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Provvedimento del 10 ottobre 2013 [2851906]

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[doc. web n. 2851906]

Provvedimento del 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 449 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 9 agosto 2013 nei confronti di Telecom Italia S.p.A., con il quale Mirko Alberto Miglietta, nel ribadire le istanze già avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto di avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano detenuti dal titolare del trattamento, di ottenere la comunicazione degli stessi in forma intelligibile, di conoscere l´origine dei dati, le finalità e le modalità del trattamento nonché la logica applicata, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati medesimi siano stati o possano essere comunicati, chiedendo altresì la cancellazione dei dati eventualmente trattati in violazione di legge e opponendosi altresì all´ulteriore trattamento dei medesimi anche per fini di comunicazione commerciale; ciò lamentando l´indebita comunicazione dei dati personali che lo riguardano ad una società di recupero crediti (tale Services Lines s.r.l.) "sull´erroneo presupposto dell´esistenza di un debito (…) relativo all´utenza telefonica fissa (...)" intestata al ricorrente e di cui, su impulso dell´interessato, è stata giudizialmente accertata l´insussistenza; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 12 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato;

VISTA la nota, datata 2 agosto 2013 (pervenuta però successivamente all´invio del ricorso), con cui la resistente ha comunicato, tra l´altro, i dati personali del ricorrente detenuti dalla medesima, precisando che "in conformità alle disposizioni normative vigenti, non sono oggetto di cancellazione i dati la cui conservazione è prevista per legge a fini amministrativi, di gestione e di eventuali reclami/contenziosi o penali";

VISTA la nota, trasmessa via e.mail il 4 settembre 2013, con cui il ricorrente, nel prendere atto del riscontro fornito dal titolare del trattamento, ha ribadito la richiesta di rifusione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTA la nota, datata 23 settembre 2013, con cui il titolare del trattamento, nel richiamare quanto comunicato con la nota del 2 agosto 2013, ha rappresentato che "l´affido alla società di recupero crediti è stato causato dalla lavorazione non tempestiva di un contenzioso con il ricorrente nonché della comunicazione di recesso formulata dallo stesso in data 8 marzo 2013; in data 13 luglio l´affido alla società di recupero è stato revocato con contestuale note di credito emesse a favore del ricorrente al fine di stornare le morosità relative ai conti 4/11 e 2/12, così come comunicato al sig. Miglietta", evidenziando  altresì che "ad oggi non risulta alcun contratto in essere" tra le parti dell´odierno procedimento;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, secondo comma, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito un riscontro sufficiente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese inerenti l´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500 considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del medesimo e ritenuto di porli a carico della resistente nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese del procedimento posto, nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
2851906
Data
10/10/13

Argomenti


Tipologie

Decisione su ricorso