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Provvedimento del 12 marzo 2015 [4015454]

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[doc. web n. 4015454]

Provvedimento del 12 marzo 2015

Registro dei provvedimenti
n. 154 del 12 marzo 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 5 dicembre 2014 da XY, rappresentato e difeso dall´avv. Carlo Piana, nei confronti di Microsoft Corporation e Microsoft S.r.l., in qualità di gestori del motore di ricerca "Bing", con il quale il ricorrente, reiterando parte delle richieste avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 d.lgs.n.196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto, con riguardo "al trattamento dei suoi dati personali attraverso i servizi "Completamento automatico" e "Ricerche correlate"", di conoscere la logica applicata al trattamento, l´identità del soggetto eventualmente designato dal titolare del trattamento come rappresentante ai sensi dell´art. 5 del Codice, nonché la cancellazione del suo nome e cognome "detenuto e trattato dalle Resistenti/Titolari in relazione ai servizi di "Completamento automatico" e "Ricerche correlate"" o la rimozione "dell´accostamento del nome del sig. XY alle parole "plagio" e "setta" nei suggerimenti al pubblico e nei risultati delle interfacce dei servizi di ricerca di Microsoft Bing"; il ricorrente ha inoltre chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota dell´11 dicembre 2014 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato la società resistente a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 2 febbraio 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 22 dicembre 2014 con cui Microsoft S.r.l. ha fornito riscontro alle richieste dell´interessato, dichiarando che si sarebbe adoperata al fine di garantire la rimozione delle correlazioni contestate dal ricorrente;

VISTA la nota dell´11 febbraio 2015 con cui il ricorrente ha ribadito le proprie richieste;

VISTA la nota del 3 marzo 2015 con cui la resistente, rappresentata e difesa nel presente procedimento dall´avv. Simone Gambuto, ha dichiarato di aver "provveduto alla rimozione spontanea dell´associazione del nominativo del signor XY (e della YY omonima) con i termini citati in ricorso dalle funzioni di "completamento automatico" e "ricerche correlate"", ribadendo che questi ultimi servizi "funzionano attraverso un algoritmo matematico che si basa sull´analisi statistica delle ricerche effettuate dagli utenti del motore di ricerca Bing, di conseguenza l´associazione di determinati termini suggeriti dal software dipende esclusivamente dal tipo di ricerche (queries) effettuate dagli altri utenti e non ha un contenuto editoriale" e che pertanto "non ha alcun diritto di accedere né di rimuovere contenuti inseriti da terzi nei propri siti web (…), né può compiere un controllo sistematico sugli abbinamenti eventualmente producibili dall´algoritmo di gestione del software "completamento automatico" e "ricerche correlate"";

RILEVATO, alla luce della documentazione in atti, di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso avendo la resistente aderito spontaneamente alle richieste dell´interessato nel corso del procedimento;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento, alla luce anche dei dubbi esistenti in ordine alla reale conoscenza  dell´interpello preventivo da parte della resistente;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) dichiara compensate le spese del procedimento fra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 marzo 2015

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
IANNINI

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA