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Provvedimento del 4 dicembre 2014 [3721413]

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[doc. web n. 3721413]

Provvedimento del 4 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 574 del 4 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 14 luglio 2014 nei confronti di European Hospital S.p.A.. con cui XY, rappresentata e difesa dall´avv. Vittorio Ceratti, in qualità di erede del coniuge deceduto il 22 marzo 2013 presso l´omonima struttura ospedaliera, ribadendo le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto la comunicazione in forma intellegibile di tutti i dati personali relativi alla cartella clinica del de cuius, con specifico riferimento ai dati contenuti nel "referto operatorio" dell´intervento chirurgico cui lo stesso è stato sottoposto il 21 marzo 2013, "nella cartella della circolazione extracorporea (ECMO) relativa ai giorni 20.3.2013 e 21.3.2013", negli "atti di consenso informato allo specifico intervento cui il paziente sarebbe stato sottoposto" nonché nel modulo dell´informativa al trattamento dei dati ex art. 13 del Codice; rilevato che la ricorrente ha lamentato gravi irregolarità nella compilazione e conservazione  delle cartelle cliniche da parte della resistente avendo rinvenuto dati personali riferiti a soggetti terzi all´interno della documentazione sanitaria riferita al coniuge deceduto; rilevato altresì che la ricorrente ha chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 16 luglio 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della ricorrente, nonché la nota del 24 ottobre 2014 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149 comma 7, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 2 agosto 2014 con la quale il titolare del trattamento ha  comunicato di avere provveduto a fornire all´interessata la documentazione richiesta "scusandosi per il ritardo con cui è avvenuto il riscontro";

VISTA la nota trasmessa per fax il giorno 8 settembre 2014 dove la ricorrente, nel ritenere incompleto il riscontro ottenuto, ha affermato che la controparte ha "omesso di produrre il "Referto Operatorio" relativo all´intervento cui venne sottoposto il paziente in data 21.3.2013 (…) limitandosi invece a produrre unicamente il foglio "Intervento Operatorio" del 21.3.2013, che è documento totalmente differente da quello richiesto (…); la ricorrente ha quindi sostenuto che "mentre il foglio "Intervento Operatorio" riporta genericamente l´orario di inizio e di fine intervento, i medici che assistettero e una descrizione di massima dell´operazione, ben diversi sono i contenuti del documento "Referto Operatorio" come disposto dal Ministero della Sanità con nota prot. n. 900.2/2.7/190 del 14.3.1996 (…)"; la ricorrente, a sostegno della propria argomentazione, ha peraltro aggiunto che la previsione ex lege di un documento distinto dal foglio di Intervento Operatorio è dimostrato dalla presenza, nella cartella clinica riferita al de cuius, di un foglio di Intervento Operatorio e di un Referto Operatorio per ciascuno dei due interventi chirurgici – effettuati il 7 marzo 2013 in elezione e il 15 marzo 2013 d´urgenza - cui il paziente è stato sottoposto prima dell´ultimo intervento del 21 marzo 2013 (documentazione di cui ha prodotto copia); la ricorrente ha quindi ribadito la richiesta di avere accesso ai dati contenuti nel Referto Operatorio del 21 marzo 2013 al fine di conoscere "cosa accadde in sala operatoria e con che modalità l´intervento in questione venne eseguito";

VISTA la nota del 10 settembre 2014 con cui European Hospital S.p.A., nel comunicare di avere trasmesso all´interessata, con la nota del 2 agosto 2013, tutti i documenti dalla stessa richiesti, ha affermato che "il foglio inviato, relativo all´intervento chirurgico eseguito nei confronti del de cuius il giorno 21.3.2013 in condizioni di assoluta urgenza è il "referto operatorio", cioè il documento contenente gli elementi previsti, con piena validità legale";

VISTO il verbale dell´audizione tenutasi presso questa Autorità in data 11 settembre 2014 nel corso della quale la ricorrente, nel ribadire integralmente quanto sostenuto nella memoria dell´8 settembre 2014, ha richiamato l´attenzione nuovamente sul carattere di urgenza dell´intervento chirurgico effettuato il 21 marzo 2013,  evidenziando tuttavia come la medesima urgenza non abbia impedito, in altri interventi cui è stato sottoposto il de cuius, la regolare compilazione dei relativi "referti operatori" ; la ricorrente ha inoltre rappresentato alcune gravi irregolarità nella conservazione dei dati sanitari da parte della resistente; ciò in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in copia, la stessa "ha posto in essere una commistione tra dati personali del de cuius (identificato con YY) e dati di altri tre soggetti terzi" dei quali vengono indicati i nominativi e i codici identificativi. Inoltre, "i dati relativi al paziente XX sono stati riportati nella scheda di circolazione extracorporea relativa al de cuius";

VISTA la nota del 30 settembre 2014 con cui il titolare del trattamento, nel precisare che "nella cartella clinica è presente l´originale del "referto operatorio" di cui copia è presente nel relativo Registro di sala operatoria",  ha affermato che "tale documento è il solo richiesto dalla normativa vigente, mentre ulteriori descrizioni e precisazioni esistenti in cartella, relativi a precedenti interventi, sono delle aggiunte "facoltative" che l´operatore ha voluto inserire per meglio specificare l´intervento effettuato"; nella medesima nota la resistente ha inoltre affermato che "per quanto riguarda la presenza in cartella di fogli appartenenti ad altri pazienti, si tratta di un errore materiale che purtroppo si è verificato";

VISTA la nota datata 8 novembre 2014 dove la ricorrente, nel ribadire quanto sostenuto nelle memorie precedenti in ordine alla mancata consegna del documento "referto operatorio" del 21 marzo 2013, ha ulteriormente precisato come la presenza in cartella clinica di fogli contenenti dati riferiti a soggetti terzi non può essere "semplicisticamente liquidata come mero errore materiale" giacché trattasi di errori consistenti, tra l´altro, nella "trascrizione dell´esito degli emogasanalisi del paziente con ID n. XX nella scheda ECMO del de cuius avente ID n. YY", come risulta dalla documentazione prodotta in allegato;

RITENUTO che, alla stato della documentazione in atti, deve essere  dichiarato, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un sufficiente riscontro sia pure nel corso del procedimento ed avendo, in particolare, affermato con attestazioni della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che, per quanto riguarda il referto operatorio del 21 marzo 2014, "il foglio inviato, relativo all´intervento chirurgico eseguito nei confronti del de cuius il giorno 21.3.2013 in condizioni di assoluta urgenza è il "referto operatorio", cioè il documento contenente gli elementi previsti, con piena validità legale" e che "le ulteriori descrizioni e precisazioni esistenti in cartella, relativi a precedenti interventi, sono delle aggiunte "facoltative" che l´operatore ha voluto inserire per meglio specificare l´intervento effettuato";

RILEVATO che l´Autorità si riserva di approfondire con un autonomo procedimento il rispetto delle disposizioni in materia di adozione delle misure minime di sicurezza nella conservazione dei dati sanitari e, in particolare,  l´illiceità del trattamento dei dati personali svolto dalla controparte attraverso la comunicazione alla ricorrente di dati sensibili relativi a soggetti terzi;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di European Hospital S.p.A. nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti nella misura di 400 euro a carico di European Hospital S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ,con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 4 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
3721413
Data
04/12/14

Tipologie

Decisione su ricorso