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Provvedimento del 10 giugno 2011 [1823181]

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[doc. web n. 1823181]

Provvedimento del 10 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 224 del 10 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 13 aprile 2011 nei confronti dell´Agenzia del territorio, con il quale XY ha ribadito la richiesta – già avanzata con interpello preventivo ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) – volta a ottenere la cancellazione dei dati relativi ad alcune formalità iscritte a carico del ricorrente presenti nei registri immobiliari;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 19 aprile 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alla richiesta dell´interessato;

VISTE le note datate 13 aprile e 3 maggio 2011, con le quali l´Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Milano, nel rappresentare di aver fornito riscontro alle richieste del ricorrente già in data 23 marzo 2011 (con raccomandata che, alla data del 3 maggio 2011, risultava ancora giacente presso "il centro postale di Morlupo"), ha comunicato di non poter accogliere la richiesta di cancellazione dei dati avanzata dal ricorrente, tenuto conto che le formalità "a carico del sig. XY, oggetto del presente ricorso, (…) risultano annotate, a seguito di apposita richiesta dei soggetti interessati, in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 2654 e ss. del codice civile nonché degli artt. 19 e 19-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52";

RILEVATO che il trattamento di dati personali degli interessati effettuato dall´Agenzia del territorio, attesa la sua natura di ente pubblico ai sensi del d.lg. n. 300/1999, è disciplinato dagli artt. 18 e ss. del Codice, e quindi è consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;

RITENUTO che la richiesta di cancellazione avanzata nei confronti dell´Agenzia del territorio è infondata, non essendo emersi, all´esito dell´istruttoria, elementi che facciano ritenere illecito il trattamento dei dati del ricorrente; rilevato, infatti, che l´Agenzia risulta agire in conformità alla disciplina in materia e, in particolare, alle specifiche disposizioni del codice civile che attualmente regolano le modalità di tenuta dei registri immobiliari (artt. 2673 ss. cod. civ.) e le formalità per la cancellazione delle trascrizioni (art. 2668 cod. civ.);

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Francesco Pizzetti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

dichiara infondato il ricorso.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Roma, 10 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli