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Provvedimento del 18 aprile 2013 [2544064]

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[doc. web n. 2544064]

Provvedimento del 18 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 18 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato l´11 gennaio 2013 proposto nei confronti della Parrocchia di Santa Lucia di Ozieri, con il quale XY (rappresentata e difesa dall´avv. Carla Corsetti) ha ribadito la richiesta, previamente avanzata ai sensi dell´art. 7 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice"), volta a far annotare sul registro dei battesimi della suddetta parrocchia la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 gennaio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la parrocchia resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 6 marzo 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 23 febbraio 2013 con la quale il parroco della Parrocchia di Santa Lucia di Ozieri ha comunicato che "aveva già preso atto e annotato le richieste della sig.ra XY" e che per sua negligenza "ha omesso di inviare alla medesima notizie dell´annotazione richiesta e già effettuata";

VISTA la nota del 21 marzo 2013 con la quale la ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dalla controparte, pur se non accompagnato dal decreto di autorizzazione dell´ordinario diocesano, ha ribadito la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro alla richiesta dell´interessato avendo il parroco competente attestato (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver effettuato l´annotazione richiesta;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento in ragione della sequenza dei rapporti intercorsi tra le parti;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 18 aprile 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia