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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Circolo culturale “Ruian” - 27 gennaio 2022 [9746047]

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[doc. web n. 9746047]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Circolo culturale “Ruian” - 27 gennaio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 20 del 27 gennaio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTA la nota del 10 luglio 2020 del Comune di Firenze;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. L’accertamento della Polizia municipale.

1.1. Con la nota del 10 luglio 2020, la Polizia Municipale del Comune di Firenze comunicava a questa Autorità di aver effettuato, in data 22 giugno 2020, un’ispezione presso il circolo privato “Ruian” (di seguito il “Circolo”), sito a Firenze, via San Biagio a Petriolo n. 34, a seguito di una segnalazione della Stazione dei Carabinieri di Firenze Peretola. Dalle attività ispettive svolte dal Reparto Sicurezza Urbana e Patrimonio veniva accertato che, presso il Circolo, era funzionante un impianto di videosorveglianza non conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali. In particolare, gli agenti appuravano che le telecamere, sei poste all’interno del locale e tre all’esterno e collegate a un sistema informatico interno all’immobile non erano segnalate da alcun cartello contenente l’informativa e che due delle telecamere esterne presentavano un angolo di visuale orientato verso il marciapiede e la carreggiata di fronte al Circolo, con inquadratura rivolta, in un caso, anche verso la facciata della Caserma della Stazione dei Carabinieri prossima alla sede del circolo.

1.2. L’Ufficio, sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti, provvedeva a notificare al Circolo (prot. n. 52501/21) l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice in relazione alla violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento (angolo di visuale non circoscritto all’area del Circolo) e dell’art. 13 del Regolamento (assenza dell’informativa).

La parte non inviava memorie o scritti difensivi (art. 18 della legge n. 689/1981).

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

2.1. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.
A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

2.2. Occorre poi considerare che la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un titolare si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree (vedi in proposito Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 27).

3. L’esito dell’istruttoria.

3.1. Sulla base delle attività di verifica eseguite e delle successive valutazioni effettuate dall’Ufficio, risulta accertato che il Circolo ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza in violazione dei principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e in assenza di idonea informativa in spregio a quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento.

Spetta al titolare del trattamento, nel caso di specie da individuarsi nel Circolo, valutare la liceità dello stesso posto in essere mediante le videocamere e informare gli interessati della presenza delle stesse, mediante l’apposizione di idonei cartelli recanti l’informativa, da cui risulti l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento.

Il trattamento deve inoltre essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.).

3.2. Il trattamento di dati personali posto in essere dal Circolo risulta, pertanto, illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, nonché di “minimizzazione” dei dati, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.

4. Ordinanza di ingiunzione.

4.1. Per quanto sopra, si reputa necessario ingiungere al Circolo, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), del Regolamento l’adozione delle misure necessarie a garantire l’informativa agli interessati e a circoscrivere la ripresa alle sole aree di pertinenza, come indicato al punto 3.1 della presente decisione.

4.2. Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla parte per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento. 

4.3. Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione è stata presa in considerazione la negligente condotta del titolare del trattamento nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della parte relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la parte non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento, non inviando propri scritti difensivi.

4.4. In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) e dell’art. 13 del Regolamento.

4.5. In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si ritiene, infine, che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, dichiara l’illiceità del trattamento effettuato dal Circolo culturale “Ruian” (p. IVA 07004590480), con sede in via San Biagio al Petriolo, 34 Firenze, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c) e 13 del Regolamento;

INGIUNGE

al Circolo culturale “Ruian”, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) del Regolamento:

a) di conformare i trattamenti effettuati attraverso il sistema di videosorveglianza provvedendo:

a fornire l’informativa agli interessati mediante l’apposizione di idonei cartelli che avvisino gli stessi della presenza di un sistema di videosorveglianza;

a circoscrivere la ripresa delle telecamere alle sole aree di pertinenza, come indicato al punto 3.1 della presente decisione.

b) di pagare la somma di euro € 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento al Circolo culturale “Ruian”, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Richiede al Circolo culturale “Ruian” di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato ai sensi dell’art. 157 del Codice, entro il termine di 45 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento; l’eventuale mancato riscontro può comportare l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 27 gennaio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei