la predisposizione del Programma statistico provinciale, la promozione e il coordinamento della produzione e della diffusione delle statistiche di interesse dell’amministrazione provinciale e l’effettuazione di studi, censimenti, rilevazioni ed elaborazioni previste nel programma”.

In tal modo, l’Istituto “assicura il coordinamento, il collegamento e l’interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche, individuate dall’ISTAT, preposte alla raccolta e all’elaborazione di dati statistici, ed esercita le funzioni di ufficio territoriale dell’ISTAT”.

L’Istituto ha inoltre rappresentato che la medesima legge prevede altresì che “l’attività di produzione statistica, per definizione affidata all’Istituto, può essere effettuata, se prevista dal Programma statistico provinciale, anche tramite altre strutture con la supervisione scientifica e metodologica dell’ISPAT e secondo gli indirizzi e le direttive da esso impartite”.

Inoltre, la predetta legge dispone che il PSTN (che ha durata triennale ed è aggiornato annualmente) “individua le rilevazioni, le elaborazioni e gli studi d’interesse provinciale, nonché le relative metodologie e modalità attuative”.

A tal riguardo, l’allegato 2) al PSTN comprende “le realizzazioni statistiche a titolarità provinciale non comprese nel Programma statistico nazionale che trattano dati personali”. Per tale ragione, il predetto documento, in conformità alla normativa sopra richiamata e quella medio tempore intervenuta (Regolamento e Codice come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018), specifica i tipi di dati personali trattati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati ed è sottoposto al parere di questa Autorità.

RILEVATO

1. L’attività istruttoria

A seguito del ricevimento della richiesta di parere sul PSTN, con nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio ha promosso uno specifico incontro avente ad oggetto i principali profili di protezione dei dati personali relativi alla documentazione trasmessa.

Con successiva nota del XX (prot. n. XX), l’Ufficio ha fornito puntuali indicazioni al fine di ricevere una nuova versione dello schema di PSTN, maggiormente aderente al rinnovato quadro in materia di protezione dei dati personali e all’art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. n. 322 del 1989, che hanno riguardato in particolare la necessità di:

- elaborare una sezione introduttiva del documento in cui rappresentare i profili comuni a ciascun lavoro, evidenziando che il PSTN costituisce informativa agli interessati in relazione ai dati raccolti presso soggetti terzi (art. 14, par. 5 lett. b) del Regolamento);

- modificare le misure tecniche e organizzative poste in essere dai titolari dei lavori statistici compresi nel PSTN a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, declinando le specifiche misure implementate per i trattamenti svolti per scopi statistici, in particolare quelle di pseudonimizzazione, ai sensi dell’art. 89 del Regolamento e senza riportare l’elenco degli adempimenti già gravanti in capo al titolare (quali ad esempio, la tenuta del registro dei trattamenti e la nomina di eventuali responsabili esterni).

- rappresentare nelle sezioni “Obiettivo” e “Descrizione sintetica” delle schede informative le specifiche finalità statistiche perseguite, se del caso, anche riconducendole ad un’unica sezione;

- rimuovere la sezione “Il ricorso ai dati personali si rende necessario in quanto l’utilizzo dei dati anonimi non permette di”, in quanto non solo analoga e ripetuta in ogni singola scheda ma anche incompleta e relativa ad una valutazione che il titolare del trattamento deve avere svolto prima della predisposizione della scheda informativa stessa e rispetto alla quale non sussistono obblighi informativi;

- espungere tra le misure previste per l’ulteriore conservazione dei dati l’indicazione di operazioni di anonimizzazione (“Aggregazioni di variabili; Procedure di anonimizzazione come ad esempio k-anonimity”), ciò in quanto l’anonimizzazione, se effettivamente perseguita, determina la cessazione di trattamenti di dati personali;

- indicare specificamente lo scopo di trattamento per il quale si rende necessaria l’ulteriore conservazione, quando noto.

Inoltre, con specifico riferimento al lavoro “IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale”, è stato precisato che i relativi trattamenti potranno avere inizio solo a seguito dell’adozione dell’atto normativo modificato conformemente al parere reso dall’Autorità del 10 aprile 2025 (doc. web 10141264).

L’Autorità ha altresì evidenziato la necessità che fosse trasmessa la valutazione di impatto sul trattamento dei dati effettuato nell’ambito della rilevazione “IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale", svolta ai sensi dell’art. 35 del Regolamento e che venissero implementate e rappresentate in tale documento le misure per l’effettiva applicazione del cd. divieto di ricadute amministrative di cui all’art. 105 del Codice.

Con nota del XX (prot. n. XX), la Provincia ha trasmesso il nuovo testo dell’art. 11-bis della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6, “Disposizione in materia di protezione dei dati personali”, riformulato alla luce delle condizioni di cui al parere del Garante del 10 aprile 2025 (doc. web n. 10141264).

Con successiva nota del XX, in riscontro al supplemento istruttorio dell’Ufficio (nota del XX, prot. n. XX), la Provincia ha fornito gli ulteriori elementi richiesti, trasmettendo contestualmente una nuova versione del PSTN e della valutazione d’impatto relativa al trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito della citata rilevazione “IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale".

2. Valutazioni del Garante

2.1. Il principio di trasparenza

L’Ufficio di Statistica della Provincia Autonoma di Trento ha trasmesso, con la nota sopra citata del XX, un nuovo schema di PSTN modificato e integrato sulla base delle osservazioni fornite dall’Autorità nel corso delle numerose interlocuzioni informali intercorse.

Il nuovo testo dello schema del PSTN, si compone di una parte introduttiva più completa ed intellegibile con i riferimenti in materia di protezione dei dati personali. In particolare, si prende favorevolmente atto che l’Istituto ha introdotto specifici interventi correttivi tali da rendere il PSTN maggiormente conforme ai requisiti necessari ad assicurare l’effettiva applicazione del principio di trasparenza, ciò in ragione del fatto che il PSTN costituisce informativa agli interessati in relazione ai dati raccolti presso soggetti terzi (art. 14, par. 5 lett. b) del Regolamento). In particolare, l’Istituto ha specificato che “le informazioni sul trattamento dei dati personali rinvenibili nel (PSTN) lo rendono idoneo ad assolvere agli obblighi di informazione nei confronti degli interessati, fornendo gli elementi informativi sul trattamento richiesto dalla normativa europea e nazionale, qualora i dati non siano raccolti direttamente presso l’interessato e il conferimento dell'informativa a quest’ultimo richieda uno sforzo sproporzionato […]”, per poi illustrare nei paragrafi successivi le informazioni previste dall’art. 14, par. 1 del Regolamento, che devono essere fornite agli interessati.

Inoltre per rafforzare la trasparenza informativa nei confronti degli interessati, si prende favorevolmente atto delle misure correttive apportate in ordine al periodo di conservazione dei dati e alle valutazioni condotte dalla Provincia, al fine di verificare l’eventuale coincidenza tra le finalità dell’ulteriore conservazione e quelle primarie esplicitate nella descrizione dei lavori. In tal caso, è stato indicato solo il tempo di conservazione necessario al conseguimento degli obiettivi generali del lavoro. Tale modifica è stata operata ad esempio per la rilevazione “IND-0466 Base dati per l’analisi e l’osservazione del sistema produttivo trentino”.

Con specifico riferimento al diritto di opposizione, si prende favorevolmente atto che l’Istituto, in omaggio ai richiamati principi di correttezza e trasparenza, ha specificato nella documentazione trasmessa non solo che gli interessati hanno il diritto di conoscere la facoltatività o meno dell’adesione alla rilevazione statistica e la previsione o meno di sanzioni amministrative in caso di mancato conferimento dei dati, ma anche che essi devono, al fine di poter correttamente esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione informativa, ben sapere che aderendo ad una rilevazione inserita nel PSTN, non gli è riconosciuto in seguito il diritto di opposizione (art. 21, par. 6 del Regolamento).

Al riguardo, si ritiene necessario che tale circostanza venga puntualmente indicata anche nelle informative fornite direttamente agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in caso di lavori statistici che prevedono la raccolta dei dati direttamente dagli interessati.

2.2. Il principio di minimizzazione dei dati e le misure di sicurezza

In via preliminare, si prende favorevolmente atto della definizione di k-anonimity contenuta nella parte introduttiva dello schema di PSTN, nella quale viene indicato che “la procedura di k-anonimity dei dati mira a proteggere l'identità individuale in un dataset, rendendo difficile individuare un singolo individuo sulla base di specifici attributi (quali ad esempio il genere o la data di nascita). Il processo è efficace quando ogni individuo non può essere distinto da almeno altri k individui all'interno dello stesso gruppo. Il numero k viene definito a seconda delle specifiche esigenze di analisi” e che “A seguito di tale trattamento i dati possono essere ancora dati personali”.

Al riguardo, la Provincia ha da ultimo chiarito da una parte, che le misure di k-anonimity e la pseudonimizzazione sono applicate per la conservazione e l’ulteriore trattamento dei dati, dall’altra che le predette tecniche “sono sempre riferite nelle schede dei singoli lavori al periodo di conservazione necessario al perseguimento dell’ulteriore finalità statistica”. La Provincia ha, inoltre, chiarito che esse mirano a proteggere l’identità dell’interessato all’interno di un dataset e la scelta di una misura rispetto all’altra è legata alle caratteristiche e alla numerosità dell’unità di analisi e alla valutazione della perdita del potenziale informativo nelle analisi sul fenomeno osservato.

Sul punto, si evidenzia che la normativa in materia di protezione dei dati personali stabilisce che i dati personali devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»)” (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento).

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali per scopi statistici, l’applicazione del principio di minimizzazione deve trovare concreta attuazione attraverso l’implementazione di specifiche misure tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 89 del Regolamento. A tal fine, il medesimo articolo richiama, in particolare, l’applicazione di misure quali l’anonimizzazione ovvero quelle di pseudonimizzazione, al fine di implementare garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato.

La pseudonimizzazione dei dati infatti costituisce una misura che, nel far salva la possibilità per il titolare di risalire all’identità dell’interessato laddove necessario, favorisce al contempo l’effettiva applicazione dei principi (giuridicamente vincolanti) di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli di minimizzazione, integrità e riservatezza.

I dati pseudonimizzati ben consentono infatti il mantenimento di singolarità, utili a non perdere il patrimonio informativo necessario a garantire altresì l’accuratezza, la pertinenza e l’attendibilità delle statistiche ufficiali (cfr. anche i principi enucleati nel Codice delle statistiche europee, adottato dal Comitato del sistema statistico europeo, il 16 novembre 2017, in particolare il principio 12).

Tale misure infatti, in relazione dei trattamenti di dati personali a fini statistici svolge un ruolo centrale in ragione dalla natura medesima della ricerca statistica, interessata all’esame di fenomeni, alla loro incidenza in determinati contesti, alla loro frequenza etc., a prescindere dall’identità dei soggetti che vi sono coinvolti (provv. n. 29 del 13 febbraio 2020 doc. web n. 9283929; provv. n. 261 del 10 dicembre 2020, doc. web n. 9520567; provv. n. 237 del 30 giugno 2022 doc. web n. 9794929; provv. n. 523 del 16 novembre 2023, doc. web n. 9966570).

Al riguardo, si prende favorevolmente atto delle misure di pseudonimizzazione indicate dalla Provincia per i trattamenti svolti per finalità statistiche che, in relazione a taluni specifici lavori (quali, ad es., “IND-0466 Base dati per l’analisi e l’osservazione del sistema produttivo trentino”), prevedono anche l’introduzione di tecniche di k-anonimity, al fine di ridurre il rischio di re-identificazione degli interessati e che l’applicazione di tali misure deriva da una valutazione di volta in volta svolta sulle rilevazioni statistiche presenti nel PSTN, ciò in omaggio ai principi di responsabilizzazione e di privacy by design (artt. 5, par. 2 e 25 del Regolamento; cfr. anche le “Guidelines 01/2025 on Pseudonymisation” del Comitato Europeo per la protezione dei dati, nella versione adottata il 16 gennaio 2025).

Ciò premesso si evidenzia che il principio di minimizzazione dei dati, attuato attraverso le misure di pseudonimizzazione e di k-anonimity, deve essere applicato all’intero ciclo del trattamento statistico, a partire dalla fase della raccolta degli stessi, siano essi raccolti direttamente presso gli interessati ovvero da altre fonti amministrative.

L’Istituto ha, inoltre, previsto che ogni titolare del trattamento inserisca, prima delle schede informative relative ai propri lavori statistici, una sezione introduttiva destinata proprio all’indicazione delle misure tecniche e organizzative in concreto implementate da ciascuno di essi non solo al fine di garantire l’effettiva applicazione dei principi di protezione dei dati, in particolare quelli di minimizzazione e di integrità e riservatezza e di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e per impostazione predefinita (privacy by default) contemplati agli artt. 5, par. 1, lett. c) ed f) e all’art. 25 del Regolamento).

Al riguardo, come già osservato dal Garante in precedenti pareri resi sul programma statistico nazionale, in tali sezioni è necessario che i titolari del trattamento indichino le misure di sicurezza tecniche e organizzative applicabili al trattamento dei dati personali effettuati per il perseguimento delle finalità statistiche (artt. 5, 25, 32 e 89 del Regolamento; cfr. provv. del 13 febbraio 2020 doc. web n. 9283929; del 10 dicembre 2020, doc. web n. 9520567 e del 30 giugno 2022 doc. web n. 9794929).

Si prende, inoltre, favorevolmente atto che nella descrizione delle “Misure organizzative e tecniche per l’attuazione dei principi di protezione dei dati personali” degli studi svolti dall’Agenzia del lavoro, il riferimento al “Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici” è stato sostituito con quello relativo alle “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101” (provv. del 19 dicembre 2018, doc. web n. 9069677).

2.3. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati

Si prende favorevolmente atto che i lavori statistici inclusi nello schema di PSTN non prevedono il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento.

Si rappresenta infatti che, in base all’art. 2-octies del Codice, il trattamento della richiamata categoria di dati è consentito solo se autorizzato da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, che prevedano garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. In mancanza delle predette disposizioni di legge o di regolamento, i trattamenti di tali dati e le relative garanzie sono individuati con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante.

Pertanto, nelle more dell’adozione di tale decreto ministeriale, in assenza di altra disposizione di legge o regolamento, non si rinviene un’adeguata base normativa che legittimi il trattamento dei predetti dati per fini statistici. A tale riguardo, si segnala che, con provvedimento del 24 giugno 2021 (doc. web n. 9682603), l’Autorità ha adottato il “Parere su uno schema di regolamento recante l’individuazione dei trattamenti di dati personali relativi a condanne penali e reati e delle relative garanzie appropriate ai sensi dell’articolo 2-octies, comma 2 del Codice”.

2.4. Gli ulteriori trattamenti statistici: il principio di liceità, di limitazione della finalità e della conservazione dei dati

Si evidenzia preliminarmente che i dati personali devono essere trattati sulla base di un idoneo presupposto di liceità e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. a), b) ed e) del Regolamento).

La specifica disciplina di settore stabilisce che “I dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti di cui al comma 1 per altri scopi statistici di interesse pubblico previsti ai sensi del comma 3 (/da dalla legge, dalla normativa comunitaria o da un regolamento) quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità, al pari di quella prevista dal medesimo comma 3, è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dal codice di deontologia e di buona condotta” (art. 6-bis, comma 4 del d. lgs. n. 322 del 1989).

A tale riguardo, si prende favorevolmente atto che l’Istituto, a seguito dei rilievi dell’Ufficio, ha chiarito nello schema di PSTN da ultimo acquisito agli atti, che in caso di ulteriore trattamento statistico esso verrà svolto in conformità al quadro normativo vigente (art. 6-bis, comma 4, del d.lgs. n. 322 del 1989 e dell’art. 6 delle regole deontologiche cit.) e di ciò ne è data evidenza nel paragrafo 6 del capitolo introduttivo del predetto PSTN intitolato “Trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del Programma statistico provinciale”.

Resta inoltre inteso che la comunicazione dei dati ad un altro soggetto Sistan può avvenire solo in conformità con quanto previsto dall’art. 2-ter e 2-sexies del Codice e nel rispetto del divieto di ricadute amministrative di cui all’art. 105 del Codice.

In relazione alla criticità rilevata dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali in merito alla circostanza che nelle schede dei lavori statistici non era chiaro se  l’ulteriore conservazione, necessaria per la realizzazione di analisi longitudinali, riguardasse le finalità statistiche della rilevazione ovvero le ulteriori finalità statistiche, si prende favorevolmente atto che la Provincia ha dichiarato, a seguito degli approfondimenti svolti e al fine di garantire i rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione dei dati che ogni singolo lavoro è stato riconsiderato per verificare se ci fosse un vero e proprio discrimine tra finalità statistica esplicitata nella descrizione sintetica e la finalità statistica dell’ulteriore conservazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento). Pertanto alcune schede, “nei casi in cui le finalità dell’ulteriore conservazione sono risultate le medesime di quelle primarie esplicitate nella descrizione dei lavori, sono state modificate di conseguenza, con allungamento dei tempi di conservazione per il conseguimento degli obiettivi generali del lavoro. Tale modifica è stata operata per i seguenti lavori statistici: IND-0466 Base dati per l’analisi e l’osservazione del sistema produttivo trentino; IND-0340 Assunzioni, cessazioni, trasformazioni dei rapporti di lavoro e stock occupazionali; IND-0341 Iscrizioni ai Centri per l’impiego;

3. Considerazioni su specifici lavori statistici

Proseguendo nell’analisi delle schede relative ai lavori statistici proposti nello schema di PSTN, si rileva che è stata espunta la sezione “Obiettivo” lasciando esclusivamente la “descrizione sintetica” la quale, a seguito di specifici rilievi sollevati dall’Ufficio è stata riformulata per rendere la finalità statistica, per la quale i dati sono raccolti, più chiara in conformità al principio di limitazione della finalità. Ciò con particolare riferimento ai seguenti lavori statistici: IND-0012 Scuole materne; IND-0035 Rilevazione del personale sanitario; IND-0097 Esiti degli esami di Stato della scuola secondaria di I e II grado; IND-0168 Scuole elementari, medie e superiori pubbliche e private e Centri di formazione professionale; IND-0192 Qualificati e diplomati dei corsi di formazione professionale provinciale: IND-0397 Studenti iscritti e laureati presso l’Ateneo di Trento.

In relazione ai tempi di conservazione dei dati, indicati nei lavori statistici dello schema di PSTN, la Provincia  per garantire l’effettiva applicazione del principio di limitazione della conservazione dei dati, ha condotto una puntuale rivalutazione degli stessi, in particolare sono stati chiaramente espressi i periodi di conservazione dei dati necessari al perseguimento dell’obiettivo statistico e non i tempi di conservazione dei dati di ciascuna fonte amministrativa acquisita, ciò al fine di evitare che per la medesima rilevazione statistica, fossero indicati periodi di conservazione diversi (cfr. in particolare i seguenti lavori: IND-0450 Basi dati per la micro simulazione; IND-0352 Indagine trimestrale sulla congiuntura in provincia di Trento; IND-0353 Inchieste congiunturali sugli investimenti).

3.1. Lavoro statistico IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale

Tale lavoro statistico è stato inserito nello schema di PSTN a seguito della richiesta di parere formulata dalla Provincia sulla proposta di modifica della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6 (Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile), avente ad oggetto l’introduzione dell’articolo 11-bis rubricato “Disposizione in materia di protezione dei dati personali” volto a legittimare la raccolta dei “dati relativi agli spostamenti dei veicoli che transitano sulla rete stradale del territorio provinciale in gestione alla Provincia medesima”, sulla quale il Garante si è espresso con parere favorevole condizionato del 10 aprile 2025 (doc. web n. 10141264).

Nel predetto parere, l’Autorità ha ritenuto che l’adottanda disposizione normativa dovesse essere integrata rispetto ad alcuni elementi essenziali del trattamento, tra i quali rilevano, in relazione all’istruttoria sullo schema del PSTN, quelli in ordine alla necessità di chiarire il rapporto tra i trattamenti dei dati previsti ai commi 1 e 2 dello schema di norma, in quanto perseguono finalità distinte (amministrative i primi, statistiche i secondi), ciò anche nel rispetto del divieto di “implicazioni amministrative” dei trattamenti per fini statistici, sanciti dall’articolo 105 del Codice (norma che dovrebbe essere oggetto di una specifica clausola di salvaguardia da introdurre anche al comma 5).

Con la nota del XX (prot. n. XX), la Provincia ha trasmesso il nuovo testo dell’art. 11-bis della legge provinciale 30 giugno 2017, n. 6, riformulato alla luce delle condizioni di cui al parere del Garante del 10 aprile 2025.

In particolare, il nuovo testo prevede che:

- l'ISPAT è autorizzato, anche tramite altre strutture provinciali […] a trattare i dati relativi agli spostamenti dei veicoli che transitano sulla rete stradale del territorio provinciale in gestione alla Provincia medesima nel rispetto dei principi di proporzionalità, di minimizzazione e di limitazione della finalità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e c), e all'articolo 25 del Regolamento e fermo restando il divieto previsto dall'articolo 105, comma 1, del Codice. Il predetto trattamento può essere effettuato anche per mezzo di soggetti terzi nominati dalla Provincia responsabili ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (comma 1).

- Il trattamento dei dati personali svolto a fini statistici avviene con criteri, modalità, tempistiche della raccolta dei dati e misure di sicurezza stabiliti dal programma statistico provinciale, che individua gli specifici dati trattati, le operazioni eseguibili, i periodi di conservazione e le idonee misure di sicurezza adottate ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento anche in relazione all'esito della preventiva valutazione d'impatto eseguita ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento. Il programma statistico provinciale definisce le specifiche modalità di raccolta dei dati necessari a ricostruire i percorsi dei veicoli e dettaglia ogni altro elemento necessario a garantire un utilizzo dei dati unicamente in forma anonima e aggregata. I dati aggregati ed anonimi sono utilizzati a supporto di una efficace attività di programmazione, progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi inerenti la rete stradale, anche in considerazione di fenomeni di pendolarismo o di flussi turistici (comma 2).

- Ai sensi dell'articolo 6 bis del d. lgs. n. 322 del 1989, i dati personali sono resi anonimi dopo la raccolta o quando la loro disponibilità non è più necessaria per i relativi trattamenti statistici (comma 3).

- Per le finalità indicate al comma 1, i dati possono essere raccolti dagli enti locali e comunicati alla Provincia, la quale segue le medesime indicazioni ed applica le relative garanzie definite dal Programma statistico provinciale di cui al comma 2. La Provincia e gli enti locali rivestono il ruolo di titolare del trattamento per i dati rispettivamente raccolti (comma 4).

Dall’esame della documentazione trasmessa, rileva la persistenza, in relazione a tale lavoro, di criticità relative, in particolare, alla proporzionalità dei trattamenti, alla effettiva applicazione dei principi di minimizzazione dei dati, di integrità e riservatezza e alle garanzie che si intendono attuare ai sensi dell’art. 89 del Regolamento per gli interessati, ciò anche in considerazione della circostanza che potrebbe rilevare  una raccolta di particolari categorie di dati presso gli interessati.

Con particolare riferimento alle tecniche di anonimizzazione impiegate, nel documento denominato “Rilevamento, gestione e trattamento dei dati relativi al traffico veicolare in Provincia di Trento” viene rappresentato che “Nell’Allegato 1 vengono riportati 4 esempi (fatti a software) del processo di anonimizzazione, che partono da 4 differenti targhe: il primo esempio contiene anche le spiegazioni “passo passo” delle operazioni eseguite via software. Si fa notare che, nonostante le scelte su anonimizzazione e hashing ovviamente non siano quelle finali (altrimenti chiunque leggesse questo documento sarebbe a conoscenza delle scelte operate), almeno 2 targhe delle 4 scelte sono targhe reali, inserite con il consenso del proprietario” (cfr. pag. 21).

Pertanto, tali operazioni di elaborazione dei dati descritte nel citato documento, essendo rappresentate solo a titolo esemplificativo, potrebbero non corrispondere a quelle che verranno utilizzate in concreto.

Inoltre, con specifico riferimento alle predette tecniche di anonimizzazione è necessario acquisire ulteriori elementi in ordine alle metriche adottate, nelle diverse fasi del trattamento (anche mediante esemplificazioni), per la stima della probabilità di re-identificazione degli interessati.

L’Autorità ritiene pertanto opportuno avviare una specifica istruttoria su tale lavoro statistico al fine di verificare la conformità dei trattamenti alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tanto premesso, i trattamenti dei dati personali previsti nel lavoro statistico “IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale” potranno essere avviati solo all’esito della richiamata attività istruttoria che verrà effettuata dall’Autorità.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento e della scheda 32 del Regolamento della Provincia Autonoma di Trento, del 8 ottobre 2013, n. 27- 129/Leg., esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico provinciale 2025 - 2027 presentato dalla Provincia Autonoma di Trento, sede centrale, Piazza Dante, 15 - 38122 Trento - C.F. e P.IVA 00337460224, ad eccezione del lavoro statistico IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale, con le condizioni, esposte nel “Ritenuto”, relative all’esigenza di:

- indicare anche nelle informative fornite ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, non è riconosciuto agli interessati il diritto di opposizione;

- applicare le misure tecniche di pseudonimizzazione e di k-anonimity all’intero ciclo del trattamento statistico;

- chiarire che il trattamento dei dati personali nell’ambito del lavoro “IND-0465 Rilevamento flussi e calcolo indicatori statistici del traffico veicolare provinciale”, è effettuato dall’Ufficio di statistica (ISPAT) al solo scopo calcolare indicatori statistici del traffico Provinciale;

- garantire che altri obiettivi perseguiti dal “progetto RMT-PAT” siano realizzati esclusivamente attraverso dati aggregati e anonimizzati;

- rimuovere ogni singolarità, qualora, con qualsiasi mezzo, ne venga a conoscenza in una fase successiva all’applicazione delle predette tecniche, a tenere traccia di tali eventi e a ripetere in tale circostanza la valutazione del rischio di re-identificazione alla luce delle cause che hanno determinato l’insorgenza di tale singolarità.

Roma, il 13 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Ghiglia

IL SEGRETARIO GENERALE
Fanizza