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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Margiotta Pietro Antonio e ASL TA 1 – Azienda Sanitaria Locale di Taranto - 22 maggio 2013 [2643865]

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[doc. web n. 2643865]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Margiotta Pietro Antonio e ASL TA 1 – Azienda Sanitaria Locale di Taranto - 22 maggio 2013

Registro dei provvedimenti
n. 256 del 22 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Comando Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 20001/53969 datata 16 settembre 2009) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti del Presidio Ospedaliero Valle D´Itria (di seguito "Presidio Ospedaliero"), con sede in Taranto, Viale Virgilio n. 31, e unità locale in Martina Franca (TA), Piazza San Francesco da Paola n. 1, gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute datato 2 febbraio 2010, dai quali è risultato che il responsabile del trattamento sig. Pietro Margiotta, nato a Martina Franca (Ta), il 13 giugno 1953 dichiaratamente designato con apposito atto del 19 marzo 2009, aveva omesso di adottare le misure minime di sicurezza previste dall´art. 33 del Codice  in quanto:

- i dati comuni e sensibili dei pazienti venivano trattati dal personale non designato incaricato del trattamento ai sensi dell´art. 30 del Codice e senza che fossero fornite al predetto personale istruzioni per il trattamento dei dati personali;

- in alcuni reparti il personale accedeva ai sistemi informatici utilizzando una sola credenziale di autenticazione condivisa;

VISTO il verbale datato 4 marzo 2010 con cui è stata contestata al dott. Margiotta Pietro Antonio, nato a Martina Franca (TA) il 13/06/1953 e ivi residente in via Cesare Battisti n. 13. C.F.: MRGPRM53H13E986T, direttore amministrativo nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali del Presidio Ospedaliero, in solido alla ASL TA1-Azienda Sanitaria Locale di Taranto P.I.: 02026690731, con sede legale in Taranto, viale Virgilio n. 6, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite con il provvedimento datato 3 settembre 2010 al dott. Margiotta Pietro Antonio dall´Ufficio del Garante sono state prontamente adempiute e si è altresì provveduto, nei termini previsti, al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa, in applicazione di quanto disciplinato dall´art. 169, comma 2, del Codice;

RILEVATO che né il trasgressore né l´obbligato in solido risultano essersi avvalsi delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO che risulta essere avvenuto presso il predetto Presidio Ospedaliero un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) omettendo di adottare le misure minime di sicurezza ai sensi dell´art. 33 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al dott. Margiotta Pietro Antonio, nato a Martina Franca (TA) il 13/06/1953 e ivi residente in via Cesare Battisti n. 13, direttore amministrativo e responsabile del trattamento dei dati personali del Presidio Ospedaliero, nonché alla ASL TA 1 – Azienda Sanitaria Locale di Taranto, sede legale in Taranto, viale Virgilio n. 31, titolare del trattamento dei dati personali effettuato presso il Presidio ospedaliero, in qualità di obbligato in solido, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2643865
Data
22/05/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

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