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Provvedimento del 20 dicembre 2012 [2358873]

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[doc. web n. 2358873]

Provvedimento del 20 dicembre 2012

Registro dei provvedimenti
n. 437 del 20 dicembre 2012

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso proposto in data 31 luglio 2012 con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Raffaella de Camelis) ha chiesto alla Fondazione Enasarco della quale è dipendente il blocco dei dati personali sensibili che la riguardano contenuti in una relazione clinica redatta in data 27.9.HH all´esito di una visita di controllo presso l´Ambulatorio neurologico dell´Ospedale San Camillo-Forlanini presso il quale la ricorrente è in cura, relazione che la Fondazione Enasarco ha prodotto tra i documenti allegati alla propria memoria di costituzione e risposta nell´ambito di un giudizio di lavoro (avente ad oggetto il preteso demansionamento della ricorrente e l´annullamento di alcune sanzioni disciplinari comminate alla stessa) attualmente pendente fra le parti dinanzi al Tribunale di Roma; rilevato che la ricorrente (che vorrebbe ottenere il ritiro del citato documento dagli atti del giudice) ha in particolare sostenuto la violazione dell´art. 11 del d.lg. n. 196/2003 perché il trattamento dei dati sensibili in questione sarebbe avvenuto in modo illecito senza il suo consenso e senza alcuna pertinenza rispetto alla materia del contendere atteso che tale documento era stato fornito dalla ricorrente al proprio datore di lavoro per giustificare la propria richiesta di congedo straordinario per cure e non avrebbe potuto, a suo giudizio, essere utilizzato per fini diversi (la difesa in giudizio) oltretutto nell´ambito di una controversia nella quale la ricorrente non avrebbe "denunciato comportamenti illeciti posti in essere a danno del suo diritto alla salute"; rilevato che la ricorrente ha chiesto infine di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 7 agosto 2012 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, il verbale dell´audizione delle parti del 28 settembre 2012, nonché l´ulteriore nota del 12 novembre 2012 con cui, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTE le memorie inviate in data 14 settembre 2012 e 21 settembre 2012 con le quali la Fondazione Enasarco (rappresentata e difesa dagli avv. Giampiero Proia e Mauro Petrassi) ha, tra l´altro, sostenuto che: a) la richiesta avanzata dalla ricorrente sarebbe inammissibile stante l´avvenuto deposito in giudizio del documento in questione che la Fondazione non sarebbe autorizzata ad espungere dal fascicolo di causa non essendo "più nella disponibilità della parte trattandosi di un elemento di prova che il Giudice deve porre a fondamento della propria decisione (art. 115 c.p.c.)"; a parere della Fondazione, sarà pertanto proprio il Giudice del lavoro a dover valutare la liceità o meno della produzione del documento in questione, come del resto condiviso dallo stesso Garante in diverse decisioni riguardanti la produzione in giudizio di documenti atti a rivelare dati personali, anche sensibili, delle parti in causa, nelle quali ha statuito che, in coerenza con il disposto dell´art. 160, comma 6, del Codice "la validità, l´efficacia e l´utilizzabilità di atti, documenti e provvedimenti nel procedimento giudiziario basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizione di legge e di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali in materia civile e penale"; b) il ricorso sarebbe in ogni caso infondato atteso che il documento in questione, peraltro fornito dalla ricorrente medesima, sarebbe stato utilizzato dalla Fondazione ai fini di difesa in giudizio come "elemento di prova dell´infondatezza degli assunti allegati dalla ricorrente a preteso sostegno della sua ricostruzione dei fatti di causa" (vedi art. 3 dell´Autorizzazione generale del Garante n. 1/2011); 3) sul tema della pertinenza, invece, la resistente, nel ricordare che la ricorrente aveva già convenuto la Fondazione dinanzi al Tribunale di Roma nell´ambito di altro giudizio di lavoro (notificato in data 30.3.WW) in cui, oltre alla richiesta di riconoscimento di mansioni superiori, aveva anche chiesto il risarcimento del danno alla salute per effetto di asseriti comportamenti vessatori e mobbizzanti da parte della Fondazione, giudizio attualmente in fase di appello, ha sostenuto che, anche nel nuovo ricorso notificato in data 5 maggio 2011 (giudizio nel quale la Fondazione ha depositato il documento contestato), la ricorrente non avrebbe lamentato solo il demansionamento ma avrebbe nuovamente dedotto, "con allegazione di fatti e circostanze a sostegno, di essere vittima di un comportamento vessatorio e mobbizzante che la Fondazione avrebbe perpetrato a suo danno", con conseguente aggravamento del proprio grado di invalidità (dal 40 al 70%) ed avrebbe prodotto, ella stessa, come elemento di prova, relazioni cliniche, precedenti a quella oggetto di contestazione, redatte all´esito di visite presso il medesimo Ambulatorio neurologico dove era in cura e nelle quali risultava diagnosticata, come nella relazione clinica in questione, una "sindrome depressiva reattiva con somatizzazione e spunti fobici"; a seguito di tali allegazioni, ma soprattutto della dichiarazione (contenuta nel ricorso proposto nel 2011) con la quale la ricorrente, per quanto riguarda il danno alla salute subito e subendo, si riservava di attivare nei confronti della Fondazione Enasarco separato giudizio, in attesa degli esiti del citato giudizio di appello, la resistente, stante anche il sistema delle preclusioni che governa il rito del lavoro, non poteva non prendere posizione e fornire prova contraria (l´aver accolto la richiesta di congedo straordinario per cure dava prova, infatti, di una condotta positiva a favore della ricorrente) proprio perché, in assenza di contestazione, le allegazioni dedotte dalla ricorrente sarebbero state considerate acquisite e pacifiche e ne sarebbe stata preclusa la contestazione nel nuovo giudizio risarcitorio che la ricorrente avrebbe in animo di proporre;

VISTA la memoria inviata in data 27 settembre 2012 con la quale la ricorrente ha nuovamente eccepito che la relazione clinica in questione non sarebbe pertinente rispetto alla materia del contendere atteso che nel giudizio di lavoro pendente fra le parti dinanzi al Tribunale di Roma la stessa non avrebbe chiesto il risarcimento del danno alla salute, né l´accertamento di condotte di mobbing da parte della Fondazione Enasarco;

VISTA la memoria inviata in data 5 ottobre 2012 con la quale la resistente, nel richiamarsi alle argomentazioni difensive già dedotte con le precedenti memorie, ha ribadito che la ricorrente, attraverso la produzione di nove certificati medici, di cui tre a firma dello stesso medico che ha elaborato e sottoscritto la relazione clinica su cui si controverte contenenti la medesima diagnosi, avrebbe ella stessa documentato e reso nota la patologia di cui soffriva di talché la Fondazione Enasarco, attraverso la produzione del documento in questione, non avrebbe aggiunto "informazioni ulteriori rispetto a quelle che si evincono dalle produzioni documentali" della ricorrente; né può essere condivisa, a parere della Fondazione, la tesi sostenuta dalla ricorrente in sede di audizione orale delle parti secondo la quale tali certificati medici sarebbero stati allegati per descrivere la storia lavorativa della ricorrente atteso che tale documentazione sanitaria non avrebbe alcuna attinenza "con la descrizione delle mansioni svolte dalla ricorrente nel periodo contestato";

VISTA la memoria inviata in data 9 ottobre 2012 con la quale la ricorrente ha nuovamente sostenuto la non pertinenza del documento in questione rispetto all´esercizio del diritto di difesa della Fondazione Enasarco, stante il petitum e la causa petendi del giudizio di lavoro pendente fra le parti;

RITENUTO di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti della Fondazione Enasarco tenuto conto che, alla luce della documentazione prodotta in atti, non risulta che i dati relativi alla ricorrente siano stati trattati in violazione di legge, essendo stati in origine prodotti dalla medesima ricorrente e successivamente depositati in giudizio dalla resistente per far valere in sede giudiziaria le proprie prospettazioni difensive in relazione alle numerose istanze dell´interessata, proposte e sostenute anche sulla base del richiamo al proprio stato di salute e all´evoluzione delle patologie che la caratterizzano; e ciò tenendo conto, peraltro, che ai sensi dell´art. 160, comma 6 del Codice, ogni valutazione sulla validità, l´efficacia e l´utilizzabilità degli atti contenenti i dati personali in questione è rimessa esclusivamente alla valutazione discrezionale dell´autorità giudiziaria già adita;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento;

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 20 dicembre 2012

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia