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Sistema di videosorveglianza presso lo Stadio Olimpico. Verifica preliminare - 28 luglio 2016 [5386852]

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[doc. web n. 5386852]

Sistema di videosorveglianza presso lo Stadio Olimpico. Verifica preliminare - 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 338 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

1.  La richiesta di verifica preliminare

Il Ministero dell´interno-Questura di Roma ha presentato una richiesta di verifica preliminare ai sensi dell´art. 17 del Codice  in ordine a un sistema di videosorveglianza che si intende installare  presso lo Stadio Olimpico, provvisto di una funzione di riconoscimento facciale, che fornisce le immagini degli spettatori abbinate automaticamente al nominativo della persona quale risulta dal sistema di controllo degli accessi ai tornelli e dal sistema di biglietteria (i dati anagrafici dell´acquirente sono richiesti al momento dell´emissione dei biglietti per assistere a partite di calcio).

L´istante ha, in particolare, rappresentato che si è registrata una netta recrudescenza degli episodi di violenza in occasione di manifestazione calcistiche a livello nazionale ed segnatamente a Roma, con numerosi casi di accoltellamenti, aggressioni, esposizioni di scritte offensive o vietate, episodi di violenza fisica tra tifoserie o nei confronti di appartenenti alle Forze dell´Ordine.

Tali fenomeni devianti hanno messo in luce che l´esistente sistema di videosorveglianza, sebbene consenta agevolmente una visione complessiva dei flussi di persone e degli spalti interni, risulta insufficiente per una identificazione dei singoli responsabili di comportamenti vietati, sicché sono necessarie efficaci modalità tecniche per giungere alla compiuta identificazione dei responsabili di disordini senza esporre a rischio l´incolumità degli operatori di polizia.

Infatti, nel caso di illeciti commessi all´interno di uno stadio, è necessario per il personale di polizia entrare nel settore dell´impianto sportivo tra migliaia di persone, raggiungere il responsabile e condurlo presso il posto di polizia per gli accertamenti previsti. In qualche caso, quando le condizioni ambientali non consentono tale modus operandi, i tifosi vengono "filtrati" all´uscita, rallentando le normali modalità di deflusso del pubblico, in modo da facilitare l´individuazione dei soggetti resisi responsabili di disordini all´interno dell´impianto sportivo.

Tale modalità di individuazione presenta notevoli profili di rischio, oltre agli inevitabili disagi per tutti gli spettatori coinvolti nell´operazione.

Per ovviare a tali problematiche, già da diversi anni il legislatore ha introdotto il c.d. arresto differito, con il quale si prevede che "quando non è possibile procedere immediatamente all´arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell´articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l´arresto sia compiuto non oltre il termine necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto" (art. 8, comma 1ter, della legge n. 401 del 1989).

Il ricorso all´istituto dell´arresto differito risulta però impossibile in tutti quei numerosi casi in cui dall´immagine "video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto" non si riesca a risalire alla reale identità del suo autore.

Per pervenire all´identificazione del responsabile di fatti illeciti video-documentati, previ contatti con l´Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive, il C.O.N.I. (Ente proprietario dello Stadio Olimpico) e le società calcistiche A.S. Roma e S.S. Lazio, è stato progettato il sistema di telecamere  volto a individuare nominativamente l´autore di fatti illeciti e procedere al c.d. arresto differito.

Infatti, il software che si intende utilizzare consente di effettuare il riconoscimento degli interessati tramite il confronto delle immagini acquisite al momento del transito nei tornelli di accesso (che a loro volta sono abbinate automaticamente al nominativo riportato sul biglietto) con quelle riprese all´interno dello Stadio durante gli eventi sportivi, in modo da risalire alla reale identità dell´autore di eventuali condotte delittuose.

Il sistema verrebbe utilizzato per le ipotesi di reato previste dall´art. 6 della legge  n. 401/1989 e successive modifiche, in quanto, rappresenta la Questura, per tali reati "il Legislatore ha ritenuto necessario prevedere il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive (DASPO) – misura di prevenzione che prevede una limitazione alla libertà personale, di competenza del Questore – in ragione di una riconosciuta ed elevata pericolosità sociale, collegata a una tipologia di comportamenti di particolare gravità nel contesto dello Stadio".

Di seguito alla richiesta si è svolta un´istruttoria nel corso della quale sono state messe a punto, sulla base delle indicazioni fornite dal Garante, le misure di sicurezza del sistema.

La presente deliberazione è resa in esito alla verifica preliminare svolta sul sistema ai sensi dell´art. 17 del Codice, come di seguito più diffusamente descritto.

2. Le modalità di funzionamento del sistema

La Questura ha rappresentato che gli impianti tecnologici in argomento osservano i dettami previsti dal Decreto del Ministro dell´Interno 6 giugno 2005 in materia di videosorveglianza negli impianti sportivi; i dati e le immagini vengono custoditi nei server installati in ambienti riservati e protetti presso lo stadio Olimpico e non sono trasmessi all´esterno per via telematica; ai dati stessi accede personale di polizia per finalità di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, avvalendosi di tecnici incaricati delle Società che, per conto del C.O.N.I., curano la gestione e la manutenzione degli apparati tecnologici di videosorveglianza. I dati relativi alle immagini acquisite ed abbinate ai nominativi si cancellano automaticamente trascorsi sette giorni come avviene per quelli raccolti con tutte le telecamere già esistenti.

Più in dettaglio, CONI Servizi, gestore dell´impianto sportivo, per le questioni attinenti alle problematiche in argomento, si avvale attualmente delle seguenti aziende:

• ELECTRON ITALIA, incaricata della implementazione del sistema di videosorveglianza e del sistema di controllo accessi tramite smart card;

• VITROCISET, incaricata della manutenzione dei sistemi informativi;

• TV SERVICE srl, istituto di vigilanza da cui dipendono Guardie Particolari Giurate, che detiene in via esclusiva tutte le chiavi per l´accesso agli ambienti di seguito descritti ed aggiorna un registro del loro utilizzo. Le chiavi non vengono mai consegnate ad altri soggetti, ma le Guardie Particolari Giurate aprono gli ambienti a richiesta di persone determinate ad autorizzate.

Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell´Interno, in persona del Questore di Roma pro tempore (artt. 4, comma 1, lett. f, e 28 del Codice).

Responsabile del trattamento (artt. 4, comma 1, lett. g, e 29 del Codice) è il Funzionario di Polizia nominato dal Questore di Roma quale coordinatore del Gruppo Operativo Sicurezza di cui all´art. 19-ter del D.M. 18 marzo 1996 (recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l´esercizio degli impianti sportivi", come modificato dal D.M. 6 giugno 2005, incarico normalmente rivestito dal Dirigente del Commissariato di P.S. "Prati", territorialmente competente per la zona dello Stadio Olimpico).

La protezione fisica dei server è assicurata dalla loro ubicazione in una sala dedicata, chiusa da serratura e sistema di accesso con smart card, e dotata di sistema di allarme.

Il sistema prevede due client destinati alla consultazione dei dati, ubicati nell´ambiente denominato "skybox numero 5" in posizione adiacente alla sala GOS (Gruppo operativo sicurezza, di cui al Decreto Ministero dell´interno 06/06/2005, recante "Modifiche ed integrazioni al D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l´esercizio degli impianti sportivi" (in G.U. 30 giugno 2005, n. 150). Detto skybox è protetto da una serratura con chiave e a breve vi sarà installato lo stesso sistema di accesso tramite smart card presente nella adiacente sala server.

All´interno della sala GOS è ubicata inoltre una postazione di manutenzione, utilizzata dai tecnici della ditta VITROCISET in occasione di eventi sportivi, dalla quale è possibile effettuare la preliminare verifica di funzionalità di tutto il sistema di videosorveglianza, compreso quello installato ai tornelli, e la visualizzazione istantanea dei dati di transito. Da detta postazione non è possibile la estrazione o la visualizzazione dei dati memorizzati.

Il sistema di ripresa si compone di circa sessanta telecamere distribuite all´interno e all´esterno dello stadio, connesse con cablaggio video standard su cavi coassiali ai concentratori per l´acquisizione delle immagini ubicati nella sala server. Un ristretto numero di telecamere, utilizzate all´interno dello stadio e dotate di capacità di ripresa ad alta risoluzione, è orientato verso i settori più critici dal punto di vista dell´ordine pubblico, e consente di acquisire immagini suscettibili di elaborazione e confronto automatico con le immagini campione raccolte al momento del transito attraverso i tornelli di ingresso.

Il sistema di controllo con smart card utilizzato per l´accesso ai locali alimenta un registro elettronico degli accessi effettuati nei diversi ambienti dove ne è previsto l´utilizzo.

La descritta sala server e la postazione di manutenzione sono a loro volta ubicate all´interno della sala GOS, protetta da serratura a chiave e dal sistema di accesso tramite smart card.

La protezione logica dei dati è assicurata - per tutti gli apparati sopra descritti - da un doppio controllo di accesso tramite ordinarie credenziali (Userid e Password): il primo per l´accesso al sistema, il secondo per l´accesso all´applicativo. A richiesta, è possibile adottare meccanismi di strong authentication. Sono inoltre presenti funzionalità di auditing per verificare il corretto utilizzo del sistema da parte degli operatori abilitati. Le credenziali di accesso, previa individuazione del profilo dell´utente ed autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento dei dati, vengono fisicamente fornite dai responsabili della manutenzione dell´azienda VITROCISET. Le credenziali per l´accesso agli applicativi determinano lo specifico profilo dell´operatore ed i singoli privilegi di accesso. Le persone fisiche autorizzate alla consultazione delle "schede transiti" sono individuate con specifico provvedimento da parte del Responsabile del trattamento dei dati, nell´ambito del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in forza alla Squadra Informativa del Commissariato "Prati" o alla DIGOS.

Tutte le operazioni effettuate accedendo agli applicativi sono tracciate da un sistema di log che opera sia in accesso ai server che ai client. I file di log vengono conservati sul server e la loro visualizzazione è consentita solo al Funzionario di Polizia responsabile del trattamento, mentre la loro cancellazione è completamente inibita.

Il collegamento tra le diverse apparecchiature con i server e tra questi ed i client è assicurato da una VLAN realizzata sulla esistente infrastruttura di rete dedicata alla videosorveglianza ma completamente compartimentata e protetta da firewall, con protocolli di trasmissione dei dati HTTPS su SSL. I responsabili della manutenzione dipendenti della VITROCISET, accedono alla sala GOS, alla sala server ed allo skybox numero 5 sempre accompagnati da personale di polizia. Appositi cartelli informano che l´area è sottoposta a videosorveglianza.

OSSERVA

Il trattamento di dati personali effettuato tramite il predetto sistema di videoripresa appare finalizzato alla tutela dell´ordine e della sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e repressione dei reati e, come tale, rientra nella previsione di cui all´art. 53, comma 1, del Codice.

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, se, pertanto, tale trattamento risulterà specificamente previsto da una disposizione di legge o di regolamento, e sarà altresì indicato nel d.m. del Ministro dell´interno di cui al successivo comma 3, non saranno ad esso applicabili le disposizioni di cui agli artt. 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45 e di cui agli artt. da 145 a 151 del Codice.

Ove invece il Ministero rileverà che il trattamento in questione non risulta previsto da alcuna disposizione normativa o di regolamento, dovrà conseguentemente garantire l´applicazione anche delle sopra indicate disposizioni codicistiche.

Il sistema di videosorveglianza dotato della funzionalità di riconoscimento facciale che si intende installare presso lo Stadio Olimpico deve essere valutato alla luce dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza stabiliti dal Codice (artt. 3 e 11 del Codice), a loro volta fondati sull´art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea, nonché sull´ art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali.

Si ritiene che, allo stato degli elementi acquisiti in atti, il sistema di videosorveglianza così come descritto pur comportando, in concreto, un´ingerenza nella sfera di autodeterminazione degli interessati e, conseguentemente, sui loro comportamenti, non arrechi comunque un pregiudizio rilevante per gli individui. Il sistema che si intende installare, infatti, trova giustificazione nelle dichiarate finalità perseguite dal Ministero dell´interno-Questura di Roma, vale a dire nell´esigenza di identificare tempestivamente gli autori di gravi episodi di violenza per i quali è anche previsto il  divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) - a prescindere dalle ipotesi di arresto differito, non risultando al momento prorogata la suddetta norma che lo disciplina, la cui efficacia è cessata il 30 giugno 2016 -, nel difficile contesto della gestione dell´ordine pubblico allo Stadio Olimpico.

Si tratta però di dati il cui corretto utilizzo è necessario al fine di evitare rischi per i diritti e le libertà fondamentali  degli interessati, vista la natura delle informazioni raccolte e le modalità di trattamento, sicché esso deve essere ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti prescritti da questa Autorità nell´ambito della presente verifica preliminare all´inizio del trattamento, ai sensi dell´art. 17 del Codice, disposizione che si applica anche ai trattamenti effettuati dalle forze di polizia.

Infatti, la procedura di riconoscimento delle immagini tramite confronto tra quelle riprese all´interno dello stadio durante gli eventi sportivi e quelle acquisite al momento del transito nei tornelli di accesso, che fungono da campione di riferimento, configura un trattamento di dati biometrici che non è compreso nella casistica dei trattamenti esclusi da obbligo di verifica preliminare ai sensi del Provvedimento generale del Garante 12 novembre 2014 sul riconoscimento biometrico e sulla firma grafometrica (in G.U. n. 280 del 2 dicembre 2014, doc. web n. 3556992; v. anche il Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010, in G.U.  n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680, par. 3.2.1., che individua in quali casi i trattamenti di dati personali nell´ambito di una attività di videosorveglianza devono essere sottoposti a verifica preliminare).

Nell´ambito dell´attività istruttoria, l´impianto tecnologico descritto nella richiesta di verifica preliminare è stato oggetto di visita conoscitiva condotta dall´Ufficio con personale della Polizia di Stato all´interno dello Stadio Olimpico, alla presenza di tecnici delle società che curano i servizi informatici e che hanno realizzato la piattaforma software di videosorveglianza.

Detta visita ha consentito di rilevare il livello di sicurezza garantito dalle misure di protezione e sorveglianza poste in essere, che appare adeguato in relazione alle specifiche finalità perseguite nel caso di specie, nonché ai possibili rischi cui possono essere esposti gli interessati in ragione della peculiarità del trattamento, salve le prescrizioni di seguito formulate,.

Il sistema presuppone che sia verificato – nelle forme opportune - che ciascuno acceda ai tornelli con il proprio biglietto nominativo, per assicurare la corrispondenza tra l´identità della persona indicata dal biglietto e quella ripresa dal sistema mentre accede tramite il tornello.

La rete informatica a supporto delle funzionalità più sofisticate della piattaforma è separata dalla rete dello stadio e non ha punti di connessione con altre reti esterne, anche se connessioni punto-punto con uffici di polizia, attualmente non previste, sono realizzabili con semplici interventi tecnologici.

La rete di trasporto dei segnali video è basata su cablaggio in cavo coassiale dal punto di ripresa al sistema di acquisizione centrale.
I tempi di conservazione delle immagini, previsti in sette giorni, appaiono congrui alla finalità di sicurezza perseguita.

Ciò considerato, si ritiene necessario prescrivere al Ministero dell´interno-Questura di Roma, ai sensi dell´art. 17 del Codice, l´adozione di ulteriori cautele, in ragione delle finalità perseguite e delle caratteristiche del sistema.

TUTTO CIO´ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell´art. 17 del Codice accoglie la richiesta di verifica preliminare presentata dal Ministero dell´interno-Questura di Roma e consente l´implementazione, presso lo Stadio Olimpico, del sistema di videosorveglianza dotato della funzionalità di riconoscimento facciale nelle forme e nei limiti di cui in motivazione, prescrivendo al medesimo Dicastero che:

a) il sistema sia utilizzato direttamente ed esclusivamente da operatori appartenenti alle forze di polizia, all´esclusivo fine di prevenzione, accertamento e repressione delle condotte per le quali è previsto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ovvero di più gravi reati;

b) le società delle quali si avvale il gestore dell´impianto siano designate responsabili del trattamento (art. 29 del Codice), fermo restando come le persone fisiche che trattano materialmente i dati, in particolare coloro che accedono al sistema per operazioni di manutenzione, devono essere designate incaricate del trattamento e devono essere loro impartite le necessarie istruzioni (art. 30 del Codice);

c) la protezione logica delle immagini sia assicurata da meccanismi di strong authentication.

Qualora il Ministero dell´interno intenda collocare, per le finalità di cui sopra, impianti analoghi in altri stadi calcistici, non sarà necessario ricorrere ad una nuova verifica preliminare.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia