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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Veronella - 6 novembre 2014 [3676688]

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[doc. web n. 3676688]

Ordinanza di ingiunzione  nei confronti di Comune di Veronella - 6 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 503 del 6 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che il Garante ha definito un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, con il provvedimento n. 73 del 23 febbraio 2012, con il quale è stato accertato che il Comune di Veronella C.F.: 00323160234, con sede in Veronella (Vr), piazza G. Marconi n. 45, ha inserito nell´albo pretorio online la deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28 luglio 2010, contenente i dati personali della segnalante, per un periodo eccedente i 15 giorni previsti dall´art. 124 del d. lg. 18 agosto 2000, n. 267, con ciò determinando un´illecita diffusione di quegli stessi dati, in violazione dell´art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato "Codice");

VISTO il verbale n. 6914/74785 del 15 marzo 2012 con cui è stata contestata al Comune di Veronella, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 16 settembre 2013 ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale il Comune, prendendo atto dell´avvenuta rituale notificazione della contestazione in argomento, si è riservata di produrre opportune memorie difensive ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO lo scritto difensivo del 16 ottobre 2013, ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale il Comune di Veronella, nell´affermare che "Nell´albo Pretorio on line sono pubblicate tutte le deliberazioni del Comune (…),  per quindici giorni consecutivi (…) quindi, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa (…)", ha illustrato come "Allo scadere dei predetti quindici giorni tutte le deliberazioni del Comune sono conservate in un´area dedicata  (…) del portale del Comune nel quale i documenti non sono rintracciabili con motori di ricerca esterni ma unicamente con funzionalità di ricerca interne al sito". Ha spiegato, poi, come "Si consideri che lo strumento informatico utilizzato dal Comune per eseguire le pubblicazioni è il My Portal fornito dalla Regione Veneto (…)" che "Nella versione utilizzata alla data del 11.08.2010, data in cui è stata pubblicata la deliberazione (…), non consentiva, entro i 15 giorni di pubblicazione, alcuna modifica al documento per il passaggio nell´area dedicata del sito (…)". Inoltre, il Comune ha evidenziato come "(…) l´art. 124 del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), nello stabilire il periodo di pubblicazione all´albo pretorio delle deliberazioni dell´Ente non individua un termine massimo, trattandosi, al contrario di un termine minimo allo spirare del quale si perfeziona la conoscenza legale dell´atto amministrativo in questione";

VISTO l´ulteriore verbale di audizione delle parti, redatto in data 10 febbraio 2014  ai sensi dell´art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel quale il Comune ha prodotto una memoria difensiva aggiuntiva nella quale, oltre a ribadire le argomentazioni già proposte, con riferimento all´inserimento della deliberazione oggetto di contestazione in un´area dedicata del sito istituzionale "Fuori pubblicazione", ha precisato che "Quanto all´url (attraverso la quale è possibile trovare il provvedimento oggetto di contestazione ) si fa presente che lo stesso, nel periodo di pubblicazione del provvedimento, poteva essere fotografato, oppure copiato ed incollato, per poi essere utilizzato successivamente, anche quando non più possibile la ricerca dell´atto attraverso motori di ricerca esterni";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Quanto argomentato dal Comune in riferimento all´art. 124 del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, evidenzia un diffuso fraintendimento delle norme. L´art. 124 del TUEL, nel disciplinare gli obblighi e le modalità di pubblicazione delle deliberazioni degli organi collegiali dell´ente, statuisce, in maniera inequivoca, il termine di 15 giorni per la pubblicazione dei provvedimenti contenenti i dati personali degli interessati. Scaduto il predetto termine, la (ulteriore) diffusione di dati degli interessati (quale è stata sicuramente quella realizzata a seguito della pubblicazione nell´area dedicata del sito Internet del Comune di Veronella) è avvenuta senza la necessaria base giuridica, in violazione cioè dell´art. 19, comma 3 del Codice. Ciò, anche alla luce di quanto statuito dal provvedimento dell´Autorità n. 88 del 2 marzo 2011, efficace all´epoca dei fatti, recante "Lineeguida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web – 2 marzo 2011" (in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 1793203) nel quale è previsto che l´obbligo di pubblicazione all´albo pretorio on-line di atti e provvedimenti amministrativi, deve essere delimitato alla"(…) pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l´indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati (…)". Pertanto, una volta trascorso il periodo temporale previsto dall´art. 124 del citato d.lgs. n. 267/2000 per la pubblicazione degli atti e documenti nell´albo pretorio, gli enti locali e, nella fattispecie il Comune di Veronella, non possono continuare a diffondere i dati personali in essi contenuti, altrimenti determinandosi, per il periodo eccedente la durata prevista dalla normativa di riferimento, una diffusione dei dati personali illecita perché non supportata da idonei presupposti normativi (art. 19, comma 3, del Codice). Sul punto, infine, risulta concludente considerare che, così come risulta dagli atti, la pubblicazione nell´albo pretorio online della deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 28 luglio 2010 risultava ancora in essere alla data del 31 gennaio 2012. Le motivazioni esposte, pertanto, determinano l´inapplicabilità, nel caso che ci occupa, della disciplina dell´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Veronella ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, causando, attraverso la pubblicazione online della Deliberazione n. 71 del 28 luglio 2010 avvenuta per un arco di tempo eccedente quello di 15 giorni previsto dall´art. 124 del d. lg. 18 agosto 2000 n. 267, una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 19, comma 3, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice tra cui l´art. 19 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 4.000,00 (quattromila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

ORDINA

al Comune di Veronella C.F.: 00323160234, con sede in Veronella (Vr), piazza G. Marconi n. 45, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 4.000,00 (quattromila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 6 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3676688
Data
06/11/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca


Vedi anche (10)