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Diritto di accesso - Il socio lavoratore ha diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano - 8 maggio 2002 [1064871]

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[doc. web. n. 1064871]

Diritto di accesso - Il socio lavoratore ha diritto di accedere a tutti i dati che lo riguardano - 8 maggio 2002

Il titolare del trattamento deve fornire pieno riscontro alla richiesta di accesso formulata dall´nteressato, mettendo a disposizione di questi tutti idati personali che lo riguardano (fattispecie relativa ai dati detenuti da una società cooperativa ove il ricorrente aveva prestato servizio in quelità di socio-lavoratore).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. Gianfranco Fancelli nei confronti di Cooperativa trasporti ferroviari TrasferCoop S.r.L.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il Prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

1. Il ricorrente, già socio della Cooperativa trasporti ferroviari - TrasferCoop s.r.l., lamenta di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta avanzata il 10 marzo 2002 ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, volta ad accedere a determinati dati personali allo stesso riferiti e concernenti, più precisamente, la data di ingresso in qualità di socio, l’ammontare della quota sociale versata, l’ammontare delle mensilità ad oggi non corrisposte, e infine, all’ammontare del trattamento di fine rapporto maturato.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 12 aprile 2002 la Cooperativa titolare del trattamento ha inviato una nota nella quale ha sostenuto di aver consegnato, durante un colloquio con l’interessato svoltosi il 13 aprile 2002, la documentazione contenente i dati richiesti. Nella medesima nota, che risulta pervenuta all’interessato, la Cooperativa titolare del trattamento ha comunque comunicato all’interessato i dati relativi alla data di ingresso in qualità di socio, all’ammontare della quota di capitale sociale, all’ammontare delle mensilità non corrisposte alla medesima data, nonchè all’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2001.

Con nota inviata in data 2 maggio 2002 il ricorrente ha sostenuto che il riscontro fornito non sarebbe completo in quanto non risulterebbero evidenziati i dati personali riferiti "agli importi relativi al mese di aprile 2002 e alla quattordicesima mensilità".

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

2. Il ricorso verte su un’istanza di accesso ad alcuni dati personali detenuti dalla società cooperativa presso la quale il ricorrente prestava servizio in qualità di socio lavoratore.

In ordine a tale ricorso deve essere per alcuni aspetti dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro parzialmente idoneo alle richieste dell’interessato, per ciò che attiene alla predetta data di ingresso, alla quota sociale e a varie mensilità già corrisposte.

Tale idoneità sussiste anche in relazione alla mensilità di aprile 2002 maturata solo nel corso del procedimento (la richiesta di accesso è riferita all’ammontare delle mensilità non ancora corrisposte alla data del 10 marzo 2002 e il ricorso reca analoga richiesta alla data del 5 aprile 2002).

La Cooperativa non ha invece fornito riscontro per ciò che riguarda la pretesa 14° mensilità e, limitatamente a questa richiesta, il ricorso deve essere accolto.

La Cooperativa dovrà dunque integrare, per questo aspetto, il riscontro già fornito comunicando al ricorrente, entro un termine che appare congruo fissare al 20 giugno 2002, i dati detenuti riferiti alla 14° mensilità.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, per ciò che attiene alle informazioni personali concernenti la data di ingresso in qualità di socio, l’ammontare della quota sociale versata, l’ammontare del trattamento di fine rapporto e dell’ammontare delle mensilità comunicate con nota del 30 aprile 2002;

b) accoglie parzialmente il ricorso ed ordina a Cooperativa trasporti ferroviari TrasferCoop s.r.l., di adempiere alla richiesta dell’interessato riferita alla 14° mensilità, entro il 20 giugno 2002, dando comunicazione a questa Autorità dell’avvenuto adempimento entro la stessa data

Roma, 8 maggio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli