Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10211780]
Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10211780]
[doc. web n. 10211780]
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 760 del 18 dicebre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTE le Linee guida in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9677876, di seguito “Linee Guida cookie”);
VISTO il Protocollo d’intesa del 30 marzo 2021 siglato dal Corpo della Guardia di Finanza e dal Garante per la protezione dei dati personali;
VISTA la nota n. 57504 del 21 ottobre 2022 con la quale l’Autorità, tenuto conto dell’esigenza di procedere ad una verifica sul rispetto delle citate Linee guida, anche alla luce dei numerosi reclami pervenuti in materia, ha delegato al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza (di seguito, anche “Nucleo”) l’effettuazione di una serie di accertamenti online chiedendo di concentrare l’attività, in una prima fase, su un campione di possibili operatori nell’ambito dell’e-commerce;
VISTA la nota n. 38468 del 3 marzo 2023 con la quale il Nucleo ha fornito gli elenchi dei possibili destinatari, indicando l’area geografica di provenienza e il volume d’affari;
VISTE le note n. 130776 del 21 settembre 2023 e n. 164141 del 12 dicembre 2023 con le quali, nel rispetto di canoni di omogeneità dell’intervento e in applicazione di un criterio selettivo predeterminato e uniforme su tutto il territorio nazionale, fondato anche su indicatori dimensionali e geografici, la società Jaguar Land Rover Italia S.p.a. (in seguito, anche, “JLRI”) è stata individuata tra i soggetti destinatari di dette verifiche concretamente effettuate in data 14 febbraio 2024 in relazione al sito internet al sito www.dreamland.landrover.it;
CONSIDERATO che, in tale sede, è emerso quanto segue:
- al primo accesso al sito appariva sulla homepage il banner a comparsa immediata sull’utilizzo dei cookie contenente il link alla cookie policy, nonché i comandi “CONSENTI TUTTI”, “PREFERENZE COOKIE” e “RIFIUTA TUTTI”;
- cliccando sul citato link l’utente veniva reindirizzato alla pagina utile alla consultazione della cookie policy e il banner rimaneva visibile, ostacolando la completa visione del testo dell’informativa;
- all’interno della cookie policy erano riportate le seguenti diciture: a) «Ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE 679/2016 si precisa che il Titolare del trattamento è la società Agliana (Pistoia) con sede Via A. Volta 22 – 51031 Agliana (PT), in persona del legale rappresentante pro-tempore»; b) «Ai sensi dell’art. 4 del regolamento UE 679/2016 si precisa che sono Titolari autonomi del trattamento: JAGUAR LAND ROVER S.P.A., con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti n. 105, in persona del legale rappresentante pro-tempore; JAGUAR LAND ROVER LIMITED, con sede in Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4 LF UK»;
- all’interno della cookie policy era contenuta, altresì, l’indicazione che per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento era possibile rivolgersi a Jaguar Land Rover s.p.a.;
- nel footer del sito era riportato il riferimento alla società “Agliana” e alla p.iva n. IT001122334455. Tale p. iva è risultata inesistente a seguito di una verifica condotta sulle banche dati in uso al Nucleo;
- tramite la sezione “Visualizza tutte le autorizzazioni e i dati dei siti” del browser utilizzato, raggiungibile all’indirizzo URL “chrome://settings/content/all”, risultava che il sito faceva uso di cookie;
VISTA la nota del 12 giugno 2024 (prot. n. 71445) con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’Autorità ha comunicato a JLRI l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 del Regolamento e dell’art. 122 del Codice, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida cookie, riconducibili al fatto che:
- la circostanza che il banner rimanesse visibile, impedendo all’utente di visualizzare compiutamente la cookie policy prima di effettuare una scelta sull’utilizzo dei cookie o comunque rendendo difficoltosa la piena consultazione, configurava una violazione dei principi di correttezza e trasparenza dal momento che il trattamento dei dati personali veniva effettuato, di fatto, senza il previo conferimento dell’informativa o quantomeno con indicazioni solo parzialmente accessibili e comunque leggibili con difficoltà, impedendo così all’utente di realizzare compiutamente un’esperienza di navigazione informata e consapevole;
- la manifesta contraddittorietà delle indicazioni che venivano rese circa l’identità del titolare del trattamento, a volte indicato in una mera sede geografica, era tale da ingenerare dubbi e incertezze, contribuendo a rendere anche per tale ragione il trattamento carente sotto i profili della correttezza e della trasparenza. In particolare, all’interno della richiamata informativa venivano indicati molteplici e diversi soggetti come titolari autonomi del trattamento, sebbene soltanto uno di loro fosse deputato alla gestione delle istanze da parte degli interessati. Né valeva a dirimere le incertezze il riferimento posizionato nel footer del sito alla società Agliana e ad un numero di p.iva inesistente;
- tale carenza di chiarezza e trasparenza influiva anche sui consensi eventualmente espressi in relazione all’utilizzo dei cookie che, senza il conferimento di un’idonea informativa, non presentavano i requisiti di validità prescritti agli artt. 4 e 7 del regolamento;
- ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento compete al titolare non soltanto la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento ma anche l’individuazione di tutte le misure più appropriate per conseguire il duplice obiettivo del rispetto delle norme e della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Su tale soggetto, in base all’art. 5, par. 2 del Regolamento, grava inoltre l’obbligo di rispettare tutti i principi di protezione dati e di dare idonea dimostrazione;
VISTA la nota 12 luglio 2024 (acquisita con prot. n. 86781 del 15 luglio 2025) con la quale JLRI ha sostenuto di non aver alcun titolo a rispondere dei criteri di visualizzazione dei banner sul sito www.dreamland.landrover.it, né sulla gestione dei relativi cookies, in quanto il sito non è di sua proprietà né dalla stessa gestito. Il sito sarebbe invece di esclusiva proprietà del concessionario automobilistico Dream Land S.r.l. (in seguito, anche, “Dream Land” o il “Concessionario”), con sede legale in Agliana (Pistoia), Via A. Volta snc, C.F. e P.IVA 01845070976, con il quale JLRI è legata da un contratto di concessione. In base a tale accordo, Dream Land opererebbe in assoluta autonomia, con piena assunzione di rischi e con l’uso di mezzi propri, cooperando con JLRI al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Dream Land sarebbe quindi il titolare del trattamento; anche in considerazione del fatto che, poiché tale soggetto negozia direttamente con il potenziale cliente, raccoglie e gestisce i dati personali dello stesso per sue finalità di trattamento come la preventivazione, il test drive dell’autoveicolo e la vendita dello stesso o l’erogazione di iniziative di marketing proprie.
VISTA la nota del 26 agosto 2024 (prot. n. 100897) con la quale, ad integrazione del contraddittorio, l’Ufficio ha notificato anche nei confronti della Dream Land la contestazione già oggetto di notifica a JLRI;
PRESO ATTO che, con memoria difensiva del 23 settembre 2024 (acquisita in data 24 settembre 2024 con prot. 111136), la Dream Land S.r.l. ha evidenziato che:
- i rapporti commerciali con JLRI e la Jaguar Land Rover Limited sono regolati da contratto di concessione che qualifica ognuna delle parti «nell’ambito dei propri specifici interessi imprenditoriali e dello sviluppo del proprio business, principalmente come autonomo titolare del trattamento dei dati personali nei confronti dei clienti e potenziali clienti di autoveicoli e servizi effettuati»;
- nel mese di marzo 2024, Dream Land ha sottoscritto un nuovo allegato al contratto di concessione denominato “Data Privacy Schedule / Allegato Gestione Dati Personali” avente l’obiettivo di identificare le relative attività di condivisione dei dati e i processi aziendali associati al Contratto di Concessione tra le società del Gruppo Jaguar Land Rover e il concessionario, nonché di concordare i rispettivi ruoli e le responsabilità delle parti associate alle loro attività di trattamento dei dati. In tale allegato è confermato il ruolo delle parti come titolari autonomi del trattamento;
- nell’ambito di tale rapporto, sono stati messi a disposizione della Dream Land alcuni strumenti di supporto all’attività promozionale e commerciale tra i quali, in particolare, l’utilizzazione del sito www.dreamland.landrover.it, di proprietà della Jaguar Land Rover Limited;
- per quanto riguarda la funzionalità del banner, sarebbe frutto di “qualche inconveniente di carattere tecnico” che ha causato la permanenza del banner e la sua sovrapposizione al link di accesso alla “cookie policy”;
- anche la mancanza del nome della Dream Land nella cookie policy del sito e la presenza di una partita iva errata sarebbe frutto di inconveniente di carattere tecnico;
- le modifiche effettuate dal proprietario del sito web in questione alla funzionalità del banner e la corretta indicazione del nominativo e P. IVA della Dream Land, confermano la consapevolezza delle regole da applicare da parte dei titolari del trattamento;
- a luglio 2024 Dream Land ha ricevuto un aggiornamento del Manuale di operatività e linee guida da parte di JLRI contenente regole per una migliore operatività sul sito da parte dei concessionari, con la possibilità di effettuare in autonomia da parte degli stessi modifiche e aggiornamenti delle parti del sito web relative ai propri dati societari;
PRESO ATTO che, con propria memoria difensiva del 25 settembre 2024 (acquisita in data 26 settembre 2024 con prot. 112178), JLRI ha evidenziato che:
- in base al contratto di concessione siglato tra JLRI e Dream Land:
«il Concessionario opererà in assoluta autonomia, con piena assunzione di rischi e con l’uso di mezzi propri, cooperando peraltro con la Società - uniformandosi alle linee guida della medesima - al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Contratto, e che nessuna forma di partnership è comunque configurabile in relazione a quanto pattuito nel Contratto stesso»;
«il Concessionario si obbliga a non qualificarsi, nei rapporti con i terzi, come agente e/o rappresentante della Società per la rivendita degli Autoveicoli, Parti di Ricambio ed Accessori e per la prestazione dei Servizi di Riparatore Autorizzato, né ad accreditare l’esistenza di un rapporto che lo autorizzi, verso i terzi, ad assumere obbligazioni in nome, o anche solo per conto, della Società e/o delle Società del Gruppo, ovvero lo autorizzi a promettere a terzi il fatto di tali soggetti»;
«il Concessionario si obbliga a raccogliere ed inviare a JLRI i dati relativi alla clientela, acquisita e potenziale, in conformità alla normativa di tutela dei dati personali ed alle istruzioni impartite in merito da JLRI nell’ Hub»;
«all’articolo 2.1 del menzionato documento, si precisa il ruolo delle parti del contratto di concessione precisandosi che: “Il presente Allegato Privacy definisce il quadro di riferimento per qualsiasi accesso o condivisione di Dati Personali e di Dati Personali Sensibili tra le parti - nel contesto del Contratto di Concessione - in qualità di Titolari di Dati separati, di Titolari congiunti e/o, in alcune circostanze limitate, di Responsabili del Trattamento (a seconda dei casi), come ulteriormente dettagliato nell’Appendice 1. Esso definisce i principi a cui le parti dovranno attenersi e le responsabilità reciproche. Nella misura in cui le parti potrebbero essere identificate nell’Appendice 1 come Titolari congiunti del trattamento dei dati, il presente Allegato Privacy, unitamente alle parti pertinenti dell’Appendice 1, costituirà l' ‘accordo' richiesto ai sensi dell’Articolo 26 del GDPR”»
- il concessionario Dream Land esercita prevalentemente attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture. In tale veste Dream Land negozia direttamente con il potenziale cliente, raccoglie e gestisce i dati personali dello stesso per sue immediate e dirette finalità, ivi inclusa la preventivazione, il test drive dell’autoveicolo e la vendita dello stesso, oltre all’erogazione di iniziative di marketing proprie d’intesa con le linee guida fornite da JLRI;
- JLRI e Dream Land sono titolari autonomi del trattamento ed ognuno è responsabile per le finalità di trattamento poste in essere e dichiarate agli interessati in modo trasparente e chiaro nelle loro distinte e separate informative;
- l’appendice 1 al contratto di concessione individua puntualmente i processi di trattamento dei dati personali e le obbligazioni ed i ruoli che incombono sulle parti;
- «Nel caso che ci occupa, si possono individuare i processi n. 2 “Generazione di Lead” e n. 4 “Sistema di gestione dei Lead” nei quali le parti intese come Concessionario (Dream Land ai fini del presente documento), JLRI e [Jaguar Land Rover Limited] operano come titolari autonomi»;
- «va anche detto che, all’esito di ulteriori approfondimenti e verifiche, la titolarità e gestione del sito web www.dreamland.landrover.it, non è di proprietà della Jaguar Land Rover Italia S.p.a. e/o di gestione diretta da parte della stessa. Il sito in questione è di proprietà di [Jaguar Land Rover Limited], messo a disposizione e direttamente utilizzabile da Dream Land quale sito di terzo livello, con infrastruttura informatica gestita da un fornitore esterno messo a disposizione da JLRI e per il quale il concessionario corrisponde un riaddebito di costo. Nello specifico il concessionario può accedere e/o modificare specifici contenuti del sito web menzionato in autonomia, tramite accessi dedicati o tramite il fornitore esterno messo a disposizione del concessionario, seguendo le indicazioni e linee guida circolate da JLRI nel tempo, ovvero uniformandosi alle richieste ed azioni di JLRI, sempre nell’ottica di assicurare una gestione omogenea ed uniforme dei siti dei concessionari ed in ossequio alle obbligazioni derivanti dal contratto di concessione»;
- «Dream Land è il titolare del trattamento per le attività oggetto della presente indagine […] e che quanto occorso con il banner di gestione dei cookie non è attribuibile ad una consapevole volontà elusiva degli obblighi di legge e delle raccomandazioni di Codesta Autorità, ma piuttosto attribuibile ad un problema di natura tecnica sul quale anche JLRI avrebbe potuto profondere migliore attenzione e considerazione, con riferimento alla qualità del servizio prestato dal fornitore tecnico messo a disposizione di Dream Land».
RILEVATO che le parti effettuano, con autonomia e responsabilità variabile in base alle specifiche attività oggetto di appositi rapporti negoziali, diversi trattamenti di dati personali e che la presente istruttoria deve intendersi limitata soltanto al trattamento dei dati avvenuto sul sito Internet www.dreamland.landrover.it tramite il ricorso a marcatori come i cookie o altri strumenti di tracciamento della navigazione degli utenti per le finalità (dichiarate al momento dell’accertamento dei fatti, in particolare nell’informativa breve contenuta nel banner per i cookie) necessarie alla navigazione ottimale del sito, nonché altre finalità non tecniche come l’invio di messaggi promozionali personalizzati;
RILEVATO che, nel contratto di concessione, non è rinvenibile alcuna disciplina relativa al sito internet oggetto di istruttoria se non la sola previsione, di cui all’art. 16, comma 4, in cui si dispone che: «Il Concessionario si impegna a non utilizzare (i) un Dominio Internet e/o (ii) utilizzare in qualsivoglia modo e/o su qualsivoglia supporto, i nomi “JLR”, “Jaguar”, “Jag” or “JAG”, " Land Rover and/or ”, “Jaguar”, “Jag”, “JAG”, “Land Rover”, “LR”, “L.R.”, “Landy”, “Landie”, “Range Rover”, “Rangy”, “Rangie”, o alcun derivato degli stessi in alcun nome di un dominio internet, persona giuridica o denominazione commerciale senza il previo consenso scritto della Società del Gruppo con la quale il Concessionario ha sottoscritto il contratto di cui al paragrafo 1 del presente Articolo».
RILEVATO che la documentazione allegata alle memorie difensive non contiene alcun riferimento ai trattamenti di dati personali tramite cookie e altri strumenti di tracciamento online;
RITENUTO che anche i processi n. 2 “Generazione di Lead” e n. 4 “Sistema di gestione dei Lead” illustrati nell’appendice 1 al contratto di concessione non sono riferibili ai trattamenti oggetto di istruttoria e di contestazione;
CONSIDERATO che, sulla base della documentazione in atti, il dominio Internet di cui all’istruttoria non è di proprietà della Dream Land ma è da quest’ultima utilizzabile solo previo consenso della JLRI e alle condizioni da questa stabilite;
CONSIDERATO che, come dichiarato da JLRI, il concessionario, in autonomia, può solo accedere e/o modificare specifici contenuti del sito web menzionato, tramite accessi dedicati o tramite il fornitore esterno messo a disposizione del concessionario. In ogni caso, tali modifiche devono seguire le specifiche e puntuali indicazioni contenute nelle linee guida predisposte da JLRI, ovvero uniformarsi alle richieste ed azioni di JLRI;
CONSIDERATO che le qualifiche attribuite ai soggetti responsabili del trattamento di dati personali si fondano su un’analisi fattuale, funzionale e autonoma, piuttosto che formale, dell’influenza effettivamente esercitata da tali soggetti sulle finalità e sui mezzi del trattamento. Ciò implica che lo status giuridico di un soggetto deve, in linea di principio, essere determinato dalle attività effettivamente svolte in una situazione specifica piuttosto che dalla sua designazione formale (Cfr. EDPB, Linee guida 07/2020 sui concetti di titolare del trattamento e di responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, 7 luglio 2021);
RITENUTO che, sebbene Dream Land non potesse materialmente incidere sui profili oggetto di contestazione senza la collaborazione di JLRI, entrambi i soggetti hanno comunemente scelto di ricorrere a un sito Internet per perseguire i comuni interessi e poter beneficiare dei conseguenti vantaggi commerciale. Tali soggetti hanno così determinato “congiuntamente” le finalità e i mezzi del trattamento sottesi al tracciamento della navigazione degli utenti tramite cookie e altri marcatori e, pertanto, sono da considerare quali contitolari del trattamento ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (cfr. CGUE, 5 giugno 2018, C-210/16, Causa Wirtschaftsakademie; CGUE, 29 luglio 2019, C-40/16, Causa Fashion ID);
RILEVATO che, all’esito di un ulteriore accesso al sito da parte dell’Ufficio, effettuato in data successiva rispetto all’accertamento condotto dalla Guardia di Finanza, alla notifica della comunicazione ex art. 166, comma 5 del Codice, nonché alle memorie difensive, è stato possibile accertare che: il banner continua ad impedire all’utente l’adeguata visualizzazione della cookie policy; che inoltre, all’esito della corretta individuazione dei ruoli rilevanti in materia di protezione dei dati personali come sopra ricostruita, l’indicazione della Dream Land quale unico titolare del trattamento non corrisponde alla realtà fattuale oggetto di disamina;
RILEVATO che l’esistenza di una corresponsabilità non si traduce necessariamente in una responsabilità equivalente dei diversi operatori nell’ambito del trattamento di dati personali. Al contrario, tali operatori possono essere coinvolti in fasi diverse di tale trattamento e a diversi livelli, di modo che il grado di responsabilità di ciascuno di essi deve essere valutato tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti del caso di specie. Ciò posto e fermo restando che i contitolari sono tenuti a disciplinare, mediante accordo interno, le relative responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento, in considerazione del fatto che solo la JLRI – come tra l’altro dalla stessa riconosciuto in sede di memoria difensiva – dispone degli strumenti per determinare una corretta configurazione del banner, si ritiene che la responsabilità nel garantire la correttezza dei trattamenti effettuati sia da riconoscersi prevalentemente in capo a JLRI;
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente e nel caso concreto grava sui contitolari, sulla base dello specifico accordo interno, l’obbligo di fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali effettuato mediante l’impiego di cookie o altri strumenti di tracciamento e che in caso di utilizzo di cookie o di altre tecnologie di tracciamento di natura diversa da quella tecnica, il titolare è tenuto altresì ad acquisire il consenso dell’utente mentre in caso di utilizzo esclusivamente di cookie tecnici il titolare è tenuto solo a darne adeguata informazione;
CONSIDERATO che, ai sensi del citato obbligo informativo, è onere dei contitolari illustrare in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, nonché con un linguaggio semplice e chiaro, ogni aspetto relativo al trattamento, ivi comprese le sue finalità;
RILEVATO che, nel caso concreto, la circostanza che il banner impedisse all’utente di visualizzare compiutamente la cookie policy prima di effettuare una scelta sull’utilizzo dei cookie o comunque rendendo difficoltosa la piena consultazione, configura una violazione dei principi di correttezza e trasparenza; la manifesta contraddittorietà delle indicazioni che venivano rese circa l’identità del titolare del trattamento era tale da ingenerare dubbi e incertezze, contribuendo a rendere anche per tale ragione il trattamento carente sotto i profili della correttezza e della trasparenza;
RILEVATO, inoltre, che ai sensi degli artt. 4.11, 7, 12 e 13 del Regolamento, la mancanza di adeguata chiarezza e trasparenza influisce sulla validità dei consensi eventualmente prestati;
RILEVATO altresì che, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento, compete ai contitolari del trattamento dei dati, sulla base dell’accordo interno, la determinazione delle finalità e dei mezzi del trattamento, ma anche l’individuazione di tutte le misure più appropriate per conseguire il duplice obiettivo del rispetto delle norme e della tutela dei diritti e delle libertà degli interessati e che, in base all’art. 5, par. 2 del Regolamento, su di essi grava inoltre l’obbligo di rispettare tutti i principi di protezione dati e di fornirne adeguata dimostrazione;
RITENUTO che le condotte poste in essere dai contitolari del trattamento configurino una violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 del Regolamento e dell’art. 122 del Codice, nonché delle indicazioni contenute nelle Linee guida cookie;
RITENUTO, inoltre, che le modifiche apportate in pendenza del procedimento sono parzialmente idonee a ripristinare la conformità del sito e che, pertanto, risulti necessario:
a) ingiungere alla JLRI, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento, di conformare il banner alle indicazioni contenute nelle Linee guida cookie, in particolare evitando che questo ostacoli la corretta lettura dell’informativa;
b) ingiungere ad entrambi i contitolari, previa definizione, tramite accordo interno ex art. 26 del Regolamento, delle rispettive responsabilità con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del medesimo Regolamento, di dare indicazioni corrette relative alla contitolarità del trattamento e al soggetto, ovvero ai soggetti, cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti;
RITENUTO, in ragione delle specificità dell’accertamento, della peculiarità della fattispecie e di quanto dichiarato in sede di memoria difensiva, di poter prescindere nel caso di specie dall’adozione di misure di carattere sanzionatorio pecuniario, limitandosi tuttavia a rivolgere ai contitolari un ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, per l’inosservanza delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali mediante l’utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento;
RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti dei contitolari del trattamento in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;
RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, rivolge alla Jaguar Land Rover Italia S.p.a., con sede legale in Roma, Viale Alessandro Marchetti n. 105, C.F. 06070621005, e alla Dream Land S.r.l., con sede legale in Agliana (Pistoia), Via A. Volta snc, C.F. 01845070976, in qualità di contitolari del trattamento, un ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali mediante l’utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento per le motivazioni meglio indicate nella parte motiva;
b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge alla Jaguar Land Rover Italia S.p.a. di conformare il banner alle indicazioni contenute nelle Linee guida cookie, in particolare evitando che questo ostacoli la corretta lettura dell’informativa;
c) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento, ingiunge ad entrambi i contitolari, previa definizione, tramite accordo interno ex art. 26 del Regolamento, delle rispettive responsabilità, di dare informazioni corrette relative alla contitolarità del trattamento e al soggetto, ovvero ai soggetti, cui rivolgersi per l’esercizio dei diritti;
DISPONE
ai sensi dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019, l’annotazione nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u) del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE
Monturi
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