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Provvedimento del 16 febbraio 2017 [6260905]

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[doc. web n. 6260905]

Provvedimento del 16 febbraio 2017

Registro dei provvedimenti
n. 69 del 16 febbraio 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso presentato in data 22 novembre 2016 da XY nei confronti di ENI S.p.A., con il quale l´interessato, ribadendo le istanze avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), ha chiesto di accedere ai propri dati al fine di ottenere:

- l´origine dei dati relativi al proprio indirizzo di posta elettronica, le finalità e le modalità, nonché la logica applicata al trattamento;

- gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possano essere comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di responsabili e  di incaricati del trattamento;

- l´accoglimento dell´opposizione al trattamento dei propri dati per finalità di marketing e per l´invio di qualsiasi comunicazione;

- la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il presente procedimento;

CONSIDERATO che il ricorrente ha, in particolare, rappresentato di avere ricevuto in data 2 novembre 2016, sulla propria casella di posta elettronica una comunicazione promozionale proveniente da un indirizzo mail presumibilmente riconducibile alla società ENI S.p.A., pur non avendo mai prestato il proprio consenso al trattamento per finalità di marketing, e di non aver ottenuto, inoltre, alcun riscontro da parte della resistente alle istanze avanzate ai sensi dell´art. 7 del Codice, in data 3 novembre 2016;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 6 dicembre 2016 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell´interessato; nonché la nota del 17 gennaio 2017 con cui è stata disposta, ai sensi dell´art. 149, comma 7, del medesimo Codice, la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la comunicazione del 12 gennaio 2017 con la quale la società resistente ha rappresentato di:

- avere ricevuto e preso in carico la citata istanza inviata dal ricorrente il 3 novembre 2016, ma che un problema tecnico registrato sulla propria PEC ha impedito che il relativo riscontro, fosse ricevuto dal ricorrente;

- avere acquisito i dati del ricorrente in occasione della sottoscrizione da parte di quest´ultimo, del programma You&Eni in data 15 febbraio 2010, con rilascio anche del relativo consenso al trattamento dei dati per iniziative promozionali e fornendo quale contatto "la propria mail (modificata con un successivo accesso, il 31 dicembre 2012) ed il proprio numero di telefono fisso (poi sostituito dal numero di cellulare con un successivo accesso, sempre il 31 dicembre 2012)";

- avere provveduto, già in data 4 novembre 2016, a seguito della richiesta avanzata dal ricorrente, a inserire il diniego a ricevere messaggi promozionali, dandone comunicazione anche a società terze contrattualizzate da Eni;

VISTA la nota del 17 gennaio 2017 con la quale il ricorrente, nel ribadire il mancato riscontro alle istanze presentate, ha, altresì, dichiarato di non avere mai fornito il consenso espresso alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del titolare e, pertanto, ha chiesto alla stessa resistente di esibire la relativa documentazione;

VISTA la nota del 10 febbraio 2017 con la quale la resistente, nello spiegare le modalità con cui viene acquisito il consenso, ha inviato i record estratti dai propri sistemi dai quali risulta "l´interesse […del ricorrente] alla ricezione di materiale pubblicitario da parte di Eni" ed ha altresì evidenziato che lo stesso ricorrente in data 25 luglio 2015 ha aderito "al nuovo programma You&Eni", circostanza anche questa risultante dai record prodotti;

VISTO che con nota del 10 febbraio 2017 il ricorrente ha contestato quanto rappresentato dalla resistente;

RITENUTO di dover dichiarare, ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, non luogo a provvedere sul ricorso, avendo il titolare del trattamento fornito, sia pure nel corso del procedimento, un riscontro sufficiente con dichiarazioni di cui lo stesso risponde anche ai sensi dell´art. 168 del Codice ("falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante");

VISTE le decisioni dell´Autorità del 15 gennaio e del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti per i ricorsi e ritenuto congruo, nel caso di specie, quantificare detto importo nella misura di euro 500,00, da addebitarsi per euro 200,00 a carico di ENI S.p.A. in considerazione degli adempimenti connessi alla presentazione del ricorso, compensando la restante parte per giusti motivi e, in particolare, in considerazione della tempestività ed esaustività del riscontro fornito dal titolare nel corso del procedimento;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina l´ammontare delle spese del presente procedimento nella misura forfettaria di euro 500,00, di cui euro 200,00 da addebitarsi al titolare del trattamento, che dovrà liquidarli direttamente a favore del ricorrente; compensa la restante parte per giusti motivi.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia