g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione dott.ssa Anna Antolini - 28 novembre 2013 [3039524]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3039524]

Ordinanza di ingiunzione dott.ssa Anna Antolini - 28 novembre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 535 del 28 novembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Nucleo Operativo  del Gruppo di Savona della Guardia di finanza, in attuazione della richiesta di informazioni  ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 12613/75314 datata 20 giugno 2011) e su specifica delega di questa Autorità, ha svolto, nei confronti del Centro per l´impiego della Provincia di Savona (di seguito "Centro"), con sede in Savona, via Molinero snc, gli accertamenti di cui ai verbali di operazioni compiute datati 21 e 23 giugno 2011, dai quali è risultato che la dott.ssa Anna Antolini, nata a Genova, il 27 novembre 1949 e residente in Savona, via Martinengo n. 2/9 C.F.: NTL NNA 49S67 D969Y quale dirigente del settore politiche economiche e del lavoro della Provincia di Savona e responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 29 del Codice, ha omesso di adottare le misure minime di sicurezza previste dall´art. 33 del Codice in quanto ha svolto operazioni di trattamento di dati personali anche sensibili nel corso di una procedura di scarto d´archivio con modalità concrete che hanno determinato l´accesso a quei dati di persone non autorizzate;

VISTO il verbale n. 78 datato 27 giugno 2011 con cui è stata contestata alla dott.ssa Anna Antolini, dirigente del settore politiche economiche e del lavoro della Provincia di Savona, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati personali del Centro, in solido con la Provincia di Savona COD.FISC.: 00311260095, con sede in Savona, via Sormano n. 12, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, in relazione all´art. 33 del Codice;

CONSIDERATO che le prescrizioni impartite con il provvedimento datato 3 settembre 2010 alla dott.ssa Anna Antolini dall´Ufficio del Garante sono state prontamente adempiute ora per allora, senza che però si provvedesse al pagamento del quarto del massimo della sanzione prevista per la violazione amministrativa, in applicazione di quanto disciplinato dall´art. 169, comma 2, del Codice;

VISTO lo scritto difensivo datato 26 luglio 2011 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale l´avv. Mario Alberto Quaglia, per conto della sua assistita dott.ssa Anna Antolini, ha sottolineato come "(…) il cassone di stoccaggio della documentazione da eliminare sia stato collocato (…) non già (…) in una zona accessibile a chiunque, bensì in un´area all´interno del Centro, di proprietà privata, interdetta al pubblico e delimitata da sbarre e cancelli", ove, peraltro "(…) il materiale depositato nel cassone (…) attenesse esclusivamente a documentazione obsoleta e (…) del tutto marginale (…)". Ha aggiunto, inoltre, che la dott. Anna Antolini non poteva essere considerata, in base alla documentazione esistente, titolare del trattamento;

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee in relazione a quanto contestato. Diversamente da quanto ritenuto, le menzionate cautele poste a protezione del cassone di stoccaggio non sono evidentemente sufficienti a qualificare un archivio controllato ove custodire dati sensibili (nel caso di specie anche dati inerenti lo stato di salute degli interessati) nel rispetto delle prescritte misure minime di sicurezza. Sul punto, peraltro, si rileva come le stesse memorie difensive, esplicitando come "E´ ben vero che tali ostacoli fisici possono in concreto essere superati da terzi non aventi titolo (…)" forniscano ulteriori elementi di quanto puntualmente accertato dalla Guardia di finanza ai sensi dell´art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si evidenzia, altresì, l´inconferenza di quanto asserito circa l´obsolescenza e la marginalità del materiale depositato nel cassone, atteso che, le misure minime di sicurezza di cui all´art. 33 del Codice, devono essere adottate in funzione della natura dei dati trattati (natura sensibile) e non della loro attualità. Rileva, inoltre, come la responsabilità della dott.ssa Antolini non derivi dalla sua qualificazione quale titolare del trattamento dei dati, ma dalla sua individuazione, così come risulta sia dal verbale di operazioni compiute datato 23 giugno 2011 che dal verbale di contestazione in argomento, quale responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell´art. 29 del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 33 del Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 162, comma 2 bis del Codice, nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l´ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

alla dott.ssa Anna Antolini, nata a Genova, il 27 novembre 1949 e residente in Savona, via Martinengo n. 2/9 C.F.: NTL NNA 49S67 D969Y quale dirigente del settore politiche economiche e del lavoro della Provincia di Savona/responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell´art. 29 del Codice e alla Provincia di Savona COD.FISC.: 00311260095, con sede in Savona, via Sormano n. 12, in qualità di obbligato in solido, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

ai medesimi soggetti di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 novembre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3039524
Data
28/11/13

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)