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Provvedimento del 18 aprile 2019 [9113894]

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[doc. web n. 9113894]

Provvedimento del 18 aprile 2019

Registro dei provvedimenti
n. 104 del 18 aprile 2019

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

PRESO ATTO preliminarmente che:

- il sig. XX, XX, aveva presentato un reclamo al Garante, in data 19 ottobre 2018, nei confronti del sig. XX lamentando una violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali a causa della diffusione, nel profilo pubblico Facebook di quest’ultimo, di un video che riprendeva la propria abitazione privata, rendendone noto anche l’indirizzo;

- il sig. XX, a seguito di una richiesta di informazioni inviata dall’Ufficio, aveva sostenuto che la località in cui si trova l’abitazione del reclamante è da ritenersi di dominio comune, dal momento che costui è XX e che l’interesse per quella abitazione scaturisce dal fatto che vi sono stati dei sospetti sulle modalità di pagamento e sulla provenienza delle somme con le quali tale abitazione è stata acquistata;

- Facebook a seguito della medesima richiesta di informazioni aveva rimosso il video in questione, ritenendolo “in violazione agli standard della comunità”;

- rilevando l’avvenuto superamento dei motivi di doglianza, a seguito di detta rimozione, l’Ufficio, con nota del 15 gennaio 2019, aveva disposto l’archiviazione del reclamo ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b, del Regolamento n. 1/2007 del Garante;

VISTO il nuovo reclamo presentato, tramite l’avv. Frittelli, dal sig. XX al Garante in data 19 febbraio 2019, con il quale viene lamentata una ulteriore violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione ad una nuova diffusione da parte del sig. XX nel proprio profilo pubblico Facebook di:

un video che riprende la via e l’abitazione privata del reclamante, diffondendone l’indirizzo;

un video nel quale il sig. XX mostra le fotocopie degli assegni circolari con i quali il sig. XX e la moglie avrebbero acquistato la propria abitazione;

un video con il quale il sig. XX contesta la richiesta di informazioni del Garante del 27 dicembre 2018, a seguito della quale, a suo avviso, il profilo Facebook gli sarebbe stato bloccato per un mese;

CONSIDERATO che il reclamante, nel nuovo atto, ha, in particolare, lamentato che:

- il sig. XX avrebbe registrato i suddetti video con lo scopo di mostrare dove egli abiti, inquadrando l’ingresso della sua abitazione ed esponendo così lui e la sua famiglia ad un concreto pericolo per la loro incolumità (come attesterebbe il fatto che, a seguito della pubblicazione del primo video, il muro sarebbe stato danneggiato da ignoti con scritte offensive rivolte al XX), a maggior ragione in vista della prossima campagna elettorale, nella quale egli si appresta a candidarsi nuovamente quale XX;

- tali video sono stati diffusi senza il suo consenso e, pertanto, ciò configurerebbe un trattamento illecito di dati personali, realizzando una condotta diffamatoria caratterizzata da recidiva ed ha pertanto richiesto l’oscuramento del profilo Facebook del sig. XX per una durata non inferiore a sei mesi;

VISTA l’integrazione al reclamo presentata dal sig. XX il 25 marzo 2019, nella quale ha segnalato che il sig. XX non solo avrebbe pubblicato in maniera quasi compulsiva ulteriori video a lui relativi, ma si sarebbe altresì dotato di un account Twitter nel quale avrebbe inserito un link al video già presente su Facebook e un link a un video pubblicato su Facebook, nel quale questi si lamenta dell’inattività della Guardia di Finanza rispetto ai presunti illeciti dallo stesso segnalati in merito all’acquisto dell’abitazione in parola;

AVUTO RIGUARDO alle argomentazioni addotte dal Sig. XX in sede di primo riscontro alle richieste rivolte dall’Ufficio;

VISTI gli artt. 136-139 del Codice, in base ai quali il giornalista – e al pari di questi chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero – può diffondere dati personali, anche senza il consenso dell’interessato, purché nei limiti posti al diritto di cronaca e, in particolare, nel rispetto del requisito dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico (cfr. art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, come recentemente riviste con deliberazione del Garante n. 491 del 29 novembre 2018 – pubblicate in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3);

CONSIDERATO che gli stessi principi operano anche con riferimento al trattamento di informazioni che riguardano persone note o che esercitano funzioni pubbliche, pur se – come più volte rilevato anche dal Garante (cfr. tra molti, provv. del 22 maggio 2009-doc. web n. 1635938, 12 gennaio e 2 marzo 2006, rispettivamente doc. web nn. 1213631 e 1246867) – per queste ultime vi siano più ampi margini nella diffusione di informazioni, che possono riguardare, entro certi limiti, anche notizie attinenti alla vita privata (art. 6, comma 2, delle regole deontologiche relative relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica, ai sensi del quale “la sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”);

RILEVATO che il video nel quale vengono diffusi l’indirizzo di residenza, le immagini della via e dell’abitazione del reclamante contrastano con il principio di essenzialità dell’informazione, in quanto dati personali eccedenti rispetto alle finalità di informazione e di critica legittimamente perseguite dal sig. XX, a maggior ragione considerato che esse incidono negativamente nella vita privata del reclamante e della sua famiglia e possono costituire pregiudizio alla sicurezza ed alla tranquillità personale degli interessati, specie nell’imminenza della prossima campagna elettorale per il XX (cfr. provv. del Garante dell’11 settembre 2014, doc. web 3471605);

RITENUTO che, a tale riguardo, l’eventuale precedente diffusione delle medesime notizie su alcuni quotidiani (peraltro apparentemente sempre originate da esposti del Sig. XX) non costituiscano ostacolo all’attuale opposizione all’ulteriore trattamento da parte del Sig. XX anche perché vanno considerate le potenzialità diffusive proprie di internet e dei social media, che reiterano e diffondono ulteriormente un dato che è e resta privato;

CONSIDERATO che pure la diffusione del video nel quale viene mostrata la fotocopia degli assegni circolari, per un valore complessivo di 530.000 euro, con cui il sig. XX ha acquistato la sua abitazione, non rispetta il principio di essenzialità dell’informazione, perché vengono riportati dati personali e bancari del reclamante, tenuto anche conto che in merito agli articoli di stampa a suo tempo volti a criticare le modalità di acquisto dell’abitazione, avviato con esposti del sig. XX, è intervenuta una sentenza del Tribunale di XX (n. 3394/2018 del 6 giugno 2018) che ha affermato la natura diffamatoria di uno degli articoli per non aver dato conto di elementi essenziali, tra cui quello per cui gli assegni consegnati a saldo del prezzo dell’immobile provenivano da provviste messe a disposizioni da Istituti bancari presso i quali erano in essere rapporti di mutuo, con ciò smentendo le tesi del Sig. XX circa l’oscura provenienza degli stessi;

RITENUTO, dunque, che anche la non verità del fatto narrato, affermata nella suddetta sentenza, escluda la sussistenza di un interesse pubblico alla conoscenza della notizia;

CONSIDERATO che il video nel quale il sig. XX contesta il provvedimento del Garante, dando atto della vicenda sopra richiamata, può farsi rientrare nelle finalità di manifestazione del pensiero di cui all’art. 137, comma 3, del Codice, in quanto relativo a vicende di interesse pubblico, con l’eccezione del passaggio in cui (al secondo 46 del video), viene riportato l’indirizzo di residenza del reclamante, in violazione del principio di essenzialità dell’informazione;

RILEVATA dunque, in riferimento al caso di specie, l’illiceità dell’avvenuta diffusione:

- dell’indirizzo di residenza del reclamante;

- delle immagini che, riprendendo l’abitazione e la via, risultano idonee ad individuare inequivocabilmente la predetta residenza;

- delle fotocopie degli assegni circolari citati;

RITENUTO, pertanto, di dover considerare il reclamo fondato e di dover imporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, al sig. XX la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle immagini sopra menzionate;

RITENUTO necessario disporre il predetto divieto con effetto immediato, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento;

RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, nei confronti del sig. XX, impone la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione dell’indirizzo di residenza del reclamante, delle immagini che riprendono l’abitazione e la via in cui risiede lo stesso e delle fotocopie degli assegni circolari;

b) il predetto divieto ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, invita il sig. XX a comunicare, entro 15 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia