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Provvedimento del 17 aprile 2014 [3251012]

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[doc. web n. 3251012]

Provvedimento del 17 aprile 2014

Registro dei provvedimenti
n. 209 del 17 aprile 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 9 gennaio 2014 nei confronti di Biverbanca S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Giovanni Bonino, in qualità di cointestataria, "unitamente ai propri fratelli e alla propria madre defunta", di un rapporto di conto corrente intercorrente con l´istituto di credito resistente, oltreché di coerede del medesimo conto per la posizione relativa alla de cuius, ha chiesto, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), di ottenere la conferma dell´esistenza di dati personali riferiti a sé e alla propria madre defunta con riferimento ad alcune operazioni bancarie indicate dalla medesima in una nota inviata alla banca in data 8 novembre 2013; la ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 20 gennaio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 10 marzo 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, trasmessa via pec in data 13 febbraio 2014, con cui l´istituto di credito resistente, nel rappresentare la volontà di non aderire alle richieste della ricorrente, ha eccepito la contrarietà a buona fede della condotta tenuta dalla medesima che ad un prima istanza, avanzata con nota dell´8 novembre 2013 ed avente ad oggetto l´esplicita richiesta di ottenere il rilascio di copia di alcuni documenti bancari riferiti al citato rapporto di conto corrente, ne ha fatte seguire altre due, datate rispettivamente 15 novembre 2013 (con cui ha precisato che la precedente richiesta era stata formulata ai sensi dell´art. 7 del Codice), e 4 dicembre 2013, riguardante l´accesso ai propri dati personali contenuti nella predetta documentazione ai sensi dell´art. 7 del Codice, con cui sarebbe stato sostanzialmente richiesto di ottenere a titolo gratuito quanto già precedentemente domandato ad altro titolo; l´istituto di credito resistente, nel delineare la distinzione tra la previsione di cui all´art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993 (cd. Testo Unico in materia bancaria) e quella di cui all´art. 7 del Codice, ha rilevato che, sulla base della richiesta originariamente avanzata dall´interessata, risulta evidente che "l´unico suo interesse è risalire a chi abbia disposto determinate operazioni a debito sul conto a lei cointestato, tra gli altri, con la Sig.ra (…) della quale è coerede unitamente agli altri cointestatari" in modo da "ricostruire così la situazione patrimoniale" della madre defunta, esulando pertanto la relativa richiesta dall´ambito di applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali;

VISTA la nota, datata 17 febbraio 2014, con cui la ricorrente, nel ribadire le proprie istanze, ha rilevato, pur consapevole di non poter conoscere in questa sede dati riferiti a terzi, che "la propria istanza (…) è unicamente finalizzata ad ottenere la comunicazione, nei modi previsti dal Codice, degli (eventuali) dati personali alla stessa riferibili" con riguardo alle operazioni indicate;

RILEVATO che occorre, preliminarmente, ribadire la distinzione, delineata dall´Autorità (vedi art. 5.2 delle "Linee guida per trattamenti dati relativi a rapporto banca-clientela" del 25 ottobre 2007 pubblicato in G.U. n. 273 del 23 novembre 2007), tra la richiesta di accesso a documenti contenenti dati bancari, effettuata ai sensi dell´art. 119 del Testo Unico Bancario, che possono riguardare anche soggetti diversi dall´interessato e le richieste, avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice, volte ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali riferiti all´interessato contenuti nei medesimi documenti; con riferimento a quest´ultimo tipo di richieste l´art. 10 del Codice prevede, in particolare, che i dati siano estratti a cura del responsabile o degli incaricati e comunicati a titolo gratuito all´interessato, anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, o, se vi è specifica richiesta, comunicati mediante trasposizione dei medesimi su supporto cartaceo o informatico, in ogni caso previo oscuramento di eventuali dati relativi a terzi; rilevato inoltre che la previsione di cui all´art. 10, comma 4, del Codice, che attribuisce al titolare del trattamento, qualora l´estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, la facoltà di fornire riscontro "attraverso l´esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti", è diretta ad agevolare il riscontro da parte del titolare, senza per questo trasformare l´istanza di accesso ai dati personali in un´istanza di accesso a documenti;

RILEVATO peraltro che, dalle note allegate dalle parti nel corso del procedimento, risulta accertata la disponibilità della banca a consegnare la documentazione a suo tempo richiesta dalla ricorrente, subordinandola però, in quanto ritenuta riconducibile al diritto di cui all´art. 119 del Testo Unico in materia bancaria, alla previa corresponsione delle spese di riproduzione;

RILEVATO che, nel caso di specie, pur avendo l´interessata avanzato una prima richiesta, in data 8 novembre 2013, volta ad ottenere copia di documenti bancari riferiti ad alcune operazioni espressamente indicate in tale nota, la medesima ha comunque presentato una successiva istanza, datata 4 dicembre 2013, espressamente diretta ad ottenere la comunicazione dei propri dati personali, nonché di quelli riferiti alla de cuius, contenuti nella documentazione bancaria citata nella prima nota e costituente dunque legittimo esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e 9 del Codice; tenuto conto infatti, sotto quest´ultimo profilo, che, ai sensi dell´art. 9, comma 3, del Codice, il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute può essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell´interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" e che la ricorrente risulta essere, oltreché cointestataria del conto, anche legittima erede della madre defunta;

RILEVATO  pertanto che, risulta applicabile la disciplina in materia di protezione dei dati personali, avendo l´interessata ribadito nell´atto di ricorso la richiesta, già avanzata con il previo interpello, diretta ad accedere ai propri dati personali, nonché a quelli riferiti alla de cuius, contenuti nei documenti dalla medesima indicati alla banca resistente, con espressa esclusione dei dati riferiti a terzi; considerato altresì che il diritto di ottenere tali dati, così come disciplinato dall´art. 7 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non può essere condizionato, per quanto attiene alle modalità di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal Testo Unico in materia bancaria, concernente il distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali;

RITENUTO, pertanto, di dover accogliere il ricorso e di dover ordinare a Biverbanca S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, secondo le modalità indicate dall´art. 10 del Codice e previo oscuramento degli eventuali dati personali riferiti a terzi, i dati personali relativi alla medesima, nonché alla madre defunta, cointestataria dello stesso conto corrente e della quale l´interessata è erede, contenuti nelle operazioni bancarie indicate nella nota, datata 8 novembre 2013, precedentemente trasmessa alla banca, tenuto comunque conto del limite decennale di conservazione della documentazione bancaria di cui fa menzione la normativa  di riferimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di Biverbanca S.p.A., nella misura di euro 150, compensando la residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e, per l´effetto, ordina a Biverbanca S.p.A. di comunicare alla ricorrente, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del presente provvedimento, secondo le modalità di cui all´art. 10 del Codice e previo oscuramento di eventuali dati riferiti a terzi, i dati personali della medesima, nonché quelli riferiti alla madre defunta contenuti nella documentazione espressamente indicata dall´interessata, tenuto comunque conto del limite decennale di conservazione previsto dalla normativa bancaria di riferimento; 

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 150 euro, a carico di Biverbanca S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Il Garante, nel prescrivere a Biverbanca S.p.A., ai sensi dell´art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l´inosservanza di provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell´art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all´art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 17 aprile 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia