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Provvedimento del 16 giugno 2005 [1149999]

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[doc. web n. 1149999]

Provvedimento del 16 giugno 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Daniela Prayer

nei confronti di

Ministero dell´istruzione, dell´università e della ricerca scientifica–Istituto statale d´arte "N. da Guardiagrele" di Chieti, Circolo didattico "G. Settanni" di Rutigliano, Liceo scientifico statale "E. Majorana" di Putignano;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

L´interessata, che presta attualmente servizio in qualità di direttore dei servizi generali ed amministrativi presso il Liceo scientifico statale "E. Majorana" di Putignano, ha indirizzato alcune istanze a tre istituti scolastici chiedendo conferma dell´esistenza di dati personali che la riguardano, contenuti anche nel protocollo riservato, nonché di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile e di conoscerne l´origine, le finalità e le modalità di trattamento.

Avendo ricevuto un riscontro ritenuto insoddisfacente, e lamentando un trattamento illecito dei dati personali contenuti nel proprio fascicolo personale, l´interessata ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice ribadendo le proprie richieste e chiedendo di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

Dopo l´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 30 marzo 2005 ai sensi dell´art. 149 del Codice, il Liceo statale "E. Majorana" di Putignano ha risposto con note pervenute il 21 aprile, il 9 maggio e il 6 giugno 2005, allegando infine copia del verbale relativo all´incontro del 31 maggio 2005 in occasione del quale è stato consentito alla ricorrente di accedere ai dati personali che la riguardano acquisiti al protocollo riservato dell´istituto e provenienti anche dagli istituti scolastici presso cui la ricorrente ha precedentemente prestato servizio (incontro durante il quale sono state fornite indicazioni alla ricorrente in ordine a origine dei dati che la riguardano, finalità e modalità del trattamento) e dichiarando che "tutti i dati personali contenuti in atti acquisiti al protocollo generale" restano a disposizione della ricorrente "che ha accesso incondizionato ai suddetti dati ed ai relativi atti, in ragione del suo profilo professionale e delle funzioni connesse a tale profilo".

L´Istituto statale d´arte "N. da Guardiagrele" di Chieti ha risposto con fax pervenuti il 19 aprile e il 4 giugno 2005, con i quali ha sostenuto di avere già fornito riscontro alle richieste dell´interessata in ordine all´origine, alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati personali che la riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale, ma di non poter comunicare gli stessi in forma intelligibile dal momento che il citato fascicolo che è "stato trasmesso, senza conservazione di copie, alla scuola di attuale titolarità ". L´istituto ha inoltre comunicato i dati della ricorrente (quali quelli contenuti nell´indice foliario del citato fascicolo personale) ancora detenuti presso i propri archivi.

Il Circolo scolastico "G. Settanni" di Rutigliano, con note datate 19 aprile e 6 giugno 2005, ha comunicato che i dati personali relativi alla ricorrente sono contenuti nel fascicolo personale della stessa che è ora nella disponibilità dell´istituto scolastico presso cui l´interessata presta attualmente servizio.

Con memorie fatte pervenire il 26 aprile e il 6 giugno 2005, la ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, con particolare riferimento ai dati contenuti nella documentazione acquisita al protocollo riservato dell´istituto "E. Majorana" di Putignano, rilevando l´assenza di documentazione che la stessa riteneva vi dovesse essere contenuta e la presenza di altra di cui la stessa non ritiene pertinente l´acquisizione al protocollo riservato; ha dichiarato di essere in attesa dei dati che la riguardano contenuti nel proprio fascicolo personale ed acquisiti al protocollo generale, ed ha chiesto poi, con nota in data 6 giugno 2005 inviata al liceo scientifico "E. Majorana" di Putignano, di avere "copia integrale" di alcuni documenti espressamente indicati.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne un´istanza che può essere presa in considerazione, e in tal senso è qualificata, solo come richiesta volta a conoscere dati personali conservati in qualsiasi forma da un datore di lavoro, nonché la loro origine, le finalità e le modalità del loro trattamento.

L´esercizio del diritto di accesso ai dati personali, come già rilevato dal Garante in precedenti provvedimenti relativi a casi analoghi, consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, solo la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali detenuti dal titolare del trattamento; non permette invece di richiedere a quest´ultimo il diretto e indiscriminato accesso a documenti ed intere tipologie di atti, o la creazione di documenti allo stato inesistenti negli archivi, o la loro innovativa aggregazione secondo specifiche modalità prospettate dall´interessato o, ancora, di ottenere, sempre e necessariamente, copia (fotostatica o autenticata) dei documenti detenuti.

Nel fornire riscontro ad una richiesta di accesso formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, il titolare del trattamento deve, poi, comunicare solo i dati personali richiesti ed effettivamente detenuti e non è tenuto (come erroneamente ritenuto dal ricorrente nel caso di specie) a ricercare o raccogliere altri dati che, seppure originariamente trattati, non siano nella propria disponibilità e non siano oggetto in alcuna forma di un attuale trattamento.

Diversamente da quanto desumibile, nel caso di specie, dalle richieste dell´interessata, l´estrazione dei dati e la loro messa a disposizione è, quindi, la modalità ordinaria di adempimento alle predette richieste di accesso.

Con riferimento all´ampia istanza di accesso proposta dalla ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice per quanto concerne i dati personali che gli istituti scolastici hanno comunicato all´interessata con la corretta omissione, nel rispetto dell´art. 10, comma 5, del Codice, dei dati personali di terzi e in ordine alle richieste soddisfatte, volte a conoscere l´origine, le finalità e le modalità di trattamento dei dati.

Il ricorso deve invece essere accolto in ordine alla richiesta di accedere ai dati personali della ricorrente contenuti nel suo fascicolo personale ed acquisiti al protocollo generale che l´Istituto "E. Majorana" di Putignano (che ora li detiene in via esclusiva in quanto è presso lo stesso che la ricorrente attualmente presta servizio) ha solo dichiarato di voler mettere a disposizione dell´interessata, nelle modalità suindicate (ovvero, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, nel rispetto dell´art. 10 del Codice e senza rilasciare necessariamente copia integrale dei documenti che contengano i dati personali richiesti), ma che, allo stato, non risultano ancora essere stati comunicati alla ricorrente medesima. Il liceo scientifico resistente dovrà pertanto comunicare alla stessa, entro il 30 agosto 2005, i dati personali contenuti nel fascicolo citato non ancora comunicati, dando conferma dell´avvenuto adempimento a questa Autorità entro la medesima data.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai dati personali già comunicati alla ricorrente ed alla richiesta di conoscere l´origine, le finalità e le modalità del trattamento;

b) accoglie il ricorso in ordine ai dati personali non ancora comunicati e ordina al Liceo scientifico statale "E. Majorana" di Putignano di aderire a tale richiesta dell´interessata, nei termini di cui in motivazione;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 16 giugno 2005

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

Scheda

Doc-Web
1149999
Data
16/06/05

Tipologie

Decisione su ricorso