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Trattamento eccedente dell’immagine di dipendenti pubblici

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[doc. web n. 2185342]

Trattamento eccedente dell´immagine di dipendenti pubblici - 15 novembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 344 del 15 novembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente e della prof.ssa Licia Califano, componente, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTI gli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

VISTO il reclamo del 28 maggio 2012 presentato dal Sig. XY, con il quale si lamenta una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali con riferimento alla diffusione di immagini che lo riguardano nel corso delle trasmissioni televisive "Ma anche no" e "Otto e mezzo" andate in onda su La7 rispettivamente l´8 gennaio e il 19 marzo 2012;

VISTA la nota di risposta del 3 agosto u.s. depositata da Telecom Italia Media s.p.a. e le controdeduzioni presentate dal reclamante il 24 settembre u.s.,;

VISTI gli atti d´ufficio e le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1. Con reclamo del 28 maggio 2012, preso in considerazione a titolo di segnalazione, il Signor XY ha lamentato la violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione alla pubblicazione di immagini che lo rappresentano all´interno di due servizi andati in onda su La7 l´8 gennaio e il 19 marzo 2012 nell´ambito, rispettivamente, delle trasmissioni televisive "Ma anche no" e "Otto e mezzo".

2. Il reclamante, in particolare, ritiene che la pubblicazione di immagini che lo ritraggono mentre svolge il suo servizio di stenografo parlamentare all´interno dell´Aula di KW, in quanto poste "a corredo di servizi giornalistici estremamente critici nei confronti di quanti svolgono la professione del sig. XY" (cfr. reclamo cit., p. 3) e "nonostante non vi fosse alcuna necessità, in ossequio al diritto di cronaca, di offrire al pubblico la chiara visione del suo volto" (reclamo cit., p. 2), avrebbe violato la disciplina in materia di protezione dei dati personali e in particolare i principi di essenzialità dell´informazione, di pertinenza e di necessità, anche alla luce del fatto che il signor XY "non è, né è mai stato, un "personaggio pubblico"" (reclamo cit., p. 4). Peraltro si ritiene che "sul reclamante in modo particolare si [sia], dunque, cercato in ogni modo di attirare l´esecrazione del pubblico ricorrendo addirittura, nel caso di "Ma anche no", alla sovrapposizione della cifra "€ 290.000" sul volto del Sig. XY il quale, peraltro, assolutamente non percepisce (ne percepirà mai) tale stipendio" (cfr. reclamo cit., p. 3). Conclusivamente, si chiede all´Autorità di voler disporre, in via principale, "il blocco o vietare, in tutto o in parte, il trattamento delle immagini che riproducono il Signor XY e di ogni altra immagine relativa allo stesso eventualmente detenuta da Telecom Italia Media S.p.a." (cfr. reclamo cit., p. 9).

3. Telecom Italia Media s.p.a. sostiene di aver raccolto lecitamente i dati personali del reclamante trattandosi di riprese "riguardanti una seduta pubblica del JH" (memoria del 3 agosto 2012, p. 6). Inoltre il successivo trattamento avrebbe rispettando i limiti posti al diritto di cronaca, in particolare quello dell´essenzialità dell´informazione e di pertinenza, posto che "l´immagine del reclamante […] era ed è giustificata dalla necessità di individuare visivamente la categoria della quale si discuteva, senza ovviamente avere alcuna finalità denigratoria della professionalità e della dedizione del reclamante né degli altri dipendenti nello svolgimento della propria attività lavorativa" (memoria cit., p. 8). Ad ogni buon conto si è provveduto "a rimuovere i video contenenti l´immagine del signor XY" anche in considerazione di esigenze di "attualizzazione del materiale video presente nei propri archivi ed in particolare all´interno del proprio sito internet www.la7.it, così come nei siti internet dedicati alle singole trasmissioni" (memoria cit., p. 10).

CIO´ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

4. Al caso sottoposto all´attenzione dell´Autorità si applica la particolare disciplina posta in materia di attività giornalistica dagli articoli 136 -139 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito: Codice) al fine di contemperare il diritto all´informazione e la libertà di stampa con altri diritti della persona, in particolare quello alla riservatezza. In base a tale disciplina il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell´interessato, purché nei limiti del diritto di cronaca "e, in particolare, quello dell´essenzialità dell´informazione rispetto a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Si applicano, altresì, le disposizioni poste dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, riportato nell´allegato A1 del Codice. In particolare, l´articolo 6 del codice deontologico stabilisce che le notizie che assumano le caratteristiche del "rilevante interesse pubblico o sociale" possono essere divulgate, "quando l´informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell´originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti".

5. In questo quadro, la raccolta di immagini riferite al reclamante, ritratto mentre attende al proprio compito di stenografo parlamentare nel corso di una seduta dell´Aula del JH, non è di per sé illecita (né tale valutazione risulta contestata dal reclamante, che anzi dichiara di essere "ben consapevole del fatto di svolgere un lavoro che, potenzialmente, lo espone ad essere incidentalmente "ripreso" dai media", cfr. controdeduzioni del 24 settembre cit.), anche alla luce del particolare regime di pubblicità previsto dall´ordinamento relativamente alle sedute di ciascuna camera del Parlamento (in primo luogo dall´art. 64 della Costituzione).

6. Ritenuto, preliminarmente, che la successiva diffusione di dette immagini nel corso dei servizi televisivi oggetto di segnalazione, contrariamente a quanto affermato nella memoria di Telecom Italia Media (memoria 3 agosto cit., pp. 9-10), ha realizzato la diffusione di dati personali del reclamante – considerata la nozione di "dato personale" ex art. 4, comma 1, lett. b) del Codice –, questa Autorità rileva che ciò è avvenuto al dichiarato scopo di "individuare visivamente" (memoria 3 agosto cit., p. 8), a corredo di servizi giornalistici televisivi, alcune persone (insieme al reclamante sono individuabili altri colleghi) appartenenti ad una delle categorie di dipendenti di organi che beneficiano della contribuzione pubblica, ritenute ingiustificatamente privilegiate, con riferimento al regime retributivo nonché al complessivo trattamento corrisposto. Ciò in assenza di ulteriori specifiche valutazioni circa la natura e la qualità del lavoro svolto.

Posto che rientra nella libertà di manifestazione del pensiero il diritto di critica giornalistica (beninteso, nei limiti previsti dall´ordinamento) riferita, come nel caso specifico, alle politiche pubbliche in materia di retribuzioni del personale, e che il dibattito su tali politiche soddisfa un "rilevante interesse pubblico" che può avere ad oggetto informazioni anche dettagliate (cfr. codice deontologico cit., art. 6, comma 1), le immagini – purché lecitamente raccolte – di coloro che fanno parte di tali categorie di dipendenti non sono diffuse illecitamente se, anche in associazione a eventuali commenti, non risultino lesive della dignità, identità e riservatezza della persona ritratta. Ciò fatta salva la possibilità da parte del giornalista di valutare eventuali motivi legittimi di opposizione al trattamento rappresentati dagli interessati.

7. Nel caso di specie tuttavia, sono state utilizzate particolari tecniche -come quella di sovrapporre la scritta "€ 290.000", a caratteri di grandi dimensioni, sul volto in primo piano del sig. XY- che propongono un´immagine individualizzata del reclamante, per certi versi emblematica di un´intera categoria, che travalica la mera rappresentazione visiva della categoria stessa. Peraltro l´esattezza di tale cifra è contestata dal reclamante e ciò rileva ai fini del dovuto rispetto dei principi contenuti nell´art. 11, comma 1, lett. c) del Codice.

Alla luce delle considerazioni che precedono si ritiene che il trattamento dei dati personali del reclamante non sia stato del tutto conforme ai principi sopra esposti.

A seguito della presentazione del reclamo, peraltro, Telecom Italia Media s.p.a. ha dichiarato – assumendone la relativa responsabilità anche ai sensi dell´art. 168 del Codice  – di aver spontaneamente provveduto a rimuovere dal sito internet www.la7.it e dai propri archivi le immagini riferite al signor XY.

Il Garante pertanto, impregiudicati eventuali ulteriori profili relativi alla tutela dell´onore e della reputazione che devono, se del caso, esser fatti valere nelle sedi competenti, non ritiene vi siano i presupposti per promuovere l´adozione dei provvedimenti di carattere inibitorio richiesti.

Alla luce di quanto sopra

IL GARANTE

ai sensi degli artt. 154, comma 1, lett. b), 143 e 144 del Codice in materia di protezione dei dati personali, evidenziando la necessità della puntuale osservanza dei principi sopra richiamati, ritiene non vi siano gli estremi per adottare provvedimenti di carattere inibitorio, per le ragioni di cui in premessa.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 15 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia