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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Genova Car Sharing Srl - 15 febbraio 2018 [8990236]

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[doc. web n. 8990236]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Genova Car Sharing S.r.l. - 15 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 86 del 15 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 

RILEVATO che il Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, in esecuzione della richiesta di informazioni del Garante  n. 125/102969 del 7 gennaio 2016, formulata ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Codice”), ha svolto gli accertamenti, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, presso “Genova Car Sharing S.r.l.” (di seguito “la Società”) - società che effettua servizio di autonoleggio per il Comune di Genova -  con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 1/a, P.I. 01405760990  formalizzati nel verbale di operazioni compiute dei giorni 2 e 3 febbraio 2016 e diretti a verificare la liceità dei trattamenti di dati personali effettuati dalla Società;

VISTI gli atti dell’accertamento ispettivo; 

CONSIDERATO che, sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta nel corso degli accertamenti ispettivi, è risultato che:

- la prenotazione del veicolo, da parte del cliente, può avvenire attraverso il telefono, contattando il call center dedicato, oppure online, mediante il portale www.icsprenoto.it raggiungibile tramite il link “prenota” disponibile sul sito www.genovacarsharing.it; 

- la titolarità del trattamento dei dati personali dei clienti raccolti per lo svolgimento dell'attività sopra indicata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 4, primo comma, lettera f) e 28 del Codice è da individuarsi in capo alla Società; 

- la Società, per l’espletamento del servizio di car sharing, si avvale del partner tecnologico TRS – Tecnologie nelle Reti e nei Sistemi S.p.a. che, a tutte le altre aderenti al Consorzio dei Gestori Nazionali di Car Sharing fornisce licenze software, hardware di centro e di bordo e relativi servizi; in particolare, gestisce i portali www.icsprenoto.it e www.ilcarsharing.it e ha provveduto a dotare i veicoli della flotta della Società di computer di bordo  muniti di dispositivi di rilevazione GPRS; a tale proposito, la parte ha dichiarato che "mediante il portale www.ilcarsharing.it (…) (è possibile) individuare la posizione della vettura al momento della richiesta, sia che risulti ferma e, quindi, “libera” (inutilizzata) presso l'area di parcheggio Genova Car Sharing che in “corsa attiva” (impegnata)" (cfr. Verbale di operazioni compiute del 2 febbraio 2016, punto n. 4); 

- la Società "non ha effettuato la notificazione al Garante, prevista dall'articolo 37 del Codice, per i trattamenti di dati personali relativi alla rilevazione della posizione geografica delle vetture e all'utilizzo dell'App da parte dell'utente" (Cfr. Verbale di operazioni compiute del 3 febbraio 2016, punto n. 4);

- il testo dell’informativa fornita al cliente, ai sensi dell’art. 13 del Codice, al momento della raccolta dei suoi dati personali per l’attivazione dell’abbonamento (sia con il modulo cartaceo, nel caso di abbonamento presso l’Ufficio della Società, sia in calce al “form”, nel caso di abbonamento online) non contiene riferimenti riguardanti la finalità e le modalità del trattamento dei dati per la rilevazione della posizione geografica di persone o oggetti mediante rete di comunicazione elettronica;

- in calce al suddetto “form” di raccolta dati per l’attivazione dell’abbonamento online sono presenti due formule di acquisizione del consenso: la prima riferita alla sopra citata informativa sulla privacy con la possibilità di flaggare il box “acconsento” o “non acconsento”; la seconda, relativa alla finalità “iscriviti alla nostra newsletter” il cui box risulta preflaggato, con possibilità per l'utente di rimuovere il flag e proseguire, quindi, con la richiesta di attivazione dell’abbonamento, anche senza prestare il consenso all’iscrizione alla newsletter. Infatti, come dichiarato anche dalla parte, "(…) oltre alla raccolta dati per l'attivazione dell'abbonamento online e per la registrazione all'area riservata del sito internet (…) il sito web offre all'utente (anche non cliente) la possibilità di iscriversi alla newsletter di Genova Car Sharing S.r.l., pur non effettuando l'attivazione dell'abbonamento online" (Cfr. Verbale operazioni compiute del 3 febbraio 2016, punto n. 10); 

VISTO  il Verbale del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 15 del 26 febbraio 2016 con cui è stata contestata  a  “Genova Car Sharing S.r.l.” con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 1/a, P.I. 01405760990, la violazione amministrativa dell’ “Omessa o inidonea informativa all’interessato” di cui all’art. 161 del Codice, per la mancata indicazione di riferimenti alla finalità e alle modalità riguardanti la funzione di geolocalizzazione dei veicoli da noleggiare nel testo dell’informativa, da rilasciare ai clienti ai sensi dell’art. 13 del Codice, posta sia in calce al modello cartaceo “Contratto per l’abbonamento al servizio car sharing” sia in calce al “form” da compilare a cura dell’utente  nel caso di attivazione dell’abbonamento on line;

VISTO il Verbale del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 16 del 26 febbraio 2016 con cui è stata contestata  a  “Genova Car Sharing S.r.l.” con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 1/a, P.I. 01405760990, la violazione amministrativa dell’art. 162, comma 2-bis, per violazione delle disposizioni indicate nell’art. 167 del Codice e, specificamente, dell’art.23 del medesimo Codice per non aver acquisito il consenso della clientela liberamente e specificamente con riferimento al trattamento relativo all’iscrizione alla newsletter; 

VISTO il Verbale del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza n. 17 del 26 febbraio 2016 con cui è stata contestata  a  “Genova Car Sharing S.r.l.” con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 1/a, P.I. 01405760990, la violazione amministrativa dell’ “Omessa o incompleta notificazione” (art.163 del Codice) per il mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 1, lettera a) e 38 del Codice in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 

RILEVATO che dal rapporto predisposto dalla I Sezione del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, non risultano essere stati effettuati i pagamenti in misura ridotta;

VISTI  gli scritti difensivi datati 13 aprile 2016, formulati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e inviati a mezzo di posta elettronica certificata in data 15 aprile 2016, con riferimento  alle contestazioni di cui ai sopra citati Verbali n. 15 e n.17 del 26 febbraio 2016 con cui la Società:

a) in ordine alla contestazione di cui al Verbale n. 17/2016 – da cui ha inizio lo scritto difensivo in quanto la sussistenza o meno di un’attività di geolocalizzazione costituisce presupposto della violazione di cui al verbale n. 15 -  il legale di parte in relazione al mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante del trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica, ha inteso argomentare l’insussistenza di un’attività di geolocalizzazione rientrante nell’ambito applicativo degli artt. 37, comma 1, lett. a) e 38 del Codice.

Infatti, la Società ha sostenuto che "La trasmissione dei dati sulla posizione dell'auto al sistema centrale è necessaria per il funzionamento del servizio (prenotazione, prelievo e rilascio del mezzo) e non per la geolocalizzazione del mezzo, non essendo possibile seguire e/o ricostruire il tragitto effettuato dall'auto.  La localizzazione è infatti discontinua, attivata solo in determinati casi specifici (ovvero nel caso di rilascio del mezzo in una zona non preassegnata) o per motivi di sicurezza (come ad esempio in caso di furto del veicolo stesso) e non consente in alcun modo di tracciare il percorso né di estrarre i dati anagrafici dell'utilizzatore, ma solo di avere in un momento definito le coordinate geografiche del mezzo". E ancora "(…) Nel documento “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante del 23 aprile 2004” quanto ai dati relativi alla posizione geografica di persone ed oggetti (di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a) del d.lgs. 196/2003) si precisa che non devono essere notificati al Garante i trattamenti di dati personali che consentano solo una rilevazione non continuativa del passaggio o della presenza di persone o oggetti”. In tal senso, la parte ha addotto, altresì, a proprio discarico,  quanto già sostenuto dal Garante nella pronuncia "resa in data 24.02.2011, Registro dei provvedimenti n. 78 del 24.02. 2011"  è stata disposta "l'archiviazione del procedimento sanzionatorio in relazione all'articolo 37 del d.lgs. 196/2003 atteso che "il sistema di rilevazione degli accessi consente di individuare unicamente la posizione di un soggetto in un determinato momento storico senza quella continuità che appare necessaria affinché si determini l'obbligo di notificazione".

La parte ritiene applicabile " la suddetta motivazione" (...) anche nel caso di specie atteso che (...)  il sistema di localizzazione in uso presso Genova Car Sharing non consente di determinare in maniera continuativa la posizione geografica del cliente potendosi effettuare invece una rilevazione solo puntuale e momentanea della presenza sul territorio di una determinata auto (e non di una persona, come nel caso di cui alla suddetta pronuncia)". A fronte di ciò, a detta della Società "(…) Non pare dunque fosse necessario acquisire alcun consenso specifico, né procedere alla notifica al Garante del trattamento dei dati che indicano la posizione geografica(…)" .

b) in merito alla contestazione di cui al verbale n. 15/2016 relativa alla mancata indicazione,  nel testo dell’informativa, da rilasciare ai clienti ai sensi dell’art. 13 del Codice, di riferimenti alla finalità e alle modalità della funzione di geolocalizzazione, la Società ha rappresentato che, al momento dell'abbonamento, al cliente sono comunque consegnati il Regolamento e le Istruzioni Board Computer e, in quest’ultimo, a proposito delle “ (…) funzioni di rilascio del mezzo viene esplicitamente  indicata la caratteristica del sistema che prevede la georeferenziazione (…) Il cliente è, sin dal momento dell'iscrizione al servizio, pertanto, puntualmente informato sulla georeferenziazione delle vetture che intende utilizzare. (…) L'odierna esponente ha dunque ritenuto, in assoluta buona fede, di aver adempiuto ai propri doveri fornendo compiute informazioni ai propri Clienti sull'utilizzo del sistema GPRS e di non essere tenuta, né ad acquisire il consenso specifico al trattamento, né ad effettuare la notifica al Garante non trattando in effetti dati relativi alla localizzazione sul territorio dei clienti stessi. (…) Dovrà pertanto, quantomeno, ritenersi che nel caso di specie ricorra l'esimente della buona fede e dell'errore scusabile". 
A fronte di quanto sopra rappresentato, la Società richiede, in via principale, l’archiviazione degli atti in relazione ai verbali  di contestazione n. 15 e n. 17 del 26 febbraio 2016  e, in subordine, la riduzione della sanzione ai sensi dell’articolo 164-bis, comma 1, del Codice per la natura di interesse pubblico dell'attività svolta e per lo scarso rilievo economico della stessa; ai fini della determinazione dell’eventuale sanzione, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 689 del 1981, richiede di tener conto, altresì, delle effettive ridotte capacità economiche e patrimoniali dell’esponente; 
VISTO l’ulteriore scritto difensivo, anch’esso datato 13 aprile 2016, formulato ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689/1981 e inviato a mezzo posta elettronica certificata in data 15 aprile 2016, riferito alla contestazione di cui al sopra citato Verbale n. 16 del 26 febbraio 2016 riguardante la violazione dell’art. 23 del Codice (casella “preflaggata” per iscrizione alla newsletter - in calce al “form” di raccolta dati per l’abbonamento online - contrariamente al principio di libertà del consenso) nel quale il legale di parte prospetta che non era necessario acquisire alcun consenso da parte dei clienti della Società per l’iscrizione alla newsletter.

Ciò, in quanto adduce che l’invio della newsletter in questione rientri nei casi di esonero dalla richiesta di consenso previsti dal Codice e precisamente nell’ipotesi delineata dall’art. 24, lett. b), nonché nell’ipotesi contemplata dall’art. 130, comma 4. Infatti, in riferimento, rispettivamente, alle due prospettate ipotesi, espone che:

a) “ (…) Attraverso la newsletter, Genova Car Sharing si limita a informare il cliente su tutte le novità del servizio e sulle informazioni necessarie per la migliore operatività del servizio stesso, quali, ad esempio: aperture di nuovi parcheggi, lancio di nuove tariffe, inserimento in flotta di nuove vetture, promozioni. L’informativa periodica ai clienti mediante newsletter, pertanto, è da ritenersi come parte integrante del servizio reso all'utenza da Genova Car Sharing. Se è così, essendo la newsletter funzionale alla corretta esecuzione del contratto stipulato con Genova Car Sharing s.r.l., ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 24 del d.lgs. 196/2003, deve ritenersi che la scrivente fosse autorizzata al trattamento dei dati (relativamente all'invio della newsletter) anche in assenza del consenso appositamente prestato (consenso che comunque esiste) trattandosi di trattamento necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato”; 

b) inoltre, in considerazione degli indirizzi del Garante indicati nel documento “ Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam del 4 luglio 2013”  - sulla base dei quali “ (…) Per la sola posta elettronica (…) può ricorrere l’eccezione  del c.d. “soft spam”, di cui all'articolo 130, comma 4, in base al quale, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato. Ciò, però, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto di vendita e che l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso” -  “la newsletter spedita dall’esponente, ha esattamente la natura di “soft spam”, ai sensi dell'articolo 130, comma 4, d.lgs. 196/03, avendo funzione di vero e proprio strumento operativo e informativo per il corretto utilizzo del servizio”. 

Anche per tale contestazione,  relativa al verbale n.16/2016, a fronte di quanto sopra rappresentato, la Società richiede, in via principale, l’archiviazione degli atti e, in via subordinata, la riduzione della sanzione ai sensi dell’articolo 164-bis, comma 1, del Codice per la natura di interesse pubblico dell'attività svolta e per lo scarso rilievo economico della stessa; ai fini della determinazione dell’eventuale sanzione, anche ai sensi dell'articolo 11 della legge 689 del 1981, richiede di tener conto, altresì, delle effettive ridotte capacità economiche e patrimoniali dell’esponente; 

RITENUTO che le argomentazioni addotte dalla Società negli scritti difensivi sopra citati e rivolte a dimostrare l’infondatezza di quanto contestato con i verbali n. 15, 16 e 17 del 26 febbraio 2016 in ordine, rispettivamente, sia alla incompletezza della informativa, rilasciata ai clienti, per carenza di elementi riguardanti l’attività geolocalizzazione dei veicoli e degli utenti da parte della Società sia alla necessità di acquisire liberamente e specificamente il consenso per l’invio della newsletter sia, infine, alla sussistenza dell’attività di geolocalizzazione, risultano parzialmente idonee a determinare l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

Anzitutto, quanto asserito dal legale di parte in riferimento alla contestazione di cui al Verbale n. 17/2016 (mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione al Garante del trattamento di dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica), per cui “La localizzazione è (…) discontinua e (…) consente (…) solo di avere in un momento definito le coordinate geografiche del mezzo",  non esclude l’applicazione degli artt. 37 e 38 del Codice. Infatti, secondo il disposto dell’invocato provvedimento “Chiarimenti sui trattamenti da notificare al Garante” del 23 aprile 2004 [doc. web n. 993385], si evidenzia che, sulla base della prescrizione per cui la “localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche (…)”, si ritiene sussistente il requisito della “continuità” ogniqualvolta il  titolare del trattamento sia in grado di conoscere, in qualsiasi momento, automaticamente o meno (anche, ad esempio, attraverso un meccanismo conoscitivo come una telefonata o l'invio di un sms) la posizione del conducente il veicolo geolocalizzato, prescindendo, quindi, dalla staticità o dinamicità del sistema di localizzazione e/o dalla possibilità o meno di una tracciatura costante in via automatica di tutto il percorso effettuato dal veicolo geolocalizzato.  In altri termini per “continuità”, rilevante in tali circostanze, deve intendersi la rilevabilità, a discrezione del titolare del trattamento, della posizione del mezzo - risalendo, anche indirettamente, alla identità del conducente - in qualsiasi momento, anche qualora la eventuale ricostruzione del “tracciato” del percorso effettuato risulti laboriosa.

Con riferimento all’analogia della questione in essere, invocata dalla difesa, con quella relativa al provvedimento del Garante nei confronti di Federconsorzi Dolomiti Superski del 24.02.2011 - Registro dei provvedimenti n. 78/ 2011, si fa presente che in tale circostanza, la presenza del cliente è rilevabile sempre ed esclusivamente in un determinato unico punto, escludendo così una possibile tracciabilità del percorso effettuato. In tal senso, il richiamo a tale pronuncia risulta, pertanto, inconferente. 

Quanto alla asserita non identificabilità del cliente alla guida dell’autoveicolo, è invece chiaro che,  avendo la Società acquisito i dati personali dello stesso al momento della stipula del contratto di abbonamento, ben può anche individuarne l’identità, mediante il sistema di geolocalizzazione, ogni qualvolta tale cliente utilizzi un veicolo della flotta appartenente a Genova car Sharing S.r.l. 
Quanto alle argomentazioni difensive concernenti la contestazione di cui al verbale n. 15/2016 (mancata indicazione - nel testo dell’informativa da rilasciare ai clienti ai sensi dell’art. 13 del Codice - di riferimenti alla finalità e alle modalità della funzione di geolocalizzazione), una volta ritenuta sussistente la funzione di geolocalizzazione, si configurano come irrilevanti.

In particolare, non rileva il fatto che “(…) il cliente è, sin dal momento dell'iscrizione al servizio (…) puntualmente informato sulla georeferenziazione delle vetture che intende utilizzare (…)” attraverso i documenti consegnati al momento dell'abbonamento, quali il Regolamento e le Istruzioni Board Computer. In osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, l’interessato, ai sensi dell’art. 13 del Codice, deve essere previamente informato in maniera completa e corretta, circa il trattamento dei propri dati con particolare riguardo alle finalità dello stesso, in modo da conoscere esattamente gli scopi per i quali i suoi dati saranno trattati; ciò in special modo, come in questo caso, in presenza di un trattamento che permette di localizzare l’interessato in riferimento ai suoi spostamenti sul territorio.

In considerazione, dell’esistenza, in tale circostanza, di un testo di informativa da rilasciare ai clienti, si ritiene che era in quel contesto che, correttamente ed esaustivamente, doveva essere menzionato il riferimento alla presenza di un sistema di geolocalizzazione, non rilevando che fosse accennato in altra documentazione consegnata al cliente. Peraltro, anche le informazioni fornite attraverso la suddetta diversa documentazione (Regolamento e le Istruzioni Board Computer) non potevano considerarsi certo complete e chiare in quanto, per sua ammissione, la Società, asseritamente, era nella convinzione di non trattare “(…) dati relativi alla localizzazione sul territorio dei clienti stessi (…)”. 

In merito, poi, all’affermazione del legale di parte per cui deve “ (…) ritenersi che nel caso di specie ricorra l'esimente della buona fede e dell'errore scusabile",  si fa presente che, in relazione all’art. 3 della legge 689/1981, è necessario che l’errore - secondo consolidata giurisprudenza - affinché sia scusabile, si fondi su un elemento positivo, estraneo all’agente e idoneo a determinare in lui la convinzione della liceità del suo comportamento. Tale elemento positivo deve risultare non ovviabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza. La Società, rivestendo a tutti gli effetti la qualifica di titolare del trattamento, era tenuta, diligentemente, a conoscere e a provvedere agli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile nella materia di cui si tratta, anche in ragione del fatto che, in relazione alla sue qualità professionali era tenuta a informarsi sulle norme applicabili e sulla relativa interpretazione, tra cui l’obbligo di procedere alla notificazione al Garante ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. a), secondo le modalità indicate dall’art. 38 del Codice. Pertanto, non può essere accolta l’argomentazione relativa alla sussistenza della buona fede, a fronte dell’obbligo di osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali da parte del titolare del trattamento.

Con riguardo alle argomentazioni difensive rispetto a quanto contestato con il Verbale n.16 del 26 febbraio 2016 (violazione dell’art. 23 del Codice in considerazione della casella “preflaggata” per l’iscrizione online alla newsletter), si rappresenta quanto segue. 

Con riferimento all’argomentazione difensiva incentrata sulla causa di esonero dalla richiesta del consenso ai sensi dell’art. 130, comma 4, si ritiene che, nell’ambito di quanto delineato dal Garante nel provvedimento “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013 [doc. web n. 2542348] per cui “(…) Per la sola posta elettronica (…) può ricorrere l’eccezione del c.d. “soft spam”, di cui all'articolo 130, comma 4, in base al quale, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato. Ciò, però, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e che l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso”, rientri anche la fattispecie in questione. Infatti, si ritiene che la newsletter predisposta dalla Società contenga informazioni attinenti al servizio di car sharing oggetto dell’abbonamento, e che, quindi, trattandosi di  promozione di “servizi analoghi a quelli oggetto di vendita” l’utilizzo - da parte della Società - delle coordinate di posta elettronica del cliente per l’invio di tale newsletter sia esonerato dalla richiesta del consenso all’interessato ai sensi dell’art. 130, comma 4, del Codice e in conformità al suindicato provvedimento del Garante.

Pertanto, in riferimento a tale argomentazione difensiva, si accolgono le motivazioni addotte dalla parte e si ritiene che il procedimento sanzionatorio di cui al verbale n. 16 del 26 febbraio 2016 debba essere archiviato. Gli ulteriori profili sollevati devono considerarsi assorbiti.

RILEVATO, quindi, che la Società in qualità di titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. f), e 28 del Codice, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso:

- la violazione di cui all’art. 161 del Codice per la mancata indicazione, nel testo dell’informativa rilasciata ai clienti - ai sensi dell’art. 13 del medesimo Codice - al momento della raccolta dei dati personali per l’attivazione dell’abbonamento (sia con il modulo cartaceo, nel caso di abbonamento presso l’Ufficio della Società, sia in calce al “form” nel caso di abbonamento online) di riferimenti alla finalità e alle modalità riguardanti la funzionalità di geolocalizzazione dei veicoli da noleggiare;

- la violazione di cui all’art. 163 del Codice per il mancato assolvimento dell’obbligo di notificazione di cui al combinato disposto degli artt. 37, comma 1, lettera a) e 38 del Codice in relazione al trattamento dei dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; 

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione della disposizione di cui all’art. 13 del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila a trentaseimila euro;

VISTO l’art. 163 del Codice che punisce la violazione degli artt.  37, comma 1, lettera a) e 38, commi 1 e 2, del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da ventimila a centoventimila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame, nulla è stato rilevato in ordine all’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione; 

RITENUTO, quindi, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 689/1981, l’ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 6.000,00 (seimila) per la violazione di cui all’art. 161 e nella misura di euro 40.000,00 (quarantamila) per la violazione di cui all’art. 163 in relazione agli artt. 37, comma 1, lettera a) e 38, commi 1 e 2, per un ammontare complessivo pari a euro 46.000,00 (quarantaseimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

DISPONE

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio di cui al verbale n.16 del 26 febbraio 2016 relativo alla contestazione della violazione amministrativa di cui all’art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all’art. 23,  nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

a “Genova Car Sharing S.r.l.” con sede legale in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 1/a, P.I. 01405760990 di pagare la somma di euro 46.000,00 (quarantaseimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

alla medesima Società di pagare la somma di euro 46.000,00 (quarantaseimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero. 

Roma, 15 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busi
a