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Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10211207]

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[doc. web n. 10211207]

Provvedimento del 18 dicembre 2025

Registro dei provvedimenti
n. 758 del 18 dicembre 2025

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Luigi Montuori segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTA la segnalazione trasmessa dalla Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta – Stazione di Paesana il 22 aprile 2025 che riferisce della presenza di una telecamera installata da parte della sig.ra XX sulla facciata della propria abitazione idonea a riprendere anche la strada pubblica;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Agostino Ghiglia;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta e l’istruttoria preliminare

1.1. Con nota del 22 aprile 2025, la Stazione di Paesana della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta ha inoltrato all’Autorità una segnalazione, corredata da documentazione fotografica, relativa ad un impianto di videosorveglianza installato dalla sig.ra XX sulla facciata della propria abitazione sita in Paesana, via XX. 

1.2. In relazione a tale segnalazione, i Carabinieri rappresentano di aver verificato – mediante l’esame dei filmati consegnati dalla sig.ra XX ad integrazione di una querela presentata nei confronti di una vicina − che l’angolo di visuale della telecamera installata era in grado di riprendere anche parte della strada denominata Via XX, che, secondo quanto accertato presso il Comune di Paesana, risulta essere una strada pubblica.

2. L’apertura del procedimento

2.1. Sulla base degli elementi così acquisiti, l’Ufficio, con nota del 24 luglio 2025, provvedeva a notificare l’atto di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del Regolamento.

2.2. La titolare del trattamento, così informata della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento a suo carico, in data 15 settembre 2025, inviava all’Autorità, per il tramite l’avv. XX, una comunicazione nella quale dichiarava che:

l’impianto era stato installato per finalità di sicurezza anche in ragione del fatto di essere parte offesa di un procedimento penale (individuato al n. XX) presso la Repubblica di Cuneo, vittima del reato di atti persecutori da parte della vicina di casa (art. 612 bis c.p.);

di aver provveduto a posizionare cartelli informativi relativi alla presenza delle telecamere;

di non aver mai comunicato e/o diffuso le immagini registrate del suddetto impianto;

di conservare le immagini per un tempo massimo 3 giorni, decorsi i quali le immagini vengono cancellate;

di aver provveduto a “modificare l’angolo di visuale delle telecamere, escludendo la strada Comunale dei Roè ed escludendo qualsiasi spazio pubblico e privato altrui, inquadrando meramente l’ingresso della propria abitazione”.

A conferma di quanto dichiarato, è stata prodotta documentazione fotografica attestante l’immagine dei cartelli informativi relativi alla presenza delle telecamere e l’attuale campo visivo delle stesse da cui si rileva che, a seguito degli interventi effettuati sull’impianto, le aree riprese sono ora limitate alle aree di propria pertinenza.

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

3.1. Non è controverso, nel caso di specie, che la disciplina di protezione dei dati personali possa trovare applicazione, venendo in considerazione operazioni di raccolta e memorizzazione di immagini aventi ad oggetto persone riconoscibili (in tal senso v. già la nota del Garante del 17 dicembre 1997, in gpdp.it, doc. web n. 39849; Cass. 2 settembre 2015, n. 17440; Corte di giustizia, 11 dicembre 2014, causa C-212/13, Ryneš, punto 25): tale circostanza risulta dai fotogrammi allegati dalla Stazione Carabinieri del Comune di Paesana nella quale sono riprese persone che transitano a piedi nella limitrofa strada pubblica (come pure accertato in occasione della segnalazione), ancorché oggetto di ripresa solo per un breve tratto.

3.2. A ciò può aggiungersi, a mente della sentenza della Corte di giustizia (Quarta Sezione), 11 dicembre 2014, causa C‑212/13, Ryneš, che detto trattamento non può ritenersi effettuato nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico (alle quali la disciplina di protezione dei dati personali non troverebbe applicazione ai sensi dell’art. 2, par. 2 del Regolamento), atteso che le riprese effettuate, oggetto del reclamo, non erano limitate a spazi di pertinenza esclusiva del titolare del trattamento, ma (seppur per uno spazio circoscritto) interessavano altresì ambiti ulteriori, quali spazi pubblici (la strada)adiacente al cortile di accesso al cortile della titolare del trattamento. Deve quindi ritenersi che la disciplina di protezione dei dati personali trovi applicazione al caso di specie, con la conseguente applicazione dei principi di:

trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento), anche mediante l’apposizione di idonei cartelli informativi volti a segnalare le aree oggetto di ripresa prima che gli interessati entrino nelle stesse;

pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione alle finalità legittimamente perseguite (art. 5, par. 1, lett. b) del Regolamento), configurando i sistemi di raccolta dei dati nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, par. 1, lett. c) del Regolamento): il che, nel caso di specie, avrebbe richiesto che le riprese fossero limitate ai soli spazi di immediata pertinenza del titolare del trattamento;

liceità (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento), vale a dire sulla base di uno dei presupposti di liceità di cui all’art. 6 del Regolamento, la cui sussistenza non è risultata univocamente comprovata nel caso di specie per le ragioni sopra evidenziate. In proposito deve tuttavia rilevarsi che la titolare del trattamento ha dichiarato di aver installato l’impianto di ripresa per finalità di difesa ritenendosi parte offesa di un procedimento penale pendente presso la Repubblica di Cuneo, in quanto asseritamente vittima del reato di atti persecutori da parte della vicina di casa. Tale circostanza, anche alla luce della richiamata sentenza della Corte di giustizia potrebbe invero giustificare un più ampia area di ripresa, ove necessario ai fini della tutela individuale ma, nel caso di specie, la profondità delle riprese sino alla strada pubblica non paiono comunque giustificate in considerazione della venuta sufficientemente ampia della via d’accesso al proprio immobile senza che sia necessario impegnare la via pubblica (v. foto allegate alla segnalazione dei Carabinieri).

4. Illiceità del trattamento

4.1. Alla luce delle considerazioni svolte, deve quindi ritenersi illecito il trattamento in esame, in quanto posto in essere in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 nonché 13 del Regolamento. Ciò fino agli interventi correttivi di cui si è dato atto già nelle note difensive presentate nell’interesse della titolare del trattamento.

4.2. Tanto premesso, preso atto di tutti gli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria – rispetto ai quali non consta alcuna comunicazione a terzi dei dati oggetto di ripresa, i quali erano stati presentati ai Carabinieri al fine di integrare una querela presentata in precedenza, e in ragione delle motivazioni (difensive) addotte a giustificazione dell’area più ampia delle riprese, sconfinanti in misura circoscritta nella pubblica via −, può ritenersi che la condotta posta in essere dalla titolare del trattamento, la quale ha tempestivamente posto in essere interventi correttivi (inviando documentazione fotografica attestante la veridicità delle dichiarazioni rese), possa essere considerata quale “violazione minore” che, pertanto, non richiede l’adozione di provvedimenti sanzionatori.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla titolare del trattamento attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la propria abitazione, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a), 6 e 13 del Regolamento;

ammonisce, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), del Regolamento la titolare del trattamento in questione, per l’illiceità del trattamento effettuato attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso la propria abitazione;

DISPONE

ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n.1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante, omesse le generalità della titolare del trattamento nonché del suo difensore;

ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione della misura correttiva dell’ammonimento nel registro interno dell’Autorità previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento. 

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori