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Procedimento relativo ai ricorsi - Qualora i dati siano forniti all'interessato solo dopo la presentazione del ricorso vanno rimborsate le spese d...

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[doc. web. n. 1065646]

Procedimento relativo ai ricorsi - Qualora i dati siano forniti all´interessato solo dopo la presentazione del ricorso vanno rimborsate le spese del procedimento - 25 giugno 2002

Nell´ipotesi in cui il riscontro alle richieste dell´interessato sia successivo alla presentazione del ricorso al Garante, il titolare del trattamento è tenuto a rimborsare al ricorrente che li abbia richiesti i diritti e le spese del procedimento definito con declaratoria di non luogo a provvedere (fattispecie in cui l´interessato aveva richiesto ad una società finanziaria la cancellazione dei dati personali trasmessi ad una "centrale rischi" privata).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dal sig. XY, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Giugno presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Fiditalia S.p.A.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO

Il ricorrente lamenta che Fiditalia S.p.A., società con la quale ha stipulato un contratto di finanziamento nel marzo 2000, non ha fornito riscontro ad una richiesta avanzata ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675/1996, con la quale aveva chiesto la cancellazione dei propri dati personali trattati asseritamente in modo illecito. A causa di alcuni ritardi nei pagamenti, infatti, la società finanziaria avrebbe provveduto all’iscrizione del nominativo dell’interessato in una banca dati di "Clienti inaffidabili", senza considerare che tali ritardi sarebbero stati imputabili soltanto ad un disguido con la banca domiciliataria.

Nel ricorso presentato a questa Autorità ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell’invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 3 giugno 2002, Fiditalia S.p.A., con nota anticipata via fax il 10 giugno 2002, pur sottolineando la legittimità della segnalazione effettuata alla centrale rischi CTC, dovuta a "ritardi nei pagamenti delle rate" (legittimità ribadita anche con fax inviato in data 21 giugno 2002), ha dichiarato che:

  • "in data 21 maggio 2002, ad evasione delle richieste formulate dal ricorrente (…) comunque prima di ricevere notizia del presente ricorso, Fiditalia ha provveduto a richiedere alla banca dati in questione (…) la rettifica della posizione del ricorrente informandone ovviamente quest’ultimo, e disponendone in altri termini la cancellazione".

Il ricorrente, con nota inviata via fax il 19 giugno 2002, ha preso atto dell’avvenuta cancellazione e si è dichiarato parzialmente soddisfatto, chiedendo tuttavia di porre a carico della controparte le spese inerenti al presente ricorso, in quanto la notizia della modifica gli sarebbe giunta "più di tre mesi dopo la richiesta ex art. 13 L. 675/96".

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali di un cliente di una società che eroga finanziamenti nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento alla richiesta di cancellazione dei dati dell’interessato dalla banca dati di una centrale rischi cui alcuni dati erano stati segnalati.

In proposito, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito un idoneo riscontro alle richieste del ricorrente, comunicando di aver provveduto a disporre la modifica dei dati relativi all’interessato.

Il riscontro all’istanza a suo tempo proposta dall’interessato è pervenuto solo dopo la presentazione del ricorso al Garante.

Ciascun titolare del trattamento è invece tenuto a fornire un completo e tempestivo riscontro alle richieste proposte ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675, secondo le modalità di cui all’art. 17 del d.P.R. n. 501/1998, senza che l’interessato debba precisare le ragioni poste a base delle richieste medesime.

In considerazione del riscontro tardivo va pertanto posto a carico di Fiditalia S.p.A. metà dell’ammontare delle spese sostenute dal ricorrente, determinato nella misura forfettaria di euro 250 (di cui euro 25,82 per diritti di segreteria), tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso, stante la ritenuta necessità di disporre una parziale compensazione delle spese per giusti motivi legati alla specificità della vicenda.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina, ai sensi dell’art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, l’ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento, posto in misura pari alla metà, previa parziale compensazione delle spese per giusti motivi, a carico di Fiditalia S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 25 giugno 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Rasi

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli