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Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari delle Autorità di bacino - 22 febbraio 2007 [1388199]

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[doc. web n. 1388199]

Parere sullo schema di regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari delle  Autorità di bacino - 22 febbraio 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la normativa internazionale e comunitaria e, in particolare, la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995;

Visti gli articoli 20, comma 2, e 154, commi 1, lett. g), e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la richiesta di parere sullo schema tipo di regolamento, presentata dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale in data 21 dicembre 2006 (prot. n. 11681) come modificato in data 16 febbraio 2007 (prot. n. 1359)

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Le Autorità di bacino di rilievo nazionale hanno chiesto il parere del Garante in ordine ad uno schema tipo di regolamento per i trattamenti dei dati sensibili e giudiziari da effettuarsi presso le medesime Autorità, istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate dall´art. 1, comma 3, del d.lg. 8 novembre 2006, n. 284.

Le Autorità di bacino, al pari degli altri soggetti pubblici, possono trattare i dati sensibili e giudiziari in base ad un´espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite. In presenza di una disposizione primaria che si limiti a specificare solo la finalità di rilevante interesse pubblico, è necessario identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, al fine di rendere lecito il trattamento.

Pertanto, il trattamento dei predetti dati sensibili e giudiziari può essere effettuato solo qualora sia adottato previamente un atto di natura regolamentare conforme al parere reso dal Garante, parere che, in armonia con il principio di semplificazione nel quadro di un elevato livello di tutela dei diritti, può essere fornito anche su schemi tipo (art. 20 del Codice).

Il Garante ha inteso avvalersi di tale facoltà ed ha intrapreso alcune iniziative con le Autorità di bacino di rilievo nazionale che hanno così predisposto lo schema di regolamento in esame.

Il documento costituisce lo schema tipo in conformità al quale le Autorità di bacino potranno adottare o promuovere l´adozione degli atti regolamentari al fine di poter lecitamente trattare i dati sensibili e giudiziari.

Il parere è reso sul presupposto che l´individuazione dei tipi di dati sensibili o giudiziari, nonché delle operazioni eseguibili, sia effettuata con un atto di effettiva natura regolamentare ai sensi dell´art. 20, comma 2, del Codice, suscettibile di produrre effetti giuridici per gli interessati.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole sullo schema tipo di regolamento predisposto dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi dalle Autorità di bacino.

Roma, 22 febbraio 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli