Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213507]
Provvedimento del 18 dicembre 2025 [10213507]
[doc. web n. 10213507]
Provvedimento del 18 dicembre 2025
Registro dei provvedimenti
n. 765 del 18 dicembre 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti e il dott. Luigi Montuori, segretario generale;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
VISTO il reclamo presentato in data 17 luglio 2024 al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, rappresentato dall’avv. XX, ha chiesto – anche in qualità di erede del defunto sig. XX – di ordinare a Google LLC la rimozione dai risultati europei ed extraeuropei (c.d. global delisting) dell’omonimo motore di ricerca di n. 87 URL reperibili in associazione al proprio nominativo e a quello del defunto sig. XX, e rinvianti ad articoli giornalistici riguardanti vicende giudiziarie che hanno coinvolto il de cuius per i suoi collegamenti con organizzazioni della criminalità organizzata e il reclamante in relazione alla confisca-sequestro di beni ritenuti proventi dei suddetti legami intrattenuti dal de cuius;
CONSIDERATO che nell’atto introduttivo del procedimento è stato precisato che:
- gli articoli sono datati e rimandano a notizie che risalgono al 2014/2018 e risultano obsolete, in quanto superate dall’evoluzione successiva dei fatti;
- con riguardo al defunto sig. XX sussistono i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio poiché, con sentenza del 22 marzo 2004 emessa dalla Corte di appello di XX, lo stesso è stato assolto «da quasi tutti i capi di imputazione» ascrittigli, vedendosi altresì revocare la confisca dei beni originariamente disposta dal giudice di primo grado; risalgono quindi a oltre 20 anni le notizie riguardanti il defunto sig. XX, il quale, peraltro, risulta ormai deceduto da tempo (2009);
- i presupposti per l’esercizio del diritto all’oblio sussistono anche in relazione al reclamante atteso che, con decreto del 12 novembre 2018, il Tribunale di XX ha revocato la confisca dei beni nei suoi confronti; le notizie afferenti al reclamante sono dunque risalenti ad almeno 6 anni e non risultano esatte poiché, in molto casi, non riferiscono dell’esito positivo della vicenda giudiziaria;
- in ragione della parziale omonimia tra il de cuius e il reclamante quest’ultimo è conosciuto da tutti come “XX”, con la conseguenza che chiunque utilizzi tale nominativo come chiave di ricerca troverà i contenuti relativi alla vicenda che coinvolse il defunto sig. XX e sarà tratto in inganno;
- gli articoli reperibili tramite gli URL lamentati hanno ampiamente soddisfatto la loro finalità informativa;
- il reclamante non svolge alcun ruolo nella vita pubblica né le notizie contenute nei citati articoli risultano di interesse pubblico in relazione alla sua vita professionale, tenuto conto che l’attività di imprenditore era effettuata dal defunto sig. XX e non dal reclamante;
- la reperibilità in rete di notizie parziali, inesatte e obsolete genera una profonda sofferenza nel reclamante, nonché un grave danno alla sua immagine e alla memoria del de cuius;
- la deindicizzazione degli URL non andrebbe a incidere sul diritto di informazione, essendo possibile per gli utenti reperire le notizie all’interno delle testate online;
- alcuni degli URL, peraltro, «rimandano a siti che non hanno nulla a che vedere con testate giornalistiche»;
- a seguito delle richieste rivolte in via preliminare a Google LLC, quest’ultima ha accolto l’istanza di rimozione solo rispetto ad alcuni URL, mentre per altri ha opposto diniego nonostante gli stessi avessero ad oggetto le medesime notizie;
VISTA la nota del 20 maggio 2025 con la quale l’Ufficio ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare la propria eventuale intenzione di aderire alle richieste del reclamante;
VISTA la nota del 9 giugno 2025 con cui Google LLC ha comunicato:
a) con riferimento agli URL nn. 2, 3, 4, 7, 8, 18, 19, 21, 25, 27, 39, 40, 53, 59, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 76, 78, 81, 84 e 87 (secondo la numerazione del reclamo), di procedere a bloccare gli stessi dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per la query correlata al nome del reclamante, in quanto gli articoli in essi contenuti non sono aggiornati agli sviluppi più recenti dei fatti che hanno interessato il reclamante;
b) con riferimento agli URL nn. 1, 5, 10, da 12 a 17, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, da 32 a 35, 38, da 41 a 44, da 46 a 51, da 54 a 58, 63, da 66 a 69, 72, 74, 75, 77, 82 e 86 (secondo la numerazione del reclamo), di non aver individuato il nome del reclamante nei contenuti delle relative pagine web e di procedere, dunque, ad adottare misure manuali per impedire il posizionamento delle stesse tra i risultati associati al nome del reclamante nelle versioni europee del motore di ricerca Google;
c) con riferimento ai restanti URL nn. 6, 9, 11, 31, 36, 37, 45, 52, 60, 79, 80, 83 e 85 (secondo la numerazione del reclamo), di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, rilevando che tali URL rimandino a pagine web aventi natura giornalistica e rinviino a informazioni attuali, esatte e aggiornate rispetto agli esiti della vicenda giudiziaria in quanto:
- «non emerge alcuna attribuzione di responsabilità in capo al reclamante in relazione al reato di associazione a delinquere di stampo mafioso, fattispecie che risulta invece riferita esclusivamente al defunto (…) Sig. XX»;
- «viene inoltre chiaramente evidenziato che il provvedimento di sequestro patrimoniale avente ad oggetto i beni intestati agli eredi è stato adottato esclusivamente in ragione della presunta provenienza degli stessi da utilità acquisite dal de cuius mediante il supporto e i collegamenti con ambienti di criminalità organizzata»;
- sono riportati gli sviluppi più recenti che hanno interessato il reclamante, essendo data notizia del decreto del 12 novembre 2018 emesso dal Tribunale di XX, con il quale è stato revocato il sequestro dei beni aziendali di titolarità del reclamante e che ha segnato la conclusione del procedimento giudiziario nei confronti del medesimo;
VISTA la nota del 12 settembre 2025 con la quale l’Ufficio ha chiesto a Google LLC di fornire osservazioni rispetto all’istanza di rimozione avanzata dal reclamante, in qualità di erede, anche per conto del deceduto sig. XX, nonché in merito alla circostanza per cui l’URL n. 11 indicato nell’atto di reclamo risulterebbe rinviare a una pagina web priva di contenuti;
VISTI il riscontro del 2 ottobre 2025 e le precisazioni dell’11 novembre 2025 – trasmesse a seguito degli ulteriori chiarimenti richiesti dall’Ufficio in data 4 novembre 2025 – con cui Google LLC ha comunicato:
a) rispetto agli URL nn. da 1 a 4, 7, 8, da 12 a 30, da 32 a 35, da 38 a 44, da 46 a 51, da 53 a 59, da 61 a 78, 81, 82, 84, 86 e 87 (secondo la numerazione del reclamo), di aver già provveduto a bloccare gli stessi dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query associate anche al nome del de cuius, risultando applicabili a quest’ultimo le medesime valutazioni effettuate in relazione al reclamante circa la rilevanza delle notizie;
b) che oltre al n. 11, anche gli URL nn. 5 e 10 (secondo la numerazione del reclamo) risultano allo stato rimandare a pagine web non più disponibili, ragione per cui, non rinvenendosi il nominativo dell’interessato né del de cuius, la società sta procedendo all’adozione di misure manuali per impedire il posizionamento delle predette pagine tra i risultati associati al nome del reclamante e del deceduto sig. XX nelle versioni europee del motore di ricerca Google;
c) con riferimento ai restanti URL
• https://...
• https://...
• https://...
• https://...
• https://...
• https://....
• https://...
• https://...
• https://...
• https://...
• https://...
• https://...
nn. 6, 9, 31, 36, 37, 45, 52, 60, 79, 80, 83 e 85 (secondo la numerazione del reclamo), di ritenere di non poter procedere alla rimozione degli stessi per le query collegate sia al nome del reclamante che a quello del defunto sig. XX, continuando a sussistere un interesse pubblico alla conoscibilità delle notizie ivi riportate, in quanto:
- tali URL rinviano a «recenti articoli giornalistici che tentano di offrire una ricostruzione fedele e aggiornata delle vicende giudiziarie che hanno interessato - e tutt’ora interessano - il gruppo XX (e i suoi componenti) e che continuano tutt’oggi a trovare fondamento nei rapporti che il [defunto] Sig. XX ha intrattenuto in vita con esponenti e famiglie facenti parte della criminalità organizzata»;
- il procedimento giudiziario che ha coinvolto il reclamante è strettamente connesso alla vicenda del defunto sig. XX;
- alcuni URL forniscono un aggiornamento sulle vicende giudiziarie che hanno interessato sia il reclamante che il de cuius; ovvero quanto stabilito nel giugno 2020 dalla Corte di appello di XX che, in sede di revisione della sentenza del 2004, ha disposto l’annullamento della condanna per riciclaggio a carico del defunto sig. XX, confermando invece quella per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa;
- «l’annullamento della condanna per riciclaggio ha determinato inoltre anche il dissequestro dei beni del capostipite della famiglia XX intestati agli eredi, compresi quelli di spettanza» del reclamante;
- i medesimi URL, con riferimento alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa, riportano altresì «la notizia aggiornata secondo cui gli eredi del defunto sig. XX hanno proposto ricorso per revisione dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che sembra essere tuttora pendente»;
VISTA la nota del 14 ottobre 2025 con cui il reclamante, per il tramite per proprio legale, ha rettificato il grado di parentela intercorrente con il de cuius (nonno, invece che padre) e, nel ribadire quanto affermato nell’atto introduttivo, ha rappresentato che:
- gli URL lamentati rimandano ad articoli che contengono notizie risalenti al 2018/2019, non attuali, superate dall’evoluzione successiva dei fatti per effetto dei provvedimenti giudiziari intervenuti e del dissequestro dei beni;
- non permane alcun interesse pubblico alla relativa reperibilità di tali notizie;
- «il ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo prescinde dai processi che si sono svolti dinnanzi all’Autorità giudiziaria italiana e che si sono conclusi da tempo»;
CONSIDERATO, preliminarmente, che:
- nei confronti di Google LLC trova applicazione, per effetto delle attività svolte in ambito europeo attraverso le proprie sedi, il principio di stabilimento e che pertanto i relativi trattamenti sono soggetti alle disposizioni del Regolamento in virtù di quanto previsto dall’art. 3, par. 1;
- il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del motore di ricerca di Google risulta tuttavia direttamente gestito, anche per il territorio dell’Unione europea, da Google LLC, avente sede negli Stati Uniti;
- tale circostanza è idonea a fondare, ai sensi dell’art. 55, par. 1, del Regolamento, la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale;
CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell’art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;
PRESO ATTO di quanto dichiarato da Google LLC nel corso del procedimento e, in particolare:
- con riferimento agli URL nn. da 1 a 4, 7, 8, da 12 a 30, da 32 a 35, da 38 a 44, da 46 a 51, da 53 a 59, da 61 a 78, 81, 82, 84, 86 e 87, di aver provveduto a bloccare gli stessi dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google per le query associate al nome del reclamante e del de cuius;
- di adottare misure manuali per impedire il posizionamento degli URL nn. 5, 10 e 11 tra i risultati associati al nome del reclamante e del de cuius nelle versioni europee del motore di ricerca Google, in quanto URL che, allo stato, rimandano a pagine web non più disponibili;
RITENUTO pertanto che, relativamente agli URL sopra riportati, non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità;
CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione dei restanti URL indicati nell’atto di reclamo avanzata nei confronti di Google LLC, che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto all’oblio ai sensi degli artt. 17, par. 1, lett. c) e 21, par. 1, del Regolamento, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida”, 14/EN WP 225, adottate il 26 novembre 2014 a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla causa C-131/12, nonché delle più recenti “Linee Guida” n. 5/2019 adottate dall’European Data Protection Board (EDPB) il 7 luglio 2020, contenenti i criteri per l’applicazione del diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca alla luce del Regolamento;
VISTI gli artt. 17 e 21, par. 1, del Regolamento;
RILEVATO, con riferimento all’istanza di rimozione dei risultati reperibili in associazione al nominativo del reclamante, che:
- gli URL nn. 6, 9, 31, 36, 37, 52, 60, 79, 80 e 85 rinviano ad articoli giornalistici pubblicati tra il 2018 e il 2022, riguardanti una complessa vicenda giudiziaria che ha interessato in via principale il defunto sig. XX e nell’ambito della quale il reclamante è stato coinvolto in relazione alla confisca-sequestro di beni ritenuti frutto dei proventi dell’agire illecito del de cuius;
- in capo al reclamante non sono intervenute condanne né è emersa alcuna attribuzione di responsabilità in relazione ai collegamenti intrattenuti dal de cuius con ambienti della criminalità organizzata;
- la posizione del reclamante si è definita nel 2018, a seguito del decreto emesso dal Tribunale di XX con cui è stato revocato il sequestro dei beni aziendali di sua titolarità;
- gli URL nn. 9 e 52 rinviano, peraltro, ad articoli che riferiscono delle dichiarazioni rese dal reclamante quale testimone nell’ambito di un diverso processo giudiziario che ha coinvolto, tra gli altri, alcuni esponenti del Tribunale delle misure di prevenzione di XX in merito alle attività di affidamento degli incarichi delle amministrazioni giudiziarie;
- i suddetti URL restituiti in associazione al nominativo del reclamante contengono dunque informazioni giudiziarie la cui reperibilità – in virtù del fatto che la vicenda si è conclusa ormai da tempo nei confronti del reclamante e senza che sia emersa in capo a quest’ultimo alcuna responsabilità penale – non risulta più strettamente necessaria per l’esercizio del diritto all’informazione degli utenti della rete, risultando piuttosto prevalente il diritto alla riservatezza del singolo;
- l’articolo reperibile tramite l’URL n. 45, invece, descrive la storia del complesso alberghiero XX e, in tale quadro, fa riferimento ad alcune, recenti circostanze strettamente connesse all’attività imprenditoriale svolta dal reclamante, ovvero l’aggiudicazione provvisoria tramite asta del citato complesso alberghiero da parte di XX, società restituita e amministrata dal reclamante dopo il dissequestro della stessa disposto dal Tribunale di XX nel 2018;
- l’URL n. 83 rimanda poi a una pagina di Wikipedia dedicata alla società XX di cui viene descritta la complessiva storia, dando conto, tra le varie informazioni, delle vicende che hanno interessato la società (oggetto di sequestro nel 2014 e dissequestrata nel 2018) nonché del ruolo di primo piano assunto al suo interno dal reclamante, anche quale comproprietario;
- gli URL nn. 45 e 83 riportano dunque informazioni recenti che afferiscono all’attività di imprenditore del reclamante, socio unico di diverse società, e per le quali risulta tuttora sussistere un interesse alla relativa conoscibilità da parte degli utenti;
CONSIDERATO che secondo le “Linee Guida”, 14/EN WP 225, le Autorità di controllo sono espressamente tenute a considerare anche gli pseudonimi e i soprannomi come termini pertinenti di ricerca (v. punto 1 della Parte II relativa ai Criteri), quale risulta essere nel caso di specie il soprannome “XX” con il quale il reclamante è pure conosciuto in ragione della parziale omonimia con il de cuius;
RITENUTO pertanto, in relazione al reclamante e per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il reclamo:
- fondato con riferimento agli URL nn. 6, 9, 31, 36, 37, 52, 60, 79, 80 e 85 e, per l’effetto, di dover ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporre la rimozione di tali URL dai risultati di ricerca europei reperibili in associazione al nominativo del reclamante nonché al soprannome “XX” con cui il medesimo è conosciuto, nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
- infondato con riferimento agli URL nn. 45 e 83;
VISTO l’art. 2-terdecies del Codice, ai sensi del quale i diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione;
RILEVATO, con riferimento all’istanza di rimozione dei risultati reperibili in associazione al nominativo del de cuius, che:
- il defunto sig. XX è stato protagonista di una complessa vicenda giudiziaria nell’ambito della quale lo stesso è stato ritenuto responsabile in ordine alla commissione di gravi reati, venendo condannato con sentenza del 2000 per concorso esterno in associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione; sentenza poi parzialmente riformata nel 2004 dalla Corte di appello di XX che ha escluso il reato di estorsione;
- la vicenda giudiziaria ha conosciuto ulteriori sviluppi anche a seguito del decesso del de cuius nel 2009, sia in relazione alle misure di prevenzione patrimoniale che hanno riguardato i beni del medesimo – attinti da sequestro nel 2014, per poi essere oggetto di parziale dissequestro dapprima nel 2018 e poi nel 2022 – sia con riferimento alle responsabilità penali attribuite al de cuius, la cui condanna per riciclaggio è stata annullata nel 2020 e rispetto alla quale – come riferito dallo stesso reclamante – è tuttora pendente un ricorso presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo;
- gli URL nn. 6, 31, 45 e 85 riportano notizie recenti ed aggiornate in merito all’evoluzione della vicenda giudiziaria, dando notizia del dissequestro dei beni intervenuto nel 2022, del processo di revisione che ha condotto nel 2020 all’annullamento della condanna per riciclaggio, nonché del ricorso presentato dinanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo;
- il susseguirsi di tali sviluppi risulta idoneo a determinare un persistente interesse del pubblico a conoscere l’evoluzione delle vicende giudiziarie afferenti al defunto sig. XX;
- tali sviluppi si muovono peraltro nella direzione di una progressiva riabilitazione della memoria del de cuius e, in questo senso, appaiono in linea con l’esigenza di tutela posta alla base dei diritti esercitati per conto del de cuius la quale, seppur sommariamente esplicitata nel reclamo, risulterebbe diretta a evitare che la permanenza delle notizie provochi «un grave danno (…) alla memoria del defunto [nonno]»;
- diversamente, gli URL nn. 9, 36, 37, 52, 60, 79 e 80 rinviano ad articoli che non contengono informazioni sull’evoluzione della vicenda giudiziaria del defunto sig. XX, riportando dunque notizie che risultano non aggiornate e obsolete, in quanto superate dagli ulteriori sviluppi della vicenda successivamente intervenuti;
- l’URL n. 83 rimanda invece – come già rilevato – a una pagina di Wikipedia dedicata alla società XX di cui viene descritta la complessiva storia, dando conto, tra le varie informazioni, della circostanza per cui il de cuius ne è stato il fondatore; pagina che contiene dunque notizie di pubblico interesse, anche rispetto a fatti diversi da quelli oggetto di reclamo;
RITENUTO pertanto, in relazione al de cuius e per i motivi sopra esposti, di dover dichiarare il reclamo:
- fondato con riferimento agli URL nn. 9, 36, 37, 52, 60, 79 e 80 e, per l’effetto, di dover ingiungere a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporre la rimozione di tali URL dai risultati di ricerca europei reperibili in associazione al nominativo del de cuius nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
- infondato con riferimento agli URL nn. 6, 31, 45, 83 e 85.
RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento;
RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti di Google LLC discende da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, l’iscrizione di essa nel registro interno sopra citato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento;
RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;
CONSIDERATO, con riguardo all’ulteriore richiesta avanzata al Garante dall’interessato diretta ad estendere gli effetti dell’intervento anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca, che:
- secondo quanto indicato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-507/17, anche nell’interpretazione datane dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34658 del 24 novembre 2022, non vi è un obbligo del gestore del motore di ricerca, sulla base del diritto dell’Unione, di disporre la rimozione anche nelle versioni extraeuropee del motore di ricerca, pur essendovi la possibilità per le Autorità di protezione dati di richiedere quest’ultima in esito ad un bilanciamento tra i diritti dell’interessato e il diritto all’informazione, per effettuare il quale occorre tenere conto delle specificità del caso concreto;
- nella fattispecie in esame, gli elementi prospettati dall’interessato nell’atto di reclamo e nelle osservazioni successive non permettono di delineare la sussistenza di un pregiudizio concreto derivante alla sua sfera personale, nonché a quella del de ciuius, dalla reperibilità degli URL lamentati tramite le versioni extraeuropee del motore di ricerca e di un correlato interesse all’estensione globale dell’ordine di rimozione che, in verità, non è stato neppure concretamente prospettato;
RITENUTO pertanto di dover dichiarare il reclamo infondato in ordine alla richiesta di rimozione degli URL con riguardo alle versioni extraeuropee del motore di ricerca;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f), del Regolamento, per le ragioni di cui in motivazione:
a) prende atto, con riferimento agli URL nn. da 1 a 5, 7, 8, da 10 a 30, da 32 a 35, da 38 a 44, da 46 a 51, da 53 a 59, da 61 a 78, 81, 82, 84, 86 e 87 86 e 87, di quanto dichiarato da Google LLC in merito all’adozione di misure manuali per impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati associati al nome del reclamante e del de cuius nelle versioni europee del motore di ricerca Google;
b) dichiara, rispetto all’istanza di rimozione presentata in proprio dal reclamante, il reclamo fondato con riferimento agli URL nn. 6, 9, 31, 36, 37, 52, 60, 79, 80 e 85 e, per l’effetto, ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporre la rimozione di tali URL dai risultati di ricerca europei reperibili in associazione al nominativo del reclamante nonché al soprannome “XX” con cui il medesimo è conosciuto nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
c) dichiara, rispetto all’istanza di rimozione presentata in proprio dal reclamante, il reclamo infondato con riferimento agli URL nn. 45 e 83;
d) dichiara, rispetto all’istanza di rimozione presentata per conto del de cuius, il reclamo fondato con riferimento agli URL nn. 9, 36, 37, 52, 60, 79 e 80 e, per l’effetto, ingiunge a Google LLC, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, di disporre la rimozione di tali URL dai risultati di ricerca europei reperibili in associazione al nominativo del defunto sig. XX nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
e) dichiara, rispetto all’istanza di rimozione presentata per conto del de cuius, il reclamo infondato con riferimento agli URL nn. 6, 31, 45, 83 e 85;
f) dichiara il reclamo infondato con riferimento alla richiesta di disporre la rimozione anche con riguardo alle versioni extrauropee del motore di ricerca.
g) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di Google LLC in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento, senza tuttavia attribuire a tale annotazione – per le ragioni di cui in premessa – valore di precedente in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti del medesimo titolare del trattamento, ai fini previsti dall’art. 83, par. 2, lett. c), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 157 del Codice, si invita Google LLC a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 166 del Codice.
Ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del regolamento del Garante n. 1/2019, si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell’interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 18 dicembre 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Cerrina Feroni
IL SEGRETARIO GENERALE
Montuori
Condividi