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Provvedimento del 5 marzo 2020 [9310103]

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[doc. web n. 9310103]

Provvedimento del 5 marzo 2020

Registro dei provvedimenti
n. 46 del 5 marzo 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 15 ottobre 2018, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale il sig. XX, ha chiesto che venisse impedita l’indicizzazione di un articolo dal titolo XX pubblicato sul blog “Calvirisortanews.it” in data XX 2012 (http://...) ;

CONSIDERATO che l’interessato ha, in particolare, rappresentato che:

- l’articolo nasce da una querela per diffamazione presentata dal medesimo «all’epoca dei fatti Presidente del Consiglio di Amministrazione XX (azienda XX)»  nei confronti di un giornalista in relazione ad un articolo pubblicato dal blog di giornalismo investigativo “Pignataro Maggiore News”, in data XX 2012, con il titolo: XX, articolo ripreso anche da altri siti;

- il relativo procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione nel quale il G.I.P. ha riconosciuto il legittimo esercizio del diritto di cronaca da parte del giornalista rilevando, d’altra parte, che l’articolo in questione «non era immune da imprecisioni e anche da illazioni fondate su circostanze non documentate»;

- la vicenda oggetto del predetto articolo si è da tempo conclusa e «da allora non ha avuto ulteriori sviluppi che possano giustificare un’attualità e un interesse pubblico della notizia riportata nel brano giornalistico oggetto del presente interpello»; inoltre il medesimo articolo, su richiesta del medesimo reclamante, è stato de-indicizzato dalla testata che l’aveva pubblicato (“Pignataro Maggiore News”) mentre l’articolo (oggetto di reclamo), pubblicato sul sito “Calvirisortanews.it” − atto a documentare l’archiviazione nei confronti del giornalista − è ancora visibile sui motori di ricerca, senza peraltro aver ricevuto alcun riscontro alla richiesta di de-indicizzazione formulata in data 29 agosto 2018 (in particolare, attraverso la procedura del “noindex e la compilazione del file “robots txt”);

- la costante associazione della sua persona ai fatti menzionati nell’articolo oggetto di reclamo, «che ripercorre una vicenda di inchiesta giornalistica coinvolgente il Clan dei Casalesi, rispetto alla quale sia lui, sia la stessa società della quale all’epoca era Presidente, sono completamente estranei, ha leso e tutt’ora lede la sua sfera provata, sociale e professionale»;

VISTA la nota del 16 gennaio 2019 con cui l’Ufficio ha chiesto al titolare di fornire osservazioni e di far conoscere se intendesse aderire alle richieste del reclamante;

VISTA la nota di “Calvirisortanews.it”, nella persona del suo editore, sig. XX, datata 8 febbraio 2019, in cui questi, dopo aver premesso di aver riportato un articolo di altra testata giornalistica (“Caleno24ore”), ha evidenziato che l’archiviazione del procedimento a cui si riferiva l’articolo oggetto di reclamo era a favore del giornalista querelato e non del reclamante e, pertanto, riteneva di «non dover assolutamente rimuovere nessun articolo dal suo portale»;

VISTA la nota del 29 ottobre 2019 con cui il reclamante ha ribadito che la sua richiesta riguarda «esclusivamente la de-indicizzazione da Google dell’articolo in questione, giammai la rimozione dello stesso dagli archivi del sito», misure peraltro che sono state adottate dal sito  - www.caleno24.it – dal quale l’articolo oggetto di reclamo è stato ripreso, e che la stessa richiesta, stante il tempo trascorso e la propria estraneità all’inchiesta giornalistica coinvolgente il Clan dei Casalesi, trova fondamento nell’esigenza di salvaguardare la propria identità attuale;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

RILEVATO che l’articolo oggetto di reclamo risale al 2012 e che, pur se a suo tempo pubblicato nell’esercizio legittimo del diritto di cronaca (cfr. artt. 136 e ss. del Codice e artt. 6 e 12 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica” (in G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3) ), la sua permanente reperibilità in Internet in associazione al nominativo del reclamante, appare fornire oggi un’informazione incompleta e non aggiornata, considerata l’assenza, a far data dal 2012, di nuove notizie o elementi (reperibili in rete o forniti dal titolare) atti a documentare eventuali sviluppi dell’inchiesta con riferimento agli ipotizzati collegamenti del  reclamante e della sua azienda con associazioni di tipo camorristico;

RITENUTO pertanto di dover valutare il reclamo fondato, alla luce degli artt. 17, comma 1, lett. c),  e 21, comma 1, del Regolamento, e, ai sensi degli artt. 57 par. 1 lett. f) e 58, par. 2, lett. c) e g) del Regolamento, di dover, per l’effetto, ingiungere all’editore di Calvirisortanews.it e titolare del trattamento di adottare, entro 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione di detto articolo tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito a partire dal nome e cognome del reclamante, dandone riscontro all’Autorità entro trenta giorni dalla medesima data di ricezione del presente provvedimento;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

RILEVATO, tuttavia, che la misura adottata nel caso in esame nei confronti di deriva da una valutazione effettuata dall’Autorità sulla base delle specificità del singolo caso e che, pertanto, la relativa iscrizione nel registro interno suindicato non potrà essere ritenuta, in eventuali futuri procedimenti incardinati nei confronti dei medesimi titolari del trattamento, quale precedente pertinente ai fini previsti dall’art. 83, par. 2) lett. c), del Regolamento;

RILEVATO che, in caso di inosservanza di quanto disposto dal Garante, può trovare applicazione la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento:

a) dichiara il reclamo fondato per le ragioni di cui in premessa e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento ingiunge all’editore di “Calvirisortanews.it” di adottare, entro 20 giorni dalla ricezione del presente provvedimento, misure tecniche idonee ad inibire l’indicizzazione, tramite i motori di ricerca esterni al proprio sito, dell’articolo indicato nell’atto di reclamo a partire dal nome e cognome del reclamante;

b)  richiede all’editore di “Calvirisortanews.it” di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, paragrafo 5, del Regolamento;

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 5 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia