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Provvedimento del 5 marzo 2015 [4006062]

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[doc. web n. 4006062]

Provvedimento del 5 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 138 del 5 marzo 20015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTE le istanze ex art. 7 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), datate 27 ottobre 2014 e 7 novembre 2014 inviate a Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con le quali Paolo Melideo, ex dipendente di tale banca e parte in numerosi giudizi in corso dinanzi all´autorità giudiziaria nei confronti della stessa, ha chiesto di accedere ai dati personali che lo riguardano contenuti in tre gruppi di documenti: a) nelle delibere con le quali il legale rappresentante pro tempore della banca delegò i propri procuratori (avv. Giuseppe Pace nel 1999, avv. Ludovico Guarini nel 2000, avv. Giovanni Granata nel 1997, avv. Giuseppe Gialloreto e avv. Supino) a rappresentare e difendere l´istituto nei tentativi di conciliazione promossi dal ricorrente dinanzi alla Direzione Provinciale del lavoro di Chieti nel 1999 e 2000, dinanzi alla Commissione tributaria regionale de l´Aquila nel 1997 nonché in numerosi procedimenti dinanzi all´Autorità; b) in due delibere con le quali il titolare del trattamento autorizzò la notificazione della contestazione di addebiti nei suoi confronti il 16 maggio 2000 e il 14 giugno 2004; c) nella nota redatta dall´avv. Supino in data 8 luglio 2011 e nelle note del "15 settembre 2004 e del 16 settembre 2004 attinenti al procedimento dinanzi al Garante Privacy fascicolo n. 36111", nonché nei documenti di cui al fascicolo dell´Autorità n. 39904;

VISTO il ricorso presentato al Garante il 1° dicembre 2014 da Paolo Melideo nei confronti di Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. con il quale l´interessato ha ribadito le proprie richieste chiedendo anche di porre a carico dell´istituto di credito resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´Ufficio e, in particolare, la nota del 9 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 29 gennaio 2015 con cui è stata disposta ai sensi dell´art. 149 comma 7 del codice la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota trasmessa per fax il 16 febbraio 2015 con la quale il ricorrente ha ribadito integralmente le proprie richieste;

VISTE le note del 18, 24 e 25 febbraio 2015 con le quali l´istituto di credito resistente, rappresentato e difeso dall´avv. Vittorio Supino, nell´evidenziare come le richieste del ricorrente "vadano moltiplicandosi all´infinito, (…) ormai con cadenza quotidiana" riguardando  "solo e sempre gli stessi documenti (…) dimostrando in tal guisa di utilizzare lo strumento dell´interpello in maniera distorta, ha fornito copia della delibera del 26 marzo 1998 con cui fu dato mandato "all´avv. Ludovico Guarini a rappresentare e difendere Carichieti nel tentativo di conciliazione promosso dal ricorrente dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro di Chieti il 5 ottobre 2000" ed ha altresì dichiarato che "non è stata rinvenuta" la seguente documentazione: le delibere con cui fu dato mandato a rappresentare e difendere la Cassa all´avv. Giuseppe Pace (…) nel marzo 1999 e all´avv. Giovanni Granata dinanzi alla Commissione tributaria regionale de L´Aquila nel settembre 1997, nonché la delibera presupposta alla contestazione di addebiti del 16 maggio 2000; la resistente ha inoltre affermato che "non risulta che sia mai stata adottata alcuna determinazione in ordine all´affidamento di incarico all´avv. Gialloreto"; quanto invece alle richieste di cui al punto c) del ricorso in esame, la resistente, nell´affermare di avere trasmesso al ricorrente copia della memoria redatta dall´avv. Supino in data 15 settembre 2004 (nel procedimento dinanzi all´Autorità di cui al fascicolo n. 361111) e della nota del 16 settembre 2004 ("con il solo omissis relativo ad una valutazione di opportunità espressa dalla Cassa al suo difensore"), ha rappresentato che, per quanto attiene all´ulteriore nota dell´8 luglio 2011, la stessa non è nella disponibilità del titolare del trattamento ed in ogni caso "riguarda profili difensivi non ostensibili al richiedente e comunque sottratti all´accesso ai sensi dell´art. 8, comma 4 del Codice; Carichieti S.p.A. ha infine evidenziato l´impossibilità di fornire riscontro alle richieste del ricorrente di accedere ai dati contenuti nella documentazione di cui al fascicolo 39904 in quanto "trattasi di un fascicolo giacente presso la segreteria del Garante e non si comprende a quali documenti si faccia riferimento";

RILEVATO che la richiesta di accedere ai dati personali ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice –come evidenziato dal Garante con precedenti provvedimenti adottati nei confronti delle medesime parti– consente di ottenere, ai sensi dell´art. 10 del Codice, la comunicazione in forma intelligibile dei soli dati personali effettivamente detenuti dal titolare del trattamento, estrapolati dai documenti che li contengono; rilevato inoltre che l´esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall´art. 8 comma 4 del medesimo Codice, l´indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo eventualmente espresse in sede di consulenza;

RILEVATO che, allo stato della documentazione in atti, tenuto conto anche della situazione contenziosa particolarmente complessa tra le parti di cui ai numerosi procedimenti instaurati tra le stesse dinanzi a questa Autorità nonché della reiterata riproposizione di istanze di accesso formulate ormai in modo evidentemente strumentale e con riferimento a volte, a profili non riconducibili all´ambito della protezione dei dati personali, la resistente ha fornito un riscontro idoneo avendo la stessa, con riferimento ai dati personali oggetto dei due interpelli preventivi: 1) comunicato i dati relativi al ricorrente attualmente detenuti, molti dei quali peraltro già forniti in occasione di precedenti istanze di accesso ai dati e ricorsi, oppure già in suo possesso in quanto oggetto di richieste di accesso, formulate ai sensi della legge n. 241/1990, agli atti contenuti nei fascicoli di questa Autorità; 2) affermato di non detenerne altri, in quanto alcuni documenti di cui agli interpelli citati non sono stati rinvenuti nei propri archivi; 3) omesso, in alcuni casi, correttamente e nel rispetto delle disposizioni di cui alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, informazioni concernenti l´indicazione di condotte da tenersi relative a situazioni contenziose che interessano il ricorrente;

RITENUTO, alla luce di ciò, che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce della peculiarità della vicenda;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 5 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
BIANCHI CLERICI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA