g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di I.S.A. - Istituto Scolastico Ambrosiano s.n.c. - 21 gennaio 2010 [1772449]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 1772449]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di I.S.A. - Istituto Scolastico Ambrosiano s.n.c. - 21 gennaio 2010

Registro delle deliberazioni
Del. n. 5 del 21 gennaio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

NELLA riunione odierna, alla presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

ESAMINATO il rapporto del Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al verbale di contestazione per violazione amministrativa redatto in data 28 novembre 2007 nei confronti di I.S.A. - Istituto Scolastico Ambrosiano s.n.c. con sede in Milano, via Emanuele Muzio n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per violazione dell´articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

RILEVATO che il predetto Comando nucleo speciale, in attuazione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 19051/53969 datata 19 novembre 2007) e su specifica delega di questa Autorità (n. 19054/53969 del 19 novembre 2007), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 28 novembre 2007 dai quali è risultato che la società effettua, tra l´altro, una raccolta di dati personali (tra cui nome, cognome e indirizzo e-mail) tramite il form denominato "richiesta informazioni" del sito Internet www.ambrostudi.it al fine di inviare agli interessati informazioni sui servizi offerti senza rendergli un´informativa idonea ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO il verbale del 28 novembre 2007 con cui è stata contestata alla predetta società la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981, in relazione alla inidoneità della predetta informativa;

RILEVATO dal predetto rapporto che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo e la memoria integrativa inviate ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con le quali la società ritiene che l´informativa agli interessati presente nel form "richiesta informazioni" del sito www.ambrostudi.it contiene "(…) comunque gli elementi essenziali richiesti dall´art. 13 del DLGS 196/2003 (…)". Inoltre, "(…) nel mese di gennaio 2004, fu comunicato al manutentore  del sito la modifica da apportare secondo i dettami del nuovo Codice". Tra l´altro, atteso che "(…) la violazione contestata è di carattere formale (…)", si ritiene comunque "(…) di non aver tratto nessun vantaggio da questa involontaria disattenzione e tantomeno di aver arrecato danno ai nostri utenti";

RILEVATO che la società, nella memoria integrativa inviata ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, ha altresì rappresentato di rinunciare alla facoltà di essere sentita;

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per inidonea informativa in quanto la contestazione in parola non discende tanto dall´erronea indicazione dell´abrogata legge n. 675/1996, quanto dall´accertata mancanza, nell´informativa pubblicata sul predetto sito, degli elementi previsti dall´art. 13 del Codice, con particolare riferimento alla lett. a) (finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati) relativamente alle modalità del trattamento, alla lett. b) (natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati), e alla lett. c) (le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere). Inoltre, l´errore incolpevole sul fatto, richiamato dalla società, rileva solo in presenza di un elemento positivo, estraneo all´autore, idoneo ad ingenerare nell´agente l´incolpevole opinione di liceità del suo agire (Cass. civ. Sez. I n. 1151/1999). Asserire, senza fornire elementi oggettivi di riscontro quali, nel caso di specie, un contratto o una certificazione,  di aver confidato nell´opera della "società che gestisce il (…) sito internet (…)", non sostanzia né il requisito della positività né quello della idoneità. Pertanto, le argomentazioni addotte dalla società non risultano idonee per escludere la responsabilità in relazione alla contestazione della violazione amministrativa per inidonea informativa all´interessato (art. 3 l. n. 689/1981). Peraltro, le richiamate  circostanze relative all´assenza di pregiudizio effettivo per il cliente (interessato), non sono rilevanti ai fini delle valutazioni circa la sussistenza della violazione contestata di cui all´art. 161 ove si consideri, altresì, che il citato carattere "(…) formale (…)" della violazione contestata risulta inconferente, atteso che l´obbligo di rendere l´informativa agli interessati è statuito dal citato art. 13 del Codice;

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.ambrostudi.it  senza rendere un´idonea informativa agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che, nella formulazione anteriore all´entrata in vigore del d.l. n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito con legge n. 14 del 27 febbraio 2009, punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

RITENUTO di dover determinare l´ammontare della sanzione pecuniaria, avuto riguardo ai parametri indicati nell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, valutati anche in relazione all´opera svolta dall´agente, alla gravità della violazione e alle condizioni economiche del contravventore, nella misura del doppio del minimo pari alla somma di seimila/00 euro;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

ORDINA

a I.S.A. - Istituto Scolastico Ambrosiano s.n.c. con sede in Milano, via Emanuele Muzio n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 161 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento;

DA´ ATTO CHE

avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 21 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli

Scheda

Doc-Web
1772449
Data
21/01/10

Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca