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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eventi Doc di Myriam Vallegra - 3 ottobre 2013 [2967392]

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[doc. web n. 2967392]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Eventi Doc di Myriam Vallegra - 3 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 435 del 3 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Gruppo di Legnano, su delega di questa Autorità, ha notificato alla Eventi Doc di Myriam Vallegra la richiesta di informazioni n. 4382/53969 del 3 marzo 2011 formulata ai sensi dell´art. 157 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), redigendo il verbale di operazioni compiute datato 17 maggio 2011, dai quali è risultato che la suddetta ditta individuale effettua una raccolta di dati personali  (tra cui nome, cognome, indirizzo, codice fiscale ed indirizzo e-mail) per mezzo di due schede, denominate "scheda di adesione" e "questionario di gradimento", in calce ai quali è presente la dicitura "I dati saranno trattati esclusivamente per le comunicazioni soprascritte secondo la legge 196/2003";

VISTO il verbale n. 18501/75047 del 15 settembre 2011 con cui è stata contestata alla Eventi Doc di Myriam Vallegra, con sede in Parabiago (MI), via don Antonio Mari n. 23, P.I.06071210964, in persona del titolare, la violazione amministrativa prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´omessa informativa, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

RILEVATO che dal rapporto predisposto dall´Ufficio del Garante ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 non risulta effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi, datati 10 novembre 2011, inviati ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, con cui la parte ha lamentato, in primo luogo, che la richiesta di informazioni del Garante non le è stata notificata contestualmente alla convocazione, effettuata dalla Guardia di finanza il 13 maggio 2011, impedendole di sapere in anticipo a cosa si riferivano le richieste dell´Autorità e poter svolgere al meglio le proprie difese. Inoltre, la parte ha eccepito la genericità del verbale di contestazione in cui non sono fornite "le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, i fatti per i quali è stata ravvisata la violazione di legge", cosicché "non è consentito all´odierna esponente di approntare al meglio la propria difesa in quanto non è posta nelle condizioni di conoscere con esattezza né la parte di norma violata né il fatto determinato, con conseguente menomazione del proprio diritto di difesa". In ultimo, la parte ha rilevato che sul sito web l´informativa viene resa all´interessato in maniera dettagliata e conforme alle disposizioni del Codice, per cui la violazione contestata non consisterebbe in una omessa informativa, quanto piuttosto in una inidonea informativa che legittimerebbe l´applicazione dell´attenuante di cui all´art. 164-bis, comma 1, del Codice;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee per escludere la responsabilità della ditta in relazione alla contestazione della violazione amministrativa. In primo luogo, si osserva che la richiesta di informazioni formulata dall´Autorità non incide e non pregiudica l´esercizio del diritto di difesa della parte, rientrando tra i poteri di controllo esercitati al fine di raccogliere informazioni e documenti idonei a verificare il rispetto delle disposizioni in materia di privacy. Il diritto di difesa attiene a una fase successiva ed eventuale, quella del procedimento sanzionatorio, esercitabile dalla parte nelle forme previste dall´art. 18 della legge n. 689/1981 laddove sia stata accertata e contestata una violazione amministrativa, come è accaduto nel caso di specie. Quanto, invece, alla genericità del verbale di contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte, si osserva che dal verbale appare con sufficiente chiarezza quale sia la condotta materiale che ha integrato la violazione e la relativa norma di legge violata: l´aver reso agli interessati che compiano le due schede, denominate "scheda di adesione" e "questionario di gradimento" un´informativa non conforme alla disposizione dell´art. 13 del Codice, in quanto priva dei requisiti ivi indicati, quali l´indicazione del titolare del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, l´eventuale comunicazione dei dati stessi a terzi. A nulla rileva che l´informativa presente sul sito web sia idonea, trattandosi di un distinto trattamento di dati;

RILEVATO che la ditta Eventi Doc di Myriam Vallegra ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) per mezzo di due schede di raccolta dati senza rendere un´informativa idonea agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli artt. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) ai sensi dell´art. 161 del Codice;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

a Eventi Doc di Myriam Vallegra, con sede legale in Parabiago (MI), via don Antonio Mari n. 23, P.I.06071210964, in persona del titolare, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell´art. 161 del Codice;

INGIUNGE

alla medesima ditta di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 3 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia