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Provvedimento del 24 giugno 2011 [1832475]

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[doc. web n. 1832475]

Provvedimento del 24 giugno 2011

Registro dei provvedimenti
n. 245 del 24 giugno 2011

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 27 aprile 2011 nei confronti di Telecom Italia S.p.A. e di Recus S.p.A., con il quale XY (rappresentato e difeso dall´avv. Aldo Pazzaglia) – che nel maggio 2010 aveva disdetto il contratto di abbonamento con la predetta società telefonica e che nel marzo 2011 era stato contattato da Recus S.p.A. per il recupero di un presunto credito - ha ribadito le richieste previamente avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, a conoscerne l´origine, le modalità e le finalità su cui si basa il trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del/i responsabile/i eventualmente designato/i; visto che il ricorrente ha chiesto altresì l´aggiornamento, la rettificazione ovvero l´integrazione dei propri dati personali nonché di porre a carico delle resistenti le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 4 maggio 2011 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota pervenuta via fax il 20 maggio 2011 con la quale Recus S.p.A. ha precisato di avere già fornito riscontro alle richieste del ricorrente con la nota del 6 aprile 2011 (di cui ha allegato copia), comunicando, tra l´altro, che i dati personali che lo riguardano "attualmente conservati presso le proprie banche dati sono soltanto le informazioni relative al mandato ricevuto da Telecom Italia S.p.A. per l´attività di recupero stragiudiziale del credito ai soli fini di rendicontazione dell´attività svolta";

VISTA la nota anticipata via fax il 24 maggio 2011 con la quale Telecom Italia S.p.A., (rappresentata e difesa dall´avv. Valerio Pescatore), nel fornire riscontro alle diverse istanze del ricorrente, ha chiarito che a causa di un "disguido interno, il fax contenente la dichiarazione di recesso dell´interessato non è stato posto in lavorazione" con la conseguenza che il nominativo dello stesso è stato inserito "tra quelli degli utenti morosi" e quindi trasmesso "alla Recu.s Italia s.r.l. (ora Recus S.p.A.) cui è stato affidato il recupero dei crediti indotti dal mancato pagamento delle fatture"; visto che nella medesima nota la resistente ha affermato che una volta ricostruito l´accaduto ha "immediatamente aggiornato i dati dell´interessato provvedendo ad annullare le fatture" erroneamente emesse, "dando al contempo disposizioni a Recu.s Italia s.r.l. di interrompere ogni attività nei confronti dell´utente"; visto che nella medesima nota la società ha specificato il ruolo di responsabile del trattamento svolto da Recus S.p.A. in riferimento alla vicenda in oggetto;

VISTA la nota pervenuta via fax il 30 maggio 2011 con la quale il ricorrente, nel sottolineare la tardività del riscontro fornito da Telecom Italia S.p.A. nonché l´inopportunità di fare riferimento ad un semplice disguido interno per giustificare un ritardo di dodici mesi nell´aggiornamento dei dati, ha tuttavia "preso atto che Telecom S.p.A. ha proceduto all´annullamento totale degli importi addebitati e non dovuti e di avere provveduto al ritiro della pratica affidata all´istituto di recupero del credito", ribadendo al contempo la richiesta di condanna alle spese del procedimento;

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità il 1° giugno 2011 nel corso della quale il ricorrente e Telecom Italia S.p.A. hanno ribadito quanto sostenuto nelle memorie precedenti;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2 del Codice, avendo le società resistenti fornito complessivamente un riscontro adeguato alle richieste dell´interessato, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, specificando in tale contesto il loro rispettivo ruolo in ordine al trattamento dei dati personali del ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Telecom Italia S.p.A., in qualità di soggetto titolare del trattamento dei dati in questione, nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in considerazione dei riscontri forniti all´interessato, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Chiaravalloti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di euro 300 a carico di Telecom Italia S.p.A. che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo dove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 24 giugno 2011

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
De Paoli