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Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro idoneo collegato all'uso di video terminali - 4 luglio 2002 [1065880]

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[doc. web. n. 1065880]

Procedimento relativo ai ricorsi - Riscontro idoneo collegato all´uso di video terminali - 4 luglio 2002

Nel caso in cui il titolare del trattamento accolga le richieste dell´interessato, comunicando i dati richiesti, dev´essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso (nel caso in questione, una società ha avuto modo di chiarire all´interessato la sua estraneità rispetto ad eventuali trattamenti di dati personali).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato dalla Sig.a XY

nei confronti di

Sanitas Program Service S.r.l.;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del D.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente lamenta di non avere ricevuto riscontro ad una istanza proposta ai sensi dell’art. 13 della legge n. 675 con la quale aveva chiesto a Sanitas Program Service S.r.l. di conoscere i dati personali che la riguardano (con specifico riferimento ai dati sensibili relativi al proprio stato di salute "per l’accertamento dell’idoneità all’uso dei video terminali…in osservanza della legge n. 626"), nonché alcune notizie concernenti la titolarità e le finalità del trattamento.

Con il ricorso proposto ai sensi dell’art. 29 della legge n. 675/1996 l’interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

All’invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato il 6 giugno 2002 ai sensi dell’art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, Sanitas Program Service S.r.l. ha risposto con nota anticipata via fax il 13 giugno 2002 con la quale ha sostenuto:

  • di non essere titolare del trattamento dei dati personali della ricorrente; - di avere esclusivamente il compito, in esecuzione del contratto in essere con Enel S.p.A., di "mettere a disposizione del committente individuati medici competenti, in possesso dei requisiti di legge";
  • che pertanto l’effettivo titolare del trattamento sarebbe "il medico competente comunque designato dal datore di lavoro";
  • di non aver potuto fornire un tempestivo riscontro anche per l’incompletezza dell’indirizzo indicato dalla ricorrente per la ricezione della corrispondenza.

L’interessata, con fax in data 24 giugno 2002, ha manifestato perplessità in ordine alla fondatezza della tesi sostenuta rispetto alla titolarità del trattamento, che la società, unitamente ad altri profili, ha ribadito con nota del 2 luglio 2002.

CIO’ PREMESSO OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati personali dell’interessata svolto in occasione delle visite periodiche di controllo finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori.

In relazione alle specifiche richieste formulate dall’interessata va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998, avendo la società cui è stata rivolta la richiesta ai sensi dell’art. 13 fornito un adeguato riscontro, specificando il particolare tipo di attività svolta, la relazione che intercorrerebbe tra la società, i singoli medici competenti ed Enel S.p.A., nonché l’assenza di trattamenti della società coinvolgenti dati personali della ricorrente. La società resistente ha in particolare descritto quali sono, a suo avviso, i rapporti che intercorrono tra la società committente (Enel S.p.A.) e ciascun medico preposto all’effettuazione delle visite di controllo sui lavoratori.

Considerata la specificità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.


PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 4 luglio 2002

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli