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Provvedimento del 26 marzo 2020 [9451032]

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[doc. web n. 9451032]

Provvedimento del 26 marzo 2020

Registro dei provvedimenti
n. 61 del 26 marzo 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante in data 20 marzo 2019, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, con il quale XX ha chiesto di ordinare a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili in associazione al proprio nominativo, di alcuni URL, indicati nell'allegato inviato unitamente all'atto di reclamo, collegati ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto nel 2016 per fatti riconducibili all'attività all'epoca svolta per conto di una società in cui ricopriva un ruolo di rilievo;

CONSIDERATO che l'interessato ha, in particolare, lamentato il pregiudizio derivante alla propria reputazione personale e professionale dalla perdurante reperibilità in rete di informazioni da ritenersi ormai obsolete e non più rispondenti ad un interesse pubblico attuale tenuto conto del tempo decorso dallo svolgimento dei fatti;

VISTA la nota del 22 maggio 2019 con la quale l’Autorità ha chiesto al titolare del trattamento di fornire le proprie osservazioni in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo;

VISTA la nota del 12 giugno con la quale Google LLC ha comunicato:

con riguardo agli URL indicati a pag. 2 del riscontro fornito, di aver adottato misure manuali finalizzate ad impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati di ricerca reperibili in corrispondenza del nome dell'interessato, tenuto conto del fatto che quest'ultimo non è stato individuato all’interno delle relative pagine;

di non poter invece aderire alla richiesta di rimozione con riguardo ai restanti URL trattandosi di informazioni molto recenti, pubblicate negli anni 2016-2018, la conoscibilità delle quali, in quanto riguardanti l'attività professionale svolta dal reclamante, deve ritenersi tuttora rispondente all'interesse della collettività;

VISTA la nota del 2 dicembre 2019 con la quale l'Autorità ha inviato al reclamante il riscontro fornito dal titolare del trattamento, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni in merito che, tuttavia, non sono state trasmesse; 

VISTA la nota del 31 gennaio 2020 con la quale é stata comunicata alle parti, ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Codice, nonché dell’art. 8, comma 1, del regolamento dell’Autorità n. 2/2019 (in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 9107640), la proroga del termine per la definizione del procedimento ed è stato nuovamente chiesto all’interessato di far pervenire eventuali osservazioni, nonché informazioni sugli esiti giudiziari della vicenda nella quale è stato coinvolto;

RILEVATO che detta comunicazione è stata restituita all’Autorità con la dicitura “destinatario irreperibile”;

CONSIDERATO, preliminarmente, che:

come comunicato da Google alle Autorità di controllo europee, il trattamento di dati personali connesso all’utilizzo del proprio motore di ricerca da parte degli utenti risulta direttamente gestito, anche per il territorio UE, da Google LLC avente sede negli Stati Uniti;

la competenza del Garante a trattare i reclami proposti nei confronti della società resistente risulta pertanto fondata sull’applicazione dell’art. 55, par. 1, del Regolamento in quanto la società risulta stabilita all'interno del territorio italiano tramite Google Italy, secondo i principi fissati dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 13 maggio 2014 (causa C-131/12);

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

PRESO ATTO che la società resistente ha comunicato di aver adottato misure manuali finalizzate ad impedire la reperibilità in rete di alcuni degli URL indicati dall'interessato in associazione al suo nominativo, riportati a pag. 2 del riscontro fornito, tenuto conto del fatto che i dati del medesimo non risultano presenti all'interno delle relative pagine;

RITENUTO pertanto che, con riguardo a detti URL, non sussistano i presupposti per l'adozione di provvedimenti da parte dell'Autorità;

CONSIDERATO, con riguardo all’istanza di rimozione degli ulteriori URL indicati nell'atto introduttivo che, ai fini della valutazione dell’esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all’oblio, occorre tenere conto, oltre che dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche degli ulteriori criteri espressamente individuati dal WP Art. 29 – Gruppo Articolo 29 sulla protezione dei dati personali attraverso le apposite “Linee Guida” adottate il 26 novembre 2014 a seguito della citata sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea;

RILEVATO, con riguardo a detti URL, che:

il contenuto reperibile per il tramite di essi riguarda una vicenda giudiziaria recente relativa a fatti attinenti l’attività professionale svolta dal reclamante che, all'epoca in cui è stata avviata l'inchiesta, ricopriva il ruolo di amministratore delegato di una società operante a livello internazionale e che, ad oggi, risulta svolgere un’attività analoga;

sono stati rinvenuti in rete alcuni articoli di giornale, pubblicati alla fine del 2019, contenenti notizie relative alla conclusione di alcuni procedimenti che lo hanno coinvolto, in relazione ai quali sarebbe intervenuta una sentenza di applicazione della pena su richiesta della parte con concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

il mancato riscontro alle reiterate richieste di osservazioni trasmesse all’interessato dall’Autorità non consente tuttavia di stabilire se dette notizie riguardino esattamente le medesime vicende oggetto degli articoli dei quali è stata chiesta la rimozione, né di disporre, in ogni caso, di informazioni attendibili riguardo all’avvenuta conclusione di esse, nonché in ordine ai relativi termini e, pertanto, non si può tenere conto delle stesse ai fini della presente decisione;

in ragione di tutto quanto sopra illustrato, nonché del ruolo svolto dall'interessato, deve ritenersi tuttora sussistente l'interesse del pubblico a conoscere la vicenda;

RITENUTO di dover pertanto dichiarare il reclamo infondato con riguardo alla richiesta di rimozione degli URL sopra indicati;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell’art. 57, par. 1 lett. f), del Regolamento:

prende atto di quanto dichiarato dal titolare del trattamento con riguardo all'avvenuta adozione di misure manuali finalizzate ad impedire la reperibilità in rete di alcuni degli URL indicati dall'interessato in associazione al suo nominativo, riportati a pag. 2 del riscontro fornito dalla resistente, e ritiene pertanto che, con riguardo ad essi, non vi siano gli estremi per l'adozione di provvedimenti in merito da parte dell'Autorità;

dichiara il reclamo infondato con riguardo ai restanti URL.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia