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Impianto di videosorveglianza installato presso una farmacia - 20 novembre 2014 [3671057]

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[doc. web n. 3671057]

Impianto di videosorveglianza installato presso una farmacia - 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 559 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTO il d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito "Codice");

VISTO il provvedimento generale del Garante dell´8 aprile 2010, in materia di trattamento di dati personali effettuato tramite sistemi di videosorveglianza (G.U. n. 99 del 29 aprile 2010 e in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1712680);

VISTO il verbale di accertamento ispettivo del 3 settembre 2013 redatto dal "Nucleo Speciale Privacy" della Guardia di finanza, avente ad oggetto il trattamento effettuato mediante un impianto di videosorveglianza installato presso la "Farmacia dr. Tomaselli Franco" in viale Beata Vergine del Carmelo in Roma (di seguito, la farmacia), dal quale emerge che:

- il menzionato sistema di videosorveglianza, installato per "esigenze di sicurezza e di tutela del patrimonio aziendale ivi compreso il personale dipendente" a seguito del verificarsi di "diciassette rapine, anche a mano armata […] dal 1982 ad oggi", consta di "8 telecamere funzionanti, […] n. 5 monitor e […] un registratore digitale" (cfr. verbale 3.9.2013, p. 2);

- secondo quanto dichiarato dal responsabile della farmacia, "il titolare del trattamento dei dati personali è da individuarsi nella mia persona in quanto titolare della ditta individuale" (cfr. verbale cit., p. 2);

- l´accesso alle immagini registrate è consentito solo al titolare, mentre "tutti gli undici dipendenti […] possono visualizzare solo le immagini in tempo reale" (cfr. verbale cit., p. 2);

- mentre sette telecamere – posizionate all´interno dell´esercizio e collegate al registratore digitale – "inviano continuativamente nell´arco delle 24 ore le immagini sia al registratore digitale, sia alla centrale operativa della Sicuritalia", la telecamera collocata sull´ingresso della farmacia "invia le immagini soltanto al monitor ivi ubicato" (cfr. verbale cit., p. 2);

- i monitor sono collocati nello spazio antistante il bancone, nel locale adibito allo smistamento della merce e nell´ufficio del responsabile dell´esercizio (cfr. verbale cit., p. 2);

- la società Sicuritalia, con la quale il responsabile della farmacia ha stipulato apposito contratto per la fornitura del servizio di vigilanza (in data 24.4.2009, cfr. All 2 verbale cit.), in caso di "allarme notturno […] interviene con apposita pattuglia che si mantiene all´esterno della farmacia e provvede" a contattare telefonicamente il responsabile, mentre in caso di "allarme diurno […] provvede a richiedere […] se vi siano ragioni delittuose o meno alla base dell´attivazione dell´allarme" (cfr. verbale cit., p. 2);

- "tutte le telecamere, ad eccezione di quella posizionata all´ingresso della farmacia, inviano le immagini in tempo reale anche al monitor posizionato nel[l´] ufficio [del responsabile]. Vi sono altresì immagini che riprendono gli spazi adibiti alla cassa per ovvi motivi di sicurezza" (cfr. verbale cit., p. 3);

- le telecamere "sono posizionate soltanto negli spazi aperti al pubblico" (cfr. verbale cit., p. 3);

- il registratore "è configurato per conservare le immagini per un periodo non superiore alle 48 ore fatti salvi eventuali episodi delittuosi" (cfr. verbale cit., p. 3);

- per quanto riguarda la conformità dei trattamenti effettuati alla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori il titolare ha dichiarato che i dipendenti "erano consapevoli" dell´installazione del sistema di videosorveglianza, il quale sarebbe stato comunque "istituito soltanto per proteggere i dipendenti e mai per controllarli" (cfr. verbale cit., p. 3);

- il titolare, infine, si è riservato di verificare "l´esistenza di un eventuale accordo con i dipendenti [nonché la] nomina a responsabile [di] Sicuritalia" (cfr. verbale cit., p. 4);

VISTA la successiva comunicazione, e l´allegata documentazione, pervenuta il 24 settembre 2013 con la quale il titolare, a parziale rettifica di quanto precedentemente dichiarato, ha precisato che:

- le telecamere installate sono in numero di 10, delle quali due "conferite in comodato d´uso da Sicuritalia, le cui immagini vengono registrate presso la medesima Società e solo dalla stessa visualizzate";

- le immagini registrate da sette telecamere "di proprietà della farmacia […] sono continuamente inviate al solo ed unico registratore digitale presente in loco […] custodito in apposito armadio chiuso a chiave ed accessibile solo" al responsabile dell´esercizio;

- una ulteriore telecamera, posta in prossimità dell´ingresso, "invia le immagini – che non vengono registrate – solo ed unicamente al monitor ivi ubicato";

- i dipendenti avrebbero prestato apposite "dichiarazioni di consenso" in relazione al trattamento effettuato mediante il sistema di videosorveglianza; in proposito risultano allegate 12 distinte informative, sprovviste di data, recanti altrettante sottoscrizioni "per ricevuta e presa visione", relative all´esistenza di un impianto composto di otto telecamere "con videoregistrazione […] del luogo di lavoro";

VISTA la comunicazione di Sicuritalia s.p.a., pervenuta in data 17 giugno 2014 a seguito di una richiesta di elementi formulata dall´Ufficio, con la quale la società ha dichiarato che:

- in base al contratto, "tutt´ora in essere", stipulato in data 24.4.2009 con la Farmacia Tomaselli, la società fornisce un "servizio di ricezione di segnalazioni di allarme provenienti [dalla farmacia] in caso di intrusione/manomissione impianto, rapina, e mancanza di alimentazione elettrica e conseguente pronto intervento in loco con funzioni ispettive" (cfr. comunicazione 17.6.2014 cit., p. 1-2);

- le segnalazioni di allarme "pervengono alla centrale operativa [della società] tramite […] apparecchiature concesse in comodato alla Farmacia, tra le quali non risulta tuttavia alcuna telecamera" (cfr. comunicazione cit., p. 2);

- più precisamente la società ha fornito in comodato "oltre alla periferica radio e al dispositivo di telesoccorso, la periferica video ARC 4 […] che consente di collegare alla centrale operativa […] le due telecamere site presso il cliente – che nello specifico riprendono rispettivamente l´ingresso e il bancone della farmacia – permettendo così all´operatore […] di visualizzare, a seguito di allarme, le sole immagini trasmesse da queste due telecamere. Nessuna immagine proveniente dalle altre telecamere della cliente può invece venire visualizzata dai nostri operatori" (cfr. comunicazione cit., p. 2);

- alla luce della descritte caratteristiche del trattamento, la titolarità del trattamento deve essere riconosciuta in capo alla farmacia, la quale ha concretamente stabilito "le finalità  e le modalità di esecuzione" del servizio di vigilanza affidato alla società in relazione alle "esigenze di tutela della sicurezza propria e dei beni siti presso l´immobile di sua proprietà" (cfr. comunicazione cit., p. 2);

- le immagini raccolte presso i locali della farmacia e trasmesse alla centrale operativa della società "vengono conservate [dalla stessa] non oltre le 24 ore successive alla rilevazione (fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o di particolare rischiosità dell´attività svolta, comunque non superiori ai 7 giorni)" (cfr. comunicazione cit., p. 3);

VISTO che, in base alle dichiarazioni rese all´Autorità nel corso del procedimento – della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") – e della documentazione in atti (tra cui la proposta di incarico per servizi di vigilanza ed il contratto di comodato sottoscritti con la società il 24.4.2009), la farmacia Tomaselli è risultata essere titolare dei trattamenti di dati personali (ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 4, comma 1, lett. f) e 28 del Codice) effettuati attraverso l´impianto di videosorveglianza installato presso i locali dell´esercizio, considerato che la medesima, oltre a dotarsi del menzionato sistema e fissarne le finalità, è risultata altresì effettuare un´attività di controllo in tempo reale delle immagini attraverso i monitor collocati all´interno dell´esercizio oltre a disporre delle immagini registrate, pur essendo l´attività di registrazione demandata (limitatamente ad alcune periferiche video) alla società incaricata della vigilanza;

RILEVATO che il titolare del trattamento non ha provveduto a designare la società Sicuritalia, incaricata dell´attività di vigilanza, responsabile del trattamento ai sensi dell´art. 29 del Codice, pur avendo effettuato quest´ultima operazioni di trattamento dei dati personali riferiti a dipendenti e clienti della farmacia;

RILEVATO inoltre che in atti non risulta essere stata effettuata la designazione per iscritto dei propri incaricati del trattamento, ai sensi dell´art. 30 del Codice;

CONSIDERATO che l´installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell´ordinamento civile e penale applicabili, comprese le vigenti norme in materia di controllo a distanza dei lavoratori;

RILEVATO che il divieto di controllo a distanza dell´attività lavorativa – e con esso le garanzie previste dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 – non viene meno per il fatto che i lavoratori siano al corrente dell´esistenza del sistema di videosorveglianza e del suo funzionamento (cfr. Cass., 18 febbraio 1983, n. 1236; Cass., sez. lav., 16 settembre 1997, n. 9211);

RILEVATO che in atti risultano le informative rese dal titolare ai dipendenti (e da questi sottoscritte "per ricevuta e presa visione") che non contengono elementi relativi a caratteristiche essenziali del trattamento, quali i tempi di conservazione e l´indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;

RILEVATO che, comunque, il sistema risulta idoneo a riprendere e registrare l´attività di quanti, ivi compresi i lavoratori nello svolgimento della propria attività, transitano od operano nelle aree interessate e che non risultano essere state attivate le garanzie previste dalla disciplina in materia di controllo a distanza dei lavoratori, come richiesto dall´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970 (richiamato dall´art. 114 del Codice) nonché in conformità con quanto stabilito dal Garante nel provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

RITENUTO pertanto che il descritto trattamento risulta effettuato dalla farmacia in violazione della disciplina di protezione dei dati personali nonché della rilevante disciplina di settore (artt. 11, comma 1, lett. a) e 114 del Codice in relazione all´art. 4, comma 2, l. n. 300/1970; artt. 13, 29 e 30 del Codice);

CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), del Codice il Garante può prescrivere anche d´ufficio le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;

RITENUTO pertanto di dover prescrivere alla farmacia, quali misure necessarie al fine di rendere il suddetto trattamento conforme alla disciplina in materia di protezione dei dati personali di:

• designare Sicuritalia s.p.a. responsabile del trattamento, provvedendo altresì ad impartire le istruzioni previste dall´art. 29, comma 5 del Codice, con particolare riferimento all´indicazione dei termini di conservazione delle immagini;

• designare per iscritto gli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 30 e ss. del Codice;

• fornire ai dipendenti un´informativa completa di tutti gli elementi indicati dall´art. 13 del Codice;

• attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;

RISERVATA la valutazione da parte dell´Autorità, con autonomo procedimento, della sussistenza di violazioni amministrative in capo al titolare del trattamento ai sensi dell´art. 162, comma 2-bis del Codice, con particolare riferimento a quanto disposto dagli artt. 33 e ss. del Codice in materia di misure di sicurezza;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 162, comma 2-ter del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

nei confronti di Farmacia dr. Tomaselli Franco con riferimento al trattamento effettuato presso l´esercizio sito in viale Beata Vergine del Carmelo in Roma:

1. dichiara illecito, nei termini di cui in motivazione, il trattamento effettuato a mezzo del sistema di videosorveglianza;

2. prescrive, ai sensi dell´art. 154, comma 1, lett. c) e 143, comma 1, lett. b) del Codice, di:

• designare Sicuritalia s.p.a. responsabile del trattamento, provvedendo altresì ad impartire le istruzioni previste dall´art. 29, comma 5 del Codice, con particolare riferimento all´indicazione dei termini di conservazione delle immagini;

• designare per iscritto gli incaricati del trattamento, ai sensi degli artt. 30 e ss. del Codice;

• fornire ai dipendenti un´informativa completa di tutti gli elementi indicati dall´art. 13 del Codice;

• attivare le procedure previste dal richiamato art. 4, comma 2, l. n. 300/1970, fatti salvi nel frattempo i diritti dei lavoratori, con particolare riferimento, nel caso di specie, alla presentazione della necessaria richiesta di autorizzazione al competente Ufficio periferico del Ministero del lavoro;

3. ai sensi dell´art. 157 del Codice, invita la farmacia a dare comunicazione al Garante delle misure adottate entro 60 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia