Trattamenti dei dati per fini esclusivamente personali - 23 luglio 2009...
Trattamenti dei dati per fini esclusivamente personali - 23 luglio 2009 [1639978]
[doc. web n. 1639978]
Trattamenti dei dati per fini esclusivamente personali - 23 luglio 2009
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Filippo Patroni Griffi, segretario generale;
VISTO il ricorso, regolarizzato il 30 aprile 2009, presentato da XY (rappresentata e difesa dall´avv. Caterina Malavenda) nei confronti di WZ, ex marito della medesima, con il quale l´interessata, dopo che questi aveva manifestato l´intenzione di "vendere al miglior offerente le immagini e il filmato" del loro matrimonio celebrato in forma riservata, ha chiesto al Garante di vietare il trattamento di dati personali relativi alla ricorrente medesima e ai figli della stessa (uno dei quali minorenne) contenuti nelle predette immagini dal momento che la stessa, nota artista, vuol continuare a mantenere riservate le stesse; rilevato che la ricorrente ha chiesto, altresì, di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 maggio 2009 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 25 giugno 2009 con la quale è stata disposta la proroga del ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;
RITENUTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile dal momento che, dalla documentazione in atti, risulta che l´attuale trattamento di dati personali oggetto del ricorso è effettuato da una persona fisica, il sig. WZ, ex marito della ricorrente, per fini esclusivamente personali e che pertanto, ai sensi dell´art. 5, comma 3, del Codice, tale trattamento non è soggetto all´applicazione del Codice medesimo; ciò non risultando altresì, allo stato, comprovato alcun utilizzo dei dati stessi a fini di diffusione o di comunicazione sistematica da parte del resistente;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti;
VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara inammissibile il ricorso;
b) dichiara compensate le spese fra le parti.
Roma, 23 luglio 2009
IL PRESIDENTE
Pizzetti
IL RELATORE
Pizzetti
IL SEGRETARIO GENERALE
Patroni Griffi
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