g-docweb-display Portlet

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Areacom s.r.l. - 12 novembre 2014 [3718158]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 3718158]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Areacom s.r.l. - 12 novembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 518 del 12 novembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che Il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice) (n. 22960/65643 del 18 ottobre 2010), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 1° febbraio 2011 nei confronti di Areacom s.r.l. P.Iva: 03618970713, già con sede in Lucera (Fg), via G. De Petra n. 57 e attualmente con sede in Casoria (Na), C.so Umberto I n. 42 a far data dal 2 maggio 2012, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali, successivamente, è risultato, tra l´altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (dati anagrafici e indirizzo di posta elettronica ed eventuale recapito telefonico) degli utenti che, tramite il sito web www.areacomsrl.it, richiedono informazioni tramite un form di raccolta a fronte della quale è stata riscontrata l´assenza dell´informativa di cui all´art. 13 del Codice. La medesima attività di controllo ha consentito, successivamente, di accertare che la società, tramite un apposito form di raccolta del medesimo sito web, effettua un trattamento di dati personali in relazione alla ricezione di curricula di candidati interessati all´inserimento nell´organico della società, senza rendere la prescritta informativa ai sensi dell´art. 13 del Codice;

RILEVATO, altresì, che il Nucleo speciale privacy, comunicando all´Autorità con nota n. 76030/11 del 17 maggio 2011 che Areacom s.r.l. non aveva prodotto alcuna documentazione a fronte delle riserve formulate nel verbale di operazioni compiute datato 1° febbraio 2011, ha consentito, all´Ufficio, di accertare che non è stato fornito un puntuale riscontro alla citata richiesta di informazioni, ritualmente notificata, formulata ai sensi dell´art. 157 del Codice, impedendo, pertanto, la definizione dell´istruttoria;

VISTO il verbale n. 28 del 20 aprile 2011 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa, prevista dall´art. 161 del Codice, in relazione all´art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il verbale n. 12259/65643 del 14 giugno 2011 con cui è stata contestata, alla predetta società quale titolare del trattamento la violazione amministrativa, prevista dall´art. 164 del Codice, in relazione all´art. 157, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RILEVATO dai rapporti rispettivamente predisposti dal Nucleo speciale privacy e dall´Ufficio ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e relativi ai suddetti verbali di contestazione, che non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore per entrambe i rilievi mossi non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) tramite il sito Internet www.areacomsrl.it senza rendere le prescritte informative agli interessati ai sensi dell´art. 13 del Codice sia riguardo alla richiesta di informazioni tramite un form di raccolta, sia in relazione alla ricezione di curricula di candidati;

RILEVATO, altresì, che la società non ha fornito riscontro alla richiesta di informazioni formulata dall´Ufficio ai sensi dell´art. 157 del Codice;

VISTO l´art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

VISTO l´art. 164 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 157 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro fino a sessantamila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 161 del Codice nella misura di euro 6.000,00 (seimila) e l´ammontare della sanzione pecuniaria per la violazione dell´art. 164 del Codice nella misura di euro 10.000,00 (diecimila), per un importo complessivo pari a euro 16.000,00 (sedicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

ad Areacom s.r.l. P.Iva: 03618970713, con sede in Casoria (Na), C.so Umberto I n. 42, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per entrambe le violazioni previste dall´art. 161 e 164 del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 16.000,00 (sedicimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3718158
Data
12/11/14

Argomenti


Tipologie

Ordinanza ingiunzione o revoca

Vedi anche (10)