g-docweb-display Portlet

Parere su uno schema di regolamento per il funzionamento del Registro tumori, istituito dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano - 29 marzo 2018 [8983322]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 8983322]

Parere su uno schema di regolamento per il funzionamento del Registro tumori, istituito dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano - 29 marzo 2018

Registro dei provvedimenti
n. 178 del 29 marzo 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice);

Vista la richiesta di parere della Provincia Autonoma di Bolzano su uno schema di regolamento recante “Norme per il funzionamento del Registro dei Tumori dell’Alto Adige, istituito con Legge provinciale n. 7 del 5 marzo 2001 «Riordinamento del servizio sanitario provinciale e successive modifiche e integrazioni»” (nota del 20 marzo 2018);

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

La Provincia Autonoma di Bolzano ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di regolamento per il funzionamento del Registro tumori, istituito dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7 del 5 marzo 2001.

Il provvedimento è volto a dare esecuzione alle disposizioni della legge provinciale  sopra citata che ha istituito, tra gli altri, il citato Registro, il quale raccoglie dati relativi a persone affette da neoplasie a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;  le attività previste per realizzare il Registro rientrano tra quelle istituzionalmente demandate all’osservatorio epidemiologico provinciale (art. 31-bis, comma 5, legge provinciale n. 7/2001).

Nello specifico, la predetta legge provinciale rinvia ad un regolamento d’esecuzione, adottato “su conforme parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 20 e 154, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”, l'individuazione dei tipi di dati sensibili, delle operazioni eseguibili e delle specifiche finalità perseguite dal Registro, nonché dei soggetti che possono avervi accesso e delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati, precisando in ogni caso che “il trattamento dei dati utilizzati per la realizzazione dei registri deve in ogni caso informarsi ai principi di necessità, pertinenza , completezza e non eccedenza di cui agli articoli 3, 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196” (art. 31-bis, commi 3 e 4, legge provinciale n. 7/2001).

Considerato che il trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici è consentito solo se espressamente previsto da un atto normativo (legislativo o regolamentare) nel quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili, nonché le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite (art. 20 del Codice), lo schema di regolamento in esame è stato trasmesso al Garante per l'acquisizione del parere di competenza (v. artt. 20, comma 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice).

Il predetto schema si compone di quattordici articoli e di un allegato recante il “Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza per il funzionamento del Registro Tumori-Provincia Autonoma di Bolzano” (allegato A), che ne forma parte integrante. Con tale provvedimento vengono disciplinate le modalità di funzionamento del Registro, nonché le garanzie a tutela della riservatezza degli individui i cui dati personali e sensibili sono contenuti nello stesso.

In particolare, lo schema individua, nell’ambito delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui agli artt. 85, comma 1, lett. b) e 98, comma 1, lett. c) del Codice, gli specifici scopi perseguiti (artt. 2 e 3), i tipi di dati sensibili trattati (art. 8), le operazioni eseguibili, le fonti che implementano il Registro (art. 9), nonché l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati ivi contenuti (art. 10).

Nell’art. 5, viene specificato che il titolare del trattamento è l’”Azienda sanitaria della provincia Autonoma di Bolzano”, che si avvale della collaborazione e del supporto dell’Osservatorio epidemiologico provinciale, insediato presso la ripartizione provinciale della salute (art. 5).

Specifiche disposizioni sono dedicate all'obbligo di rendere l'informativa agli interessati, prevedendo che questa sia fornita per il tramite “dei componenti del sistema sanitario provinciale, (…), anche per consentire agli stessi l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7” del Codice (art. 4).

Lo schema, inoltre, prevede una serie di misure organizzative e tecniche di sicurezza, che sono indicate nel dettaglio nel disciplinare Tecnico contenuto nell’allegato A), evidenziando, in particolare, l'uso di tecniche di pseudonimizzazione e di appositi codici indentificativi e la conservazione separata dei dati anagrafici da quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (artt. 11 e 12).

OSSERVA

Il parere è reso su una versione aggiornata dello schema di regolamento che tiene conto di alcune osservazioni formulate dall'Ufficio del Garante alla Provincia Autonoma di Bolzano, all'esito di riunioni e contatti informali.

Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, i seguenti aspetti: 

- la corretta designazione dell’Osservatorio epidemiologico provinciale quale responsabile del trattamento dei dati personali (art. 29);

- il richiamo al principio di indispensabilità previsto per il trattamento dei dati sensibili (art. 22 del Codice);

- l’individuazione della periodicità con la quale il titolare del trattamento del Registro raccoglie i dati dall’archivio regionale delle schede di dimissioni ospedaliere della Provincia.

Si fa inoltre presente che, a partire dal 25 maggio 2018, sarà applicabile il Regolamento (UE) 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), il quale prevede, tra l’altro, che vengano fornite agli interessati talune informazioni supplementari sul trattamento dei dati personali rispetto a quelle previste dal Codice (artt. 13 e 14), detta specifiche disposizioni sul responsabile del trattamento (art. 28) e, nell’estendere l’obbligo di notifica delle violazioni di dati personali, ne ridefinisce in parte i termini e le condizioni (art. 33 e 34). In proposito, si sottolinea quindi l’esigenza di adeguare a tale nuovo quadro giuridico le pertinenti disposizioni dello schema, specie con riferimento al contenuto dell’informativa da rendere agli interessati (artt. 4 e 9, comma 1, dello schema), alla prospettata designazione dell’Osservatorio epidemiologico provinciale, quale responsabile del trattamento (art. 5, comma 2, dello schema), nonché alla comunicazione al Garante di eventuali data breach (punto 8.1 del disciplinare tecnico contenuto nell’allegato A).

Ciò premesso, sullo schema di regolamento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall’Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi degli artt. 20, commi 2, e 154, comma 1, lett. g) del Codice, esprime parere favorevole in ordine a uno schema di regolamento per il funzionamento del Registro tumori, istituito dalla legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 7 del 5 marzo, nei termini sopra descritti.

Roma, 29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia

Scheda

Doc-Web
8983322
Data
29/03/18

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante