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Provvedimento del 21 maggio 2015 [4206165]

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[doc. web n. 4206165]

Provvedimento del 21 maggio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 311 del 21 maggio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato al Garante in data 13 febbraio 2015 nei confronti di Ceva Logistics Italia S.r.l. con cui XY, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico, Francesco ed Ernesto Cirillo, già dipendente della predetta società presso la quale è transitato a seguito di cessione di un ramo d´azienda di Telecom Italia S.p.A., non ritenendo soddisfacente il riscontro ottenuto, ha ribadito le istanze previamente avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 d. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali(di seguito "Codice"), volte ad avere conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano e ad ottenere la loro  comunicazione in forma intellegibile, a conoscerne l´origine, le finalità, le modalità e la logica applicata al trattamento, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, nonché i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati, con particolare riguardo ai dati inseriti nella "cartella dipendente" dopo l´ottobre 2007 e a quelli contenuti nella comunicazione dallo stesso inviata tramite comunicazione A.R. il 10 dicembre 2013; il ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 18 febbraio 2015 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 comma 1 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato, nonché la nota del 13 aprile 2015 con cui, ai sensi dell´art. 149 comma 7 del Codice, è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota del 3 marzo 2015 con la quale la resistente, nell´integrare i riscontri precedentemente forniti all´interessato, ha affermato che il "contenuto della raccomandata del 10 dicembre 2013 con cui il ricorrente ha esercitato il suo diritto di opzione ex art. 18 S.L. è stato comunicato agli uffici dell´amministrazione del personale per gli adempimenti di competenza, nonché all´avv. (…), essendo pendente contenzioso tra la scrivente e il ricorrente nonché trattative volte alla chiusura del medesimo";

VISTA la nota del 13 marzo 2015 con la quale il ricorrente ha dichiarato di essere soddisfatto del riscontro ottenuto a condizione che la resistente confermi che l´avvocato in questione utilizzi le informazioni contenute nella raccomandata del 10 dicembre 2013 "solo ed esclusivamente nell´ambito dei contenziosi pendenti";

VISTA la nota del 24 marzo 2015 con cui la società resistente ha dichiarato che l´avvocato (…) ha confermato di "avere utilizzato tutte le informazioni ricevute in ordine alla posizione del Sig. XY esclusivamente nell´ambito del contenzioso intercorrente tra le parti";

VISTA la nota del 1° aprile 2015 con cui il ricorrente, nel prendere atto delle affermazioni della controparte, si è dichiarato soddisfatto del riscontro ottenuto;

RITENUTO di dover dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149 comma 2 del Codice, avendo il titolare del trattamento fornito adeguato riscontro, sia prima che nel corso del procedimento affermando (con dichiarazione della cui veridicità l´autore risponde ai sensi dell´art. 168 del Codice: "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") che i dati contenuti nella comunicazione del 10 dicembre 2013 sono trattati esclusivamente nell´ambito del contenzioso pendente con l´interessato e che gli stessi sono stati comunicati all´avvocato incaricato della trattativa per la chiusura del contenzioso medesimo;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell´ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l´ammontare delle spese e dei diritti inerenti all´odierno ricorso nella misura di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Ceva Logistics Italia S.r.l. nella misura di euro 200, previa compensazione della residua parte;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice ;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

1) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

2) determina nella misura forfettaria di euro 500 l´ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, nella misura di 200 euro, a carico di Ceva Logistics Italia S.r.l., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa tra le parti la residua porzione delle spese.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia