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Parere su una istanza di acceso civico - 7 febbraio 2019 [9100178]

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[doc. web n. 9100178]

Parere su una istanza di acceso civico - 7 febbraio 2019

Registro dei provvedimenti
n. 26 del 7 febbraio 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la prof.ssa Licia Califano;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Milano ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un accesso civico.

Nello specifico, risulta che è stata presentata un’istanza di accesso civico a documenti relativi a un gruppo di bambini di nazionalità estera arrivati in Italia con un convoglio umanitario e accolti a Milano. Nella nota è indicato che «i bambini in questione erano in parte orfani, in parte con genitori biologici in vita, accolti dall’orfanatrofio [identificato in atti]» e che si desidera ricevere: la «lista completa dei bambini accolti in Italia»; «documenti relativi ai rapporti tra Comune di Milano e Questura di Milano per la registrazione dei minori al loro arrivo»; «documenti relativi alla gestione dell’“affido educativo” dei 69 minori presso [i Centri identificati in atti]»; «documenti relativi al finanziamento dell’accoglienza di questi minori»; «documenti relativi ai rapporti tenuti dal Comune di Milano con i due centri e il Tribunale dei minorenni di Milano»; «documenti relativi all’affido temporaneo presso famiglie italiane […] in attesa delle procedure di adozione»; «documenti relativi al passaggio di alcuni minori [a diversi centri identificati in atti […] in attesa di adozione».

Il Comune nega l’accesso civico richiamando il limite alla protezione dei dati personali, considerato che la richiesta «mira a ottenere dati di dettaglio di minori assistiti dal Comune e non già informazioni finalizzate a valutare aspetti gestionali o amministrativi relativi all’utilizzo delle risorse pubbliche, ratio dell’accesso civico» e «sussistono elevati profili critici nel rilasciare le informazioni richieste, che si riferiscono a minori (soggetti vulnerabili) e riguardano situazioni e tipologie di dati particolari sottoposti a tutela rafforzata».

Il soggetto istante chiede il riesame del provvedimento di diniego, modificando parzialmente l’oggetto dell’accesso ed evidenziando di volere ricevere la documentazione richiesta con dati aggregati e/o con i dati dei minori oscurati.

OSSERVA

1. Introduzione

Il caso sottoposto all’attenzione del Garante riguarda la presentazione di una richiesta di accesso civico a un’ampia documentazione contenente dati e informazioni personali di bambini di nazionalità estera arrivati in Italia con un convoglio umanitario e dati in “affido educativo” in specifici Centri, per essere successivamente adottati. Dagli atti non si evince con sufficiente chiarezza se tutti o solo una parte dei predetti bambini sono stati adottati da famiglie italiane.

Al riguardo, occorre precisare, in primo luogo, che in relazione alle informazioni relative ai bambini adottati la normativa statale di settore prevede uno specifico divieto di comunicazione, laddove sancisce che l’ufficiale di stato civile e l’ufficiale di anagrafe, nonché «qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficio» devono «rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria» (art. 28, comma 3, della legge n. 184 del 4/5/1983, recante «Diritto del minore ad una famiglia»). Il predetto divieto è peraltro accompagnato da specifiche responsabilità penali per chi «essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo» (art. 73, l. n. 184/1983).

Per tale motivo, un eventuale accesso civico a informazioni, dati o documenti che possano fornire qualsiasi notizia atta a rintracciare un minore adottato o a rivelare in qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio adottivo comporterebbe la conoscenza di dati e informazioni per i quali, come detto, è invece previsto un espresso divieto di comunicazione. Tale fattispecie rientra, dunque, in una delle ipotesi di “esclusione dell’accesso civico” previste dalla normativa statale in materia di trasparenza, che prevede espressamente come l’accesso civico deve essere escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).

In relazione invece all’accesso alle altre informazioni riguardanti i bambini interessati dalla vicenda, non afferenti all’adozione, è necessario ricordare che – al fine di valutare l’ostensione di dati e informazioni tramite l’istituto dell’accesso civico – che, a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990, i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

In tale quadro, si ritiene che, come evidenziato anche dal Comune nel provvedimento di diniego dell’accesso civico, si tratta in ogni caso di un accesso civico a dati personali delicati, riferititi evidentemente a soggetti vulnerabili (perché relativi a soggetti che al tempo erano minori e provenienti da territori di guerra e dati in affidamento in specifici Centri). Di conseguenza – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – il Comune di Milano, conformemente ai precedenti orientamenti del Garante (provv. n. 476 del 16 novembre 2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 7273244), ha correttamente respinto l’accesso civico, l’ostensione dei dati richiesti può arrecare proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame e il particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, si ritiene che dall’ostensione dei dati e delle informazioni richieste potrebbero derivare ai soggetti interessati – anche se oggi maggiorenni – ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale. Ciò anche pensando alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Le predette osservazioni impediscono la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale oscurando i dati dei minori, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, come chiesto nella richiesta di riesame, laddove dalla descrizione dei fatti, dalle informazioni di dettaglio (es.: indicazioni sulla famiglia affidataria o del Centro di accoglienza) o dai dati di contesto sia possibile risalire all’identità del soggetto interessato come peraltro evidenziato puntualmente anche nella richiesta di parere al Garante da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione della trasparenza. Sul punto si ricorda, infatti, che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento).

Resta fermo che non sussistono ragioni attinenti alla protezione dei dati personali degli interessati, di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, che ostino all’accesso a dati aggregati privi di dati personali (es: indicazione numerica dei minori interessati, dati finanziari e/o finanziamenti erogati ai centri di accoglienza, numero delle famiglie affidatarie, ammontate totale dei finanziamenti ricevuti, etc.).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Milano, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 7 febbraio 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia