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Contributi per l'acquisto di decoder digitali e trattamento di dati personali - 24 febbraio 2010 [1702875]

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[doc. web n. 1702875]

vedi anche 
[parere 21 aprile 2009]

Contributi per l´acquisto di decoder digitali e trattamento di dati personali - 24 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la comunicazione del Ministero dello sviluppo economico dell´11 dicembre 2009, così come integrata dalle successive note del 25 gennaio e dell´8 febbraio 2010;

Visto il provvedimento del Garante del 21 aprile 2009;

Visto l´art. 17 del regolamento n. 1/2007 del 14 dicembre 2007 concernente le procedure interne all´Autorità aventi rilevanza esterna, disponibile sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1477480, e pubblicato in G.U. n. 7 del 9 gennaio 2008;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il Ministero dello sviluppo economico, come già avvenuto per le nuove aree all digital 2009 (cfr. parere del Garante del 21 aprile 2009), ha intenzione di proseguire, anche nel periodo 2010-2012, l´erogazione di un contributo per l´acquisto di decoder digitali ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 927, lett. d), agli abbonati, in regola con il pagamento del canone alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, che abbiano un reddito pari o inferiore a 10.000 euro e un´età pari o superiore a 65 anni.

Il Ministero ha, pertanto, comunicato al Garante, ai sensi degli artt. 19, comma 2, e 39, comma 1, lett. a), del Codice, l´intenzione di acquisire dall´Agenzia delle entrate per tale periodo temporale l´elenco degli abbonati Rai residenti nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia digitale secondo il calendario di cui al d.m. 10 settembre 2008, in regola con il pagamento del canone per l´anno in corso, che abbiano età pari o superiore a 65 anni e un reddito pari o inferiore a diecimila euro.

Il Ministero ha precisato che i 65 anni devono essere compiuti entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento (quindi, per i "contributi aperti" nelle regioni che passano al digitale nel 2010, i destinatari devono compiere i 65 anni entro il 31 dicembre 2010, per i "contributi aperti" nelle regioni che passano al digitale nel 2011, i destinatari devono compierli entro il 31 dicembre 2011 e, da ultimo, per i "contributi aperti" nelle regioni che passano al digitale nel 2012, i destinatari devono compierli entro il 31 dicembre 2012).

Con riferimento al reddito, il Ministero ha dichiarato che i dati da prendere in considerazione devono essere quelli relativi alla dichiarazione presentata nell´anno precedente a quello dell´erogazione del contributo (nel 2010 sarà preso in considerazione il reddito 2008 dichiarato nel 2009, nel 2011 il reddito 2009 dichiarato nel 2010 e nel 2012 il reddito 2010 dichiarato nel 2011).

Tuttavia, secondo il Ministero, per alcune aree geografiche e per alcuni periodi, potrebbe risultare necessario risalire al reddito dichiarato due anni prima, in quanto l´Agenzia delle entrate rende disponibili i dati dell´anno precedente solo dalla fine del mese di marzo dell´anno successivo. In tali casi, infatti, qualora in base al calendario di transizione al digitale fosse necessario attivare l´erogazione dei contributi prima della disponibilità dei dati relativi alle dichiarazioni dell´anno precedente, occorrerà fare ricorso agli unici dati reddituali disponibili (ossia quelli relativi alle dichiarazioni presentate due anni prima). In particolare, detta situazione potrebbe già porsi per il passaggio al digitale di Rai Due e Rete Quattro (switch over) nel Piemonte Orientale e Lombardia, la cui campagna informativa e il relativo sostegno finanziario per l´acquisto del decoder dovrebbero partire già alla fine di marzo 2010. In ogni caso, il Ministero ha assicurato che i cittadini saranno sempre ampiamente informati sull´anno di riferimento da prendere in considerazione per l´erogazione del contributo.

Come già previsto per le aree all digital 2009, il Ministero ha dichiarato che il contributo sarà erogato tramite una riduzione del prezzo complessivo del decoder, effettuato direttamente nei confronti del destinatario dal rivenditore accreditato, cui sarà rimborsato l´importo dal Ministero, per il tramite di Poste Italiane S.p.a.

Analogamente, la convenzione stipulata dal Ministero con Poste Italiane S.p.A., designata responsabile del trattamento dei dati personali, prevede, in particolare, la predisposizione da parte della società dell´elenco dei soggetti beneficiari del contributo, corredato dei relativi dati di riscontro, nonché la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie per le procedure di erogazione e dell´apposito sito Internet. Tale sito permette ai rivenditori, previa apposita informativa agli interessati in ordine al trattamento dei dati personali messa a disposizione dal Ministero, di verificare e identificare il destinatario del contributo con risultati di tipo "booleano". Il sistema realizzato da Poste Italiane consente l´identificazione della postazione da cui vengono effettuate le interrogazioni.

Con riferimento ai tempi di conservazione dei dati, il Ministero ha dichiarato che Poste Italiane si è impegnata a conservare i dati di coloro che non richiederanno il contributo non oltre i termini entro cui è possibile richiedere lo stesso e a comunicare al Ministero l´avvenuta cancellazione delle informazioni.

Il Ministero ha poi dichiarato che i rivenditori, attraverso la sottoscrizione di un contratto in via telematica tramite il sito ministeriale dedicato, accettano di operare in qualità di responsabili del trattamento dei dati dei destinatari del contributo per conto del Ministero, esclusivamente per l´erogazione del contributo stesso e la seguente richiesta di rimborso, individuando preventivamente i soggetti autorizzati ad utilizzare il sistema informatico al fine di assicurare una corretta gestione delle credenziali di autenticazione, personali e non cedibili. In tale contratto è altresì previsto che eventuali collaboratori devono essere preventivamente designati incaricati del trattamento.

La procedura stabilita dal Ministero prevede, inoltre, che i rivenditori provvedano alla verifica ed identificazione del destinatario tramite inserimento del codice fiscale nel sistema informatizzato gestito da Poste Italiane. In caso di riscontro positivo i rivenditori acquisiscono fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale del cliente. Nel caso il cliente dichiari di agire in nome e per conto di un terzo abbonato al servizio di radiodiffusione, viene inserito il codice fiscale dell´abbonato e il codice fiscale del cliente che autocertifica di agire in nome e per conto dell´abbonato stesso e viene acquisita la fotocopia di un documento di identità del cliente e di un documento di identità dell´abbonato. I rivenditori possono conservare i dati dei destinatari del contributo solo per il tempo necessario per l´espletamento della procedura e comunque non oltre l´avvenuto rimborso delle singole pratiche, comunicando la cancellazione dei dati al Ministero a rimborso avvenuto.

Secondo il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento della propria attività istituzionale è pertanto necessario acquisire i dati dei destinatari del contributo preventivamente selezionati dall´Agenzia delle entrate.

OSSERVA

La comunicazione in esame riguarda la trasmissione da parte dell´Agenzia delle entrate al Ministero dello sviluppo economico dei dati personali riguardanti gli abbonati Rai residenti nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia digitale secondo il calendario di cui al d.m. 10 settembre 2008, in regola con il pagamento del canone di abbonamento alla radiotelevisione per l´anno in corso, che abbiano età pari o superiore a 65 anni e un reddito pari o inferiore a diecimila euro.

La comunicazione tra soggetti pubblici di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, è ammessa se espressamente prevista da norme di legge e di regolamento oppure qualora risulti, comunque, necessaria per svolgere funzioni istituzionali; in quest´ultimo caso, il titolare deve informare preventivamente il Garante (artt. 19, comma 2, e 39, comma 2, del Codice).

Nel caso in esame, pur in assenza di un´espressa previsione di legge o di regolamento, l´erogazione dei contributi in favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate tramite riduzione del prezzo complessivo del decoder richiede necessariamente la conoscenza dei dati identificativi dei soggetti destinatari.

Pertanto, allo stato degli atti, considerata la procedura individuata dal Ministero al fine di intervenire a favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate per diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale, la comunicazione dei predetti dati risulta necessaria per l´erogazione del contributo, ferma restando l´utilizzabilità delle predette informazioni solo nell´ambito dell´erogazione dello stesso.

Analogamente a quanto espresso nel parere del 21 aprile 2009 di questa Autorità, i dati pertinenti e non eccedenti per il raggiungimento della finalità istituzionale perseguita vanno quindi, allo stato, individuati nel solo codice fiscale degli abbonati Rai residenti nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia digitale secondo il calendario di cui al d.m. 10 settembre 2008, in regola con il pagamento del canone per l´anno in corso, che abbiano età pari o superiore a 65 anni e un reddito pari o inferiore a diecimila euro. Sulla base di quanto dichiarato dal Ministero, i codici fiscali che l´Agenzia delle entrate dovrà prendere in considerazione nel periodo 2010-2012, saranno quelli degli abbonati residenti nelle aree di volta in volta interessate che raggiungeranno i 65 anni entro il 31 dicembre dell´anno di riferimento per la transizione al digitale e con il reddito dichiarato nell´anno precedente a quello dell´erogazione del contributo pari o inferiore ai diecimila euro. Se tali dati reddituali non dovessero risultare ancora disponibili all´atto della richiesta del Ministero, potranno essere presi in considerazione quelli relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate nell´anno precedente.

Quindi, l´elenco dei codici fiscali dei potenziali destinatari del contributo per l´acquisto del decoder digitale, così selezionati a cura dell´Agenzia delle entrate su indicazione del Ministero in base al calendario di cui al d.m. 10 settembre 2008, potrà essere comunicato dalla stessa Agenzia direttamente a Poste italiane, quale responsabile del trattamento designata a tal fine dal medesimo Ministero.

Resta fermo che i dati personali acquisiti dai soggetti coinvolti nell´erogazione del contributo dovranno essere trattati alle condizioni dichiarate dal Ministero, le quali risultano, allo stato degli atti, conformi alle prescrizioni contenute nel citato provvedimento di questa Autorità.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

prescrive, ai sensi dell´art. 39, comma 2, del Codice, che, al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale sul territorio nazionale intervenendo a favore di famiglie economicamente o socialmente svantaggiate con l´erogazione di un contributo per l´acquisto di un decoder digitale nel periodo 2010-2012, i trattamenti oggetto della segnalata comunicazione possano essere effettuati alle condizioni dichiarate dal Ministero dello sviluppo economico a questa Autorità, limitatamente alla trasmissione da parte dell´Agenzia delle entrate direttamente a Poste italiane (quale responsabile del trattamento designata a tal fine dal Ministero stesso) dei soli codici fiscali degli abbonati Rai residenti nelle aree interessate dalla transizione alla nuova tecnologia digitale secondo il calendario di cui al d.m. 10 settembre 2008, in regola con il pagamento del canone per l´anno in corso, che abbiano età pari o superiore a 65 anni e un reddito pari o inferiore a diecimila euro.

Roma, 24 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli