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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Napoli - 11 dicembre 2014 [3735874]

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[doc. web n. 3735874]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Comune di Napoli - 11 dicembre 2014

Registro dei provvedimenti
n. 594 dell´11 dicembre 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

CONSIDERATO che l´Ufficio del Garante, a seguito della definizione di un procedimento amministrativo relativo a una segnalazione e a fronte di un´ulteriore attività istruttoria avviata di iniziativa dall´Ufficio, è stato accertato che il Comune di Napoli P.Iva: 01207650639, con sede in Napoli, piazza Municipio n. 1, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha pubblicato, sul sito web istituzionale, le graduatorie di I e II Fascia per supplenze nelle scuole dell´infanzia e negli asili nido del medesimo Comune, recanti informazioni personali degli aspiranti supplenti, idonee a rivelare lo stato di salute degli stessi e delle loro famiglie, determinando una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 22, comma 8, del d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale n. 23039/70663 del 17 settembre 2012 con cui è stata contestata al Comune di Napoli, in persona del legale appresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, con specifico riferimento all´art. 22, comma 8, informandolo della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge n. 689/1981, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo inviato ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con il quale il Comune di Napoli, evidenziando come a fronte della definizione del procedimento amministrativo della segnalazione si fosse provveduto tempestivamente "(…) a far rimuovere dal web il dato sanzionato (la graduatoria di II Fascia)", ha rilevato come "(…) il dato incriminato (la graduatoria di I Fascia) risultava ancora consultabile sul sito web istituzionale (…) per mero disguido tecnico (…)". Inoltre, "(…) si è ritenuto che la pubblicazione del dato relativo al possesso del titolo che dava diritto alla riserva, con la sola indicazione –invalidità civile; orfano di guerra; figlia di invalido per lavoro; etc.- omettendo qualsiasi indicazione della patologia sofferta e del grado di invalidità, fosse quantomeno di pari rango rispetto al diritto dei candidati di conoscere il motivo per cui veniva, all´atto dell´assegnazione di una supplenza annuale o temporanea, pretermesso rispetto a un altro candidato con un minore punteggio e una posizione deteriore in graduatoria". Del resto, ragione per la quale risultano essere stati rispettati i principi di cui all´art. 11, comma 1, lett. d) del Codice, "(…) gli stessi candidati, hanno indicato, nella domanda di partecipazione, il possesso dei citati titoli di preferenza nella piena consapevolezza (…) che tali dati sarebbero stati utilizzati per la formazione della graduatoria". Le considerazioni esposte, trovano conforto anche in numerosi orientamenti giurisprudenziali in materia di diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990;

VISTO il verbale di audizione delle parti redatto in data 3 dicembre 2012 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, nel quale il Comune ha sostanzialmente ribadito quanto argomentato negli scritti difensivi, sottolineando come "(…) al momento della segnalazione le Linee guida del 2007 dettate dal Garante per gli enti locali (punto 10.2) non era(no) così stringente(i) (…). Solo le Linee guida intervenute successivamente (anno 2011) hanno individuato dei criteri più dettagliati (…)";

CONSIDERATO che le argomentazioni addotte non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento. Si rileva come il fatto di aver provveduto tempestivamente alla rimozione di almeno una parte delle graduatorie attraverso le quali si è sostanziata la diffusione di dati, anche di natura sensibile, oggetto di contestazione, non incide sulla sussistenza dell´illecito in argomento, rilevando, semmai, in ordine alla valutazione degli elementi di cui all´art. 11 della legge n. 689/1981 afferenti la quantificazione dell´importo della sanzione. Inoltre, si evidenzia come la disciplina scandita dall´art. 22, comma 8 del Codice, stabilisce il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute quali quelli che, pur non esplicitando la specifica patologia sofferta, si riferiscono all´"invalidità civile" ovvero all´essere "figlia di invalido per lavoro" (art. 22, comma 8); l´applicazione di tale disposizione non comporta alcuna valutazione in ordine al rango dei diritti vantati dagli aspiranti supplenti gli uni nei confronti degli altri e dei terzi nei confronti dei medesimi aspiranti supplenti. In ragione delle argomentazioni appena svolte, risulta inconferente anche quanto argomentato in ordine all´applicabilità, al caso che ci occupa, di quanto asserito dalla menzionata giurisprudenza della S.C. in materia di accesso agli atti di cui alla legge n. 241/1990. Si rileva, poi, come quanto rappresentato circa il fatto che "(…) le Linee guida del 2007 dettate dal Garante per gli enti locali (punto 10.2) (…) non era(no) così stringente(i) (…)", non sostanzia alcuno degli elementi costitutivi della disciplina sull´errore scusabile di cui all´art. 3 della legge n. 689/1981;

RILEVATO, pertanto, che il Comune di Napoli ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) e b) del Codice, causando, attraverso la pubblicazione , sul sito web istituzionale, delle graduatorie di I e II Fascia per supplenze nelle scuole dell´infanzia e negli asili nido del medesimo Comune, una diffusione di dati personali in violazione di quanto disposto dall´art. 22, comma 8, del Codice;

VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali l´art. 22, comma 8,  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

ORDINA

al Comune di Napoli P.Iva: 01207650639, con sede in Napoli, piazza Municipio n. 1, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Si avvisa che avverso il presente provvedimento, ai sensi dell´art. 152 del Codice, può essere proposta opposizione davanti al tribunale ordinario del luogo ove ha sede il titolare del trattamento entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento.

Roma, 11 dicembre 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia