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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Attività giornalistiche e mezzi di informazione - Relazione 2001 - 8 maggio 2002

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I - Stato di attuazione della legge n. 675/1996 - Relazione 2001

Attività giornalistiche e mezzi di informazione

39. Attività giornalistica e rispetto dei principi della legge n. 675/1996
La definizione dei rapporti tra tutela della riservatezza e diritto di cronaca costituisce un tema particolarmente delicato e complesso, in relazione al quale è possibile riscontrare una sempre maggiore attenzione da parte dei cittadini ed una richiesta sempre più frequente di tutela, confermata dal numero crescente di istanze pervenute all´Autorità.

Quest´ultima è chiamata sempre più spesso ad esaminare i casi alla luce della specifica disciplina dettata in materia dalla legge n. 675/1996 (artt. 12, 20 e 25) e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica (Provv. 29 luglio 1998, in G.U. n. 179 del 3 agosto 1998), con l´obiettivo di garantire, di volta in volta, un giusto bilanciamento tra il diritto-dovere dei mezzi di informazione di rendere edotta la collettività su fatti di rilievo pubblico e il diritto delle persone coinvolte in fatti di cronaca di non subire dannose ed ingiustificate intrusioni nella propria vita privata.

La legge n. 675/1996 e il codice deontologico forniscono alcuni parametri attraverso cui operare detto bilanciamento: primo fra tutti quello di trattare i dati personali nel rispetto del principio dell´essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. A tale principio generale si affiancano specifiche garanzie poste a tutela di soggetti "deboli" (come i minori) o facenti riferimento a trattamenti idonei a rivelare informazioni particolarmente delicate (si pensi ai dati sulla salute).

Il principio e le garanzie ora richiamati – estesi dall´art. 25, comma 4-bis, l. 675/1996 ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre forme di manifestazione del pensiero (Provv. 28 settembre 2001, in Bollettino n. 22, p. 13) – hanno trovato applicazione e specificazione in numerosi casi esaminati dall´Autorità nel corso del 2001.

 

Esercizio dei diritti ex art. 13 nei confronti di giornalisti ed editori
Confermando un orientamento già espresso in precedenza, l´Autorità si è trovata a ricordare, nel corso del 2001, che i diritti di cui all´art. 13 della legge n. 675/1996, riconosciuti a ciascun interessato in relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, possono essere esercitati anche nei confronti dei giornalisti e degli editori. Alla luce di ciò, il Garante ha, in parte, accolto due ricorsi con i quali gli interessati lamentavano di non aver ottenuto riscontro ad una richiesta di accesso a dati personali formulata nei confronti di un quotidiano locale. L´unico limite alla comunicazione all´interessato di tali informazioni – ha ricordato il Garante – poteva eventualmente fondarsi nel caso di specie su quanto espressamente previsto dall´ordinamento a tutela del segreto professionale sulla fonte della notizia (Provv. 3 settembre 2001, in Bollettino n. 22, p. 9).

 

Pubblicazione a mezzo stampa dei dati relativi ai redditi dichiarati
La liceità della pubblicazione, da parte degli organi di informazione, dei dati relativi al reddito delle persone fisiche è stata riconosciuta sulla base del regime di pubblicità di tali informazioni, espressamente previsto dalla disciplina vigente (cfr. art. 69 del d.P.R. n. 600/1973 come modificato, in particolare, dall´art. 19 della legge n. 413/1991). Pertanto, la diffusione di dati estratti lecitamente da elenchi accessibili a chiunque è da ritenersi lecita, anche senza il consenso degli interessati e senza che sia necessario, per la testata che li riproduce, dimostrare la sussistenza del requisito dell´essenzialità dell´informazione (Provv. 17 gennaio 2001, in Bollettino n.16, p. 5).

 

Riprese televisive delle sedute consiliari
L´Autorità si è pronunciata altresì sul tema della pubblicità di atti e sedute consiliari, del quale si è già riferito al paragrafo 7.

 

Pubblicazione delle targhe in divieto di sosta
Sulla base di alcune segnalazioni, l´Autorità ha avviato alcuni accertamenti in merito alla prassi, adottata da un quotidiano, di pubblicare – all´interno di una sezione dedicata alle informazioni sul traffico cittadino e sul sistema dei trasporti pubblici – i numeri delle targhe ed altre informazioni relative alle automobili parcheggiate irregolarmente. Ad esito di tali verifiche, dirette essenzialmente a valutare se tale prassi comportasse ingiustificate ingerenze nella sfera privata degli interessati ­– che agevolmente potevano essere identificati – l´Autorità ha rilevato che la finalità di informare il pubblico sulle possibili cause di disfunzione del servizio di trasporto pubblico poteva essere ugualmente perseguita limitandosi ad indicare, per esempio, il tipo di autovetture che ostacolavano il traffico (nota dell´11 marzo 2002, n. 2958/17051).

 

40. Tutela dei minori
Uno dei settori nel quale è fortemente sentita l´esigenza di limitare indebite intrusioni nella vita privata è quello concernente i minori: questi ultimi risultano, infatti, particolarmente esposti ai rischi legati alla diffusione non controllata dei dati personali che li riguardano. Diffusione che, in molti casi, può segnare profondamente il loro sviluppo, provocando danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in riferimento ad adulti.

Molteplici sono state le domande di tutela rivolte al Garante con riferimento a diversi trattamenti concernenti tali soggetti.

Al riguardo, come è noto, il codice di deontologia sopra richiamato detta una speciale disciplina. In particolare, è utile ricordare che il relativo art. 7 – nel ritenere primario il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca – vieta ai giornalisti di pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, ovvero di diffondere altri particolari che ne consentano l´identificazione. Ciò, facendo espresso richiamo anche ai principi dettati dalla Carta di Treviso.

In varie occasioni, pertanto, l´Autorità ha ritenuto non conformi alla normativa ora richiamata le condotte di quotidiani ed emittenti televisive che riportano notizie relative a delicate vicende familiari, pubblicando fotografie o dati identificativi relativi a minori. In queste circostanze il Garante ha sottolineato la necessità di evitare spettacolarizzazioni eccessive o tali, comunque, da ingenerare turbamenti e pregiudicare il normale sviluppo dei minori coinvolti in tali accadimenti (Provv. 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 9). Ciò, a maggior ragione, nei casi in cui le notizie riportate dai mezzi di informazione riguardino presunte molestie sessuali commesse ai danni di tali soggetti: in tali ipotesi, invero, il giornalista è chiamato ad individuare la misura più idonea a salvaguardare gli interessi del minore, eventualmente limitando la diffusione di informazioni che lo riguardano anche nel caso in cui i genitori abbiano manifestato il loro consenso a tale forma di pubblicità (Provv. 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 11 e 13).

Sviluppando alcuni principi già presenti nella richiamata Carta di Treviso, l´Autorità ha contribuito altresì ad ampliare gli ambiti di tutela di tali soggetti, assicurando l´anonimato previsto dal citato art. 7 del codice deontologico anche con riguardo alla pubblicazione di notizie contenenti informazioni relative a determinate situazioni familiari quali, ad esempio, l´affidamento e l´adozione. Tale linea interpretativa è suggerita anche dalla considerazione che, al momento della divulgazione dei dati, il minore potrebbe non essere ancora stato informato della sua condizione dai genitori adottivi, ai quali è affidata in via esclusiva la scelta su modi e termini per procedervi, secondo quanto previsto da un recente intervento di modifica della legge sull´adozione (l. n. 184/1983 e l. n. 149/2001). Rilevano anche, al riguardo, ragioni di opportunità nel senso di escludere che la condizione di figlio adottivo venga resa nota nell´ambito dei luoghi e delle persone da lui frequentate (Comunicato stampa 28 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 202).

In altri casi, si è richiamata l´attenzione dei mezzi di informazione sulla necessità di operare un vaglio particolarmente rigoroso del criterio dell´essenzialità riguardo alla diffusione di alcune notizie e fotografie relative a personaggi pubblici e ai loro figli. Il Garante – oltre a ribadire la natura di dato personale delle informazioni contenute in fotografie (cfr. anche Provv. 4 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 23) – ha ritenuto che la più attenuata tutela accordata dalla legge (art. 25) e dal codice di deontologia (art. 6) alla riservatezza dei personaggi noti – in considerazione del possibile rilievo pubblico di taluni aspetti della loro vita privata – non deve in alcun modo comportare un´indebita interferenza nella sfera privata dei minori ed un pregiudizio al loro armonioso sviluppo. Ciò, anche quando i minori stessi assumono – seppur indirettamente – una certa notorietà (si veda, fra gli altri, Provv. 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, p. 7).

A proposito del delicato tema della diffusione dei dati di minori coinvolti in procedimenti penali – problematica emersa in relazione all´avvenuta pubblicazione, da parte di un quotidiano, di ampi stralci di una perizia psichiatrica disposta dal giudice nei riguardi un giovane imputato di un delitto – l´Autorità, oltre a ricordare gli specifici divieti posti dall´art. 13 del d.P.R. n. 448/1988 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), ha sottolineato anche che la speciale tutela riservata ai minori trova applicazione, a maggior ragione, quando si pubblicano dati relativi allo stato di salute dei medesimi (art. 7 e 10 del codice deontologico citato: cfr. Provv. 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 15).

Le norme a tutela dei minori sono state richiamate anche con riferimento ad un complesso e delicato episodio di cronaca in cui ha trovato la morte un bimbo di tre anni, e che ha visto coinvolti i suoi familiari, ivi compreso il fratellino di sette anni. A tale vicenda e alla famiglia gli organi di informazione hanno dedicato particolare attenzione. Il Garante, ha ritenuto pertanto necessario un suo intervento, invitando gli organi di stampa ad astenersi dal divulgare ulteriori dettagli e informazioni relative al fratellino della vittima in ragione della primaria esigenza di tutelarne la personalità (Provv. 10 aprile 2002).

 

41. Cronache giudiziarie
Un numero rilevante di segnalazioni pervenute al Garante si riferisce a presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati con riguardo ai trattamenti effettuati nell´ambito delle cosiddette "cronache giudiziarie". I problemi emersi attengono a diversi profili della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

In primo luogo, occorre evidenziare l´aspetto relativo all´acquisizione delle informazioni da parte degli organi di informazione e al fenomeno cosiddetto delle "fughe di notizie". In relazione a tale profilo, va ricordato che assurgono a parametro di valutazione di liceità del trattamento, oltre ai principi dettati dalla legge n. 675/1996, anche le specifiche norme di carattere sostanziale e procedurale: si pensi alla disciplina sul segreto sugli atti d´ufficio e sull´attività di indagine e al diverso regime riservato agli atti processuali, alle udienze e ai provvedimenti del giudice, generalmente improntato al principio di pubblicità.

L´Autorità, nell´esaminare alcuni casi di diffusione, da parte degli organi di stampa, dei dati relativi a persone vittime di reati (furti, aggressioni, rapine), ha ribadito il necessario rispetto del principio di essenzialità dell´informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (artt. 12, 20 e 25 della legge n. 675/1996 e artt. 5 e 6 codice deontologico), nonché dei principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati (art. 9, l.
n. 675/1996). D´altra parte il Garante ha richiamato anche il divieto, per gli organi di polizia e per gli uffici giudiziari, di comunicare o diffondere i dati acquisiti nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, fuori dei casi consentiti.

In altra occasione l´Autorità ha ricordato come il segreto professionale sulla fonte della notizia non faccia venire meno il dovere del giornalista di acquisire lecitamente le trascrizioni di intercettazioni telefoniche disposte dall´autorità giudiziaria. Inoltre ha precisato che l´eventuale pubblicazione del loro contenuto deve avvenire, non solo nel rispetto delle norme vigenti, ma anche in modo da non ledere i diritti degli interessati, soprattutto se le informazioni acquisite riguardano la vita privata dei medesimi (Provv. 11 aprile 2002).

Altre volte il Garante non ha riscontrato una specifica violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali da parte degli organi di informazione, in quanto questi si erano limitati a riportare dati resi noti in occasione di pubbliche udienze o desunti da documenti (sentenze) legittimamente conoscibili e acquisibili anche da parte di persone diverse dalle parti e dai loro difensori (Provv.ti 30 ottobre e 21 novembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 22 e 108; si vedano, inoltre, con specifico riferimento alla divulgazione dei dati concernenti persone rinviate a giudizio, le decisioni del 25 ottobre 2001 e del 19 dicembre 2001, in Bollettino n. 23, p. 19 e 17).

Quanto ora evidenziato in tema di diffusione di informazioni acquisite da fonti accessibili al pubblico ha trovato specifica attuazione anche con riferimento a fatti accaduti e provvedimenti adottati nell´ambito di procedimenti di diversa natura (non giurisdizionali): ci si riferisce, in particolare, ad un caso in cui il Garante ha ritenuto lecita la pubblicazione del provvedimento di sospensione di un avvocato, all´interno della rivista dell´ordine di appartenenza di quest´ultimo, in considerazione del regime di pubblicità degli albi professionali e alla conoscibilità degli atti connessi (Provv. 29 marzo 2001, in Bollettino n. 18, p. 20). L´Autorità ha assunto una posizione analoga in merito alla pubblicazione di un articolo che riferiva della transazione di un comune con un cittadino, relativamente al versamento di una penale contrattuale. La vicenda, oggetto di interrogazione parlamentare e segnalata alla Corte dei conti, era infatti documentata da atti e documenti accessibili al pubblico e quindi lecitamente divulgabili dalla stampa (Provv. 22 gennaio 2001, in Bollettino n. 16, p. 8).

Sempre nell´ambito degli interventi realizzati in materia di cronache giudiziarie, il Garante è stato investito della richiesta di fornire chiarimenti in ordine all´applicazione e all´interpretazione del già richiamato limite dell´essenzialità dell´informazione con riferimento a fatti di interesse pubblico. Alcune segnalazioni hanno posto il problema – in fase di approfondimento – relativo alla necessità o meno per il giornalista, di adottare, di volta in volta, cautele differenziate a garanzia della riservatezza dei vari soggetti coinvolti nei fatti riportati, tenendo conto delle diverse circostanze in cui tali fatti avvengono (ad esempio, prevedendo modalità di trattamento dei dati differenziate a seconda del ruolo svolto dalla persona implicata nella vicenda giudiziaria riportata – vittima o autore del reato, testimone o collaboratore, ecc. – ovvero, a seconda del tipo di reato, della fase processuale, del tipo di procedimento in corso, del genere di pronuncia emessa dall´autorità giudiziaria, e così via).

Un primo caso sottoposto con formale ricorso è stato risolto senza una valutazione nel merito, avendo l´editore del quotidiano aderito spontaneamente alla richiesta di cancellare alcuni dati personali di una ricorrente che aveva lamentato – rivolgendosi poi al giudice per il merito della questione – l´indicazione di alcuni elementi idonei ad identificarla nell´ambito di un articolo che aveva reso nota un´aggressione perpetrata nei suoi confronti (Provv. 3 maggio 2001, in Bollettino n. 20, p. 5).

 

42. Dignità della persona e dati idonei a rivelare lo stato di salute
Pur essendo prevista la possibilità che anche i dati idonei a rivelare lo stato di salute vengano trattati a fini giornalistici, prescindendo dal consenso dell´interessato, il codice di deontologia ha previsto specifiche garanzie affinché il trattamento di tali delicatissime informazioni avvenga nel rispetto della dignità e del diritto alla riservatezza dell´interessato (artt. 5 e 10).

Ciò è avvenuto in relazione ad un´inchiesta giornalistica sull´anoressia, pubblicata su un settimanale, nella quale l´Autorità ha riscontrato che il trattamento è avvenuto in base ad una preventiva e adeguata informazione alle degenti e nel rispetto della loro dignità, evitando, comunque, che fossero in alcun modo identificabili persone di minore età (Provv. 20 giugno 2001, in Bollettino n. 21, p. 4).

Alla luce delle norme da ultimo citate, invece, è stata ritenuta illecita la condotta tenuta da taluni organi di informazione, attraverso la quale è stata resa identificabile una ragazza sospettata di aver contratto la variante umana della malattia di Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia spongiforme bovina – BSE) in ragione della dovizia di particolari forniti da giornali e mass-media, contrariamente al principio di essenzialità dell´informazione.

L´indubbio interesse generale della vicenda (la presenza della malattia nel nostro Paese), non rendeva necessario né il riferimento alla specifica persona, né la pubblicazione di informazioni dettagliate relative ai congiunti dell´interessata e ad altre persone estranee ai fatti. Per tali ragioni, l´Autorità ha ravvisato in tale condotta una grave violazione della dignità delle persona e degli altri principi dettati dal codice deontologico dei giornalisti (Provv. 7 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 8).

I medesimi principi relativi all´essenzialità dell´informazione ed al rispetto della dignità della persona sono stati richiamati in un provvedimento relativo all´avvenuta pubblicazione, su un quotidiano, di una condanna per ingiuria nei confronti di un uomo. In particolare, il giornale aveva riportato il nome della donna vittima dell´ingiuria e il contenuto della frase ingiuriosa (nella quale si faceva riferimento ad una grave malattia della quale sarebbe stata affetta la donna e ad un presunto contagio dell´uomo). Il contenuto della frase avrebbe dovuto indurre l´autore dell´articolo e il direttore responsabile del quotidiano ad operare un vaglio rigoroso dei limiti posti al diritto di cronaca, in ragione della necessità di salvaguardare la dignità della donna (Provv. 14 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 6).

Analoghe cautele sono state indicate dal Garante anche in relazione ad una vicenda che ha riguardato un docente universitario con riferimento ad alcuni incontri di carattere sessuale avuti con talune studentesse. Gli organi di informazione, anche in questo caso, hanno dato ampio risalto a tali accadimenti, giungendo a pubblicare, insieme ad altre informazioni, anche alcuni fotogrammi delle videoregistrazioni dei predetti incontri.

Fermo restando il rilievo pubblico assunto dalla vicenda – connesso, peraltro, al fatto che sull´accaduto sono state avviate diverse indagini da parte dell´autorità giudiziaria – l´Autorità ha segnalato agli organi di informazione che il rispetto della riservatezza e della dignità delle studentesse potenzialmente identificabili, e i profili controversi della vicenda, avrebbero dovuto indurre a non pubblicare le foto in questione. L´Autorità ha quindi sottolineato, anche in questo caso, la necessità che il trattamento dei dati personali a fini giornalistici avvenga nei limiti dell´essenzialità dell´informazione e, soprattutto, nel rigoroso rispetto della dignità e del decoro delle persone (Provv. 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 3).

Scheda

Doc-Web
1348159
Data
08/05/02

Tipologie

Relazione annuale