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Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Agraria di Nettuno - 26 maggio 2022 [9789541]

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[doc. web n. 9789541]

Ordinanza ingiunzione nei confronti di Università Agraria di Nettuno - 26 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 196 del 26 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, vice segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”);

VISTO il Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali, approvato con deliberazione del n. 98 del 4/4/2019, pubblicato in G.U. n. 106 dell’8/5/2019 e in www.gpdp.it, doc. web n. 9107633 (di seguito “Regolamento del Garante n. 1/2019”);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, doc. web n.1098801;

Relatore il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. Il reclamo.

Con reclamo presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, è stata lamentata la pubblicazione, sul sito web dell’Università Agraria di Nettuno (di seguito, l’“Ente”), della deliberazione XX, avente ad oggetto “Incarico legale vertenza  [nome e cognome del reclamante], con la quale si conferiva l’incarico a uno studio legale “per la promozione della causa volta al recupero delle differenze retributive percepite dall’Ex Commissario straordinario [, ovvero il reclamante]”. 

La pubblicazione della deliberazione in questione e l’indicizzazione della stessa sul predetto motore di ricerca sono stati appurati dall’Ufficio (v. relazioni di servizio in atti).

Il reclamante ha, altresì, rappresentato che, dopo aver segnalato l’accaduto all’Ente, quest’ultimo avrebbe comunicato “che […] ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nessuna lesione o violazione è stata commessa […poiché] il provvedimento citato reca soltanto il nome e il cognome [del reclamante, dati personali] non rientranti tra i dati sensibili rimessi alla tutela del Regolamento”.

2. L’attività istruttoria.

Sulla base degli elementi acquisiti, delle verifiche compiute e dei fatti emersi a seguito dell’attività istruttoria, l’Ufficio ha notificato all’Ente, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento, avente ad oggetto le presunte violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6, paragrafo 1, lett. c) ed e), 2 e 3, lett. b), e 37 del Regolamento, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo), invitando il predetto titolare a produrre al Garante scritti difensivi o documenti ovvero a chiedere di essere sentito dall’Autorità (art. 166, commi 6 e 7, del Codice, nonché art. 18, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689).

L’Ente ha fatto pervenire le proprie memorie difensive, rappresentando, in particolare, che:

- “l’[Ente] è un soggetto istituito con legge dello Stato per la gestione ed il mantenimento del patrimonio della collettività e dei cosiddetti beni di uso civico che, nell’ambito delle competenze istituzionali ed in collaborazione con il Comune di Nettuno, svolge funzioni amministrative nei settori agricolo e Zootecnico relative all'assetto del territorio e allo sviluppo economico”;

- “in considerazione delle finalità di pubblico interesse perseguite l’[Ente] è tenuta al rispetto, tra l’altro, delle disposizioni in materia di vigilanza e controllo della Corte dei Conti di cui al D.L. n. 453 del 1993 convertito in Legge n. 19 del 1994, nonché dei principi di trasparenza di cui all’art 15 del D. Lgs n. 33 del 2013 come modificato dal D. Lgs.n.97 del 2016”;

- “stante la necessità di rispettare le citate disposizioni in materia di vigilanza e controllo della Corte dei Conti, l’[Ente] si trovava così costretta ad agire per il recupero dell’indebito nei confronti dell’ex Commissario Straordinario, […] intraprendendo un’azione giudiziale dinanzi al Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro”;

- “al fine di incardinare il predetto giudizio, ed in ossequio ai sopra citati principi di trasparenza, con delibera XX l’[Ente] […] disponeva il conferimento dell’incarico in favore del professionista ivi indicato”;

- “sempre in ossequio ai predetti principi di trasparenza, l’[Ente] pubblicava tale delibera sul proprio sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del D.Lgs.n.33 del 2013”;

- “nella predetta delibera è stato esplicitato l’importo del compenso professionale stanziato in favore del legale incaricato dell’azione di recupero dell’indebito […] e, proprio per giustificare tale erogazione anche in considerazione dei poteri di vigilanza e controllo della Corte dei Conti è stato esplicitato il petitum del giudizio per il quale, con detta delibera, veniva conferito l’incarico al professionista esterno”;

-“in questo contesto, l’indicazione contenuta nella citata delibera […] costituisce piuttosto la prospettazione giudiziale dell’[Ente] che si è reso necessario esplicitare all’interno della delibera proprio al fine di giustificare, agli occhi della Corte dei Conti e nel rispetto dei principi di trasparenza di cui si è detto, l’erogazione di un compenso professionale che fosse proporzionato al quantum richiesto”;

- “nella delibera non sono riportati dati “particolari” ovvero “relativi a condanne penali e reati” di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679”;

- “si ritiene che la contestata violazione dell’art.37 non sia stata commessa nel caso di specie [… in quanto] l’[Ente] non è un’autorità pubblica né un organismo pubblico, bensì un ente istituito con legge dello Stato che, ad oggi, è oramai un soggetto giuridico di diritto privato;[…] le attività dell’[Ente] non richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala;[…] l’attività principale dell’[Ente] non consiste certo nel trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi  a reati di cui all'articolo 10”.

3. Esito dell’attività istruttoria.

3.1 Presupposti di liceità dei trattamenti di dati personali da parte dell’Ente.

Preliminarmente si rileva che, sebbene il titolare abbia dichiarato di non essere “un’autorità pubblica né un organismo pubblico, bensì un ente istituito con legge dello Stato che, ad oggi, è oramai un soggetto giuridico di diritto privato”, l’Ente è stato istituito con legge per la gestione ed il mantenimento del patrimonio della collettività, ovvero i cosiddetti beni di uso civico, e le finalità di interesse pubblico perseguite sono indicate dall’ art. 142, comma 1, lett. h) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), che considera quali aree tutelate per legge, “le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici”, facendo ricadere nella più ampia nozione di beni ambientali i cosiddetti beni di uso civico. Tali beni, peraltro, trovano una tutela di rango costituzionale, in quanto ricompresi nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2, della Costituzione, relativo alla tutela del paesaggio (v. sentenza della Corte Costituzionale n. 210 del 28 maggio 1987).

Per tale ragione, considerato che il quadro normativo in materia di protezione dei dati previsto dal Regolamento, che non disciplina un diverso regime applicabile ai soggetti pubblici e a quelli privati, tiene conto del solo profilo funzionale nel trattamento dei dati, si ritiene che, stante il perseguimento di un interesse pubblico da parte dell’Ente, i relativi trattamenti di dati personali possono considerarsi leciti se necessari “per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento” o “per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri” (art. 6, par. 1, lett. c) ed e), e, con riguardo alle categorie particolari di dati, art. 9, lett. g), del Regolamento).

3.2 La diffusione dei dati personali.

La normativa europea prevede che “gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l’applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto […]” (art. 6, par. 2, del Regolamento). Al riguardo, si evidenzia che l’operazione di “diffusione” di dati personali (come la pubblicazione online), da parte di enti pubblici o di altri soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico, è ammessa solo quando prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento (cfr. art. 2-ter, commi 1 e 3 del Codice, nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, vigente al tempo dei fatti oggetto di reclamo).

In tale quadro, il titolare del trattamento è comunque tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di “liceità, correttezza e trasparenza” nonché di “minimizzazione”, in base ai quali i dati personali devono essere “trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato” e devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento).

Stante la nozione di “dato personale” di cui all’art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento (“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”), dovendosi considerare “identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo come il nome […]”, nel caso di specie la deliberazione, seppur non contenente dati appartenenti a categorie particolari, identifica il reclamante, tramite il proprio nome e cognome, in riferimento a un contenzioso tra l’Ente e il reclamante, per il recupero di somme percepite dallo stesso durante il periodo in cui svolgeva l’attività di Commissario dell’Ente. Per tali ragioni, contrariamente a quanto sostenuto del titolare, l’atto oggetto di pubblicazione contiene dati personali e trova conseguentemente applicazione la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Con riferimento alla circostanza che l’Ente fosse tenuto, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione della deliberazione, relativa al conferimento dell’incarico al professionista, per finalità di trasparenza, si evidenzia che già nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti  anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (pubblicate in G.U. n. 134 del 12 giugno 2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte seconda, parr. 1 e 3(a)) il Garante ha chiarito che, anche in presenza di una norma di legge che preveda la pubblicazione di atti e documenti della pubblica amministrazione – che in ogni caso deve essere rispettata anche con riguardo all’arco temporale di pubblicazione da questa stabilito - devono essere, comunque, rispettati i principi di protezione dei dati (art. 5 del Regolamento), specie “quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l´interessato solo in caso di necessità” (cfr. tra gli altri provv. 16 settembre 2021, n. 321, doc. web n. 9718196; provv. 16 settembre 2021, n. 319, doc. web n. 9704048; provv. 16 settembre 2021, n. 318, doc. web n. 9718134; provv. 24 giugno 2021, n. 256, doc. web n. 9689607; provv. 24 giugno 2021, n. 255, doc. web n. 9686899).

Tali considerazioni valgono anche in merito agli obblighi derivanti dall’art. 15 del d.lgs. 33/2013, invocato dall’Ente per giustificare la pubblicazione della deliberazione in questione (v. art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento). La pubblicazione dell’atto in questione, privo di qualunque riferimento che potesse consentire anche indirettamente l’identificazione del reclamante, non avrebbe, peraltro, compromesso né il corretto adempimento dell’obbligo di legge in questione né il principio di adeguata motivazione (art. 3 della l. 241/1990), poiché la versione integrale dell’atto sarebbe restata, in ogni caso, agli atti dell’Ente e sarebbe stata accessibile, da parte di soggetti qualificati, nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Pertanto, anche in presenza degli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, i soggetti chiamati a darvi attuazione non possono comunque "rendere […] intelligibili i dati personali non pertinenti […] rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione" (art. 7-bis, comma 4, del d.lgs. n. 33/2013). In tale caso, in conformità con il quadro normativo di settore, l’Ente avrebbe, pertanto, dovuto pubblicare “gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico” al professionista (art. 15, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 33/2013) senza fare alcun riferimento, neanche indirettamente, al reclamante (cfr. provv. n. 34 del 27 gennaio 2021, doc. web n. 9549165 e determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”).

Alla luce delle considerazioni che precedono si deve concludere che l’Ente ha posto in essere un’illecita diffusione di dati personali del reclamante, in violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d. l. 8 ottobre 2021, n. 139).

4. Conclusioni.

Alla luce delle valutazioni sopra richiamate, si rileva che le dichiarazioni rese dal titolare del trattamento nel corso dell’istruttoria ˗ della cui veridicità si può essere chiamati a rispondere ai sensi dell’art. 168 del Codice ˗ non consentono di superare i rilievi notificati dall’Ufficio con l’atto di avvio del procedimento e risultano insufficienti a consentire l’archiviazione del presente procedimento, non ricorrendo, peraltro, alcuno dei casi previsti dall’art. 11 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’Ente, per aver diffuso dati personali relativi al reclamante, contenuti nella delibera XX, in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione dell’art. 6 del Regolamento e dell’art.2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), nonché dei principi di base del trattamento contenuti nell’art. 5, par. 1, lett. a) e c) del Regolamento.

Deve, invece, disporsi l’archiviazione del profilo di violazione relativo alla mancata designazione del responsabile della protezione dei dati, atteso che l’Ente, pur esercitando una funzione di diritto pubblico, ha personalità giuridica di diritto privato (v. art.1 della l. 20 novembre 2017, n. 168), non ricorrendo, allo stato degli atti, alcuna delle condizioni di cui all’art. 37 del Regolamento, in presenza delle quali il titolare è tenuto a designare un responsabile della protezione dei dati (si vedano, comunque, le raccomandazioni contenute nelle “Linee guida sui responsabili della protezione dei dati” del Gruppo di Lavoro Articolo 29, ora Comitato europeo per la protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017, in merito all’opportunità per i soggetti privati che esercitano funzioni pubbliche di designare comunque un responsabile per la protezione dei dati personali).

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo e art. 166, comma 2, del Codice.

5. Adozione di provvedimenti correttivi (art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento).

La rilevata condotta illecita tenuta dall’Ente non ha esaurito completamente i suoi effetti, in quanto, allo stato, l’Ente non ha dimostrato di aver provveduto a mettere in atto misure adeguate a garantire l’effettivo oscuramento dei dati personali del reclamante contenuti nella delibera n. 7 del 3 aprile 2019 pubblicata online.

L’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento prevede che il Garante ha i poteri correttivi di “imporre una limitazione provvisoria o definitiva al trattamento, incluso il divieto di trattamento”.
In tale quadro, si ritiene necessario, in ragione dell’illiceità del trattamento effettuato, disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione dei trattamenti in corso vietando all’Ente ogni ulteriore diffusione dei dati personali del reclamante.

Ai sensi dell’art. 157 del Codice, l’Ente dovrà, inoltre, provvedere a comunicare a questa Autorità le iniziative intraprese al fine di dare attuazione a quanto sopra ordinato ai sensi del citato art. 58, par. 2, lett. f) entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

6. Adozione dell’ordinanza ingiunzione per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e delle sanzioni accessorie (artt. 58, par. 2, lett. i e 83 del Regolamento; art. 166, comma 7, del Codice).

Il Garante, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i) e 83 del Regolamento nonché dell’art. 166 del Codice, ha il potere di “infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 83, in aggiunta alle [altre] misure [correttive] di cui al presente paragrafo, o in luogo di tali misure, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso” e, in tale quadro, “il Collegio [del Garante] adotta l’ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresì in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell’articolo 166, comma 7, del Codice” (art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019).
Al riguardo, tenuto conto dell’art. 83, par. 3, del Regolamento, nel caso di specie – considerando anche il richiamo contenuto nell’art. 166, comma 2, del Codice – la violazione delle disposizioni citate è soggetta all’applicazione della stessa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento.

La predetta sanzione amministrativa pecuniaria inflitta, in funzione delle circostanze di ogni singolo caso, va determinata nell’ammontare tenendo in debito conto gli elementi previsti dall’art. 83, par. 2, del Regolamento.

In relazione ai predetti elementi è stato considerato che i dati personali del reclamante sono oggetto di diffusione sin dal 2019, nonostante le indicazioni che, sin dal 2014, il Garante ha fornito nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, sopra citate.

Di contro si è tenuto favorevolmente conto che la violazione ha riguardato dati comuni riferiti a un solo interessato. Non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal titolare del trattamento o precedenti provvedimenti di cui all’art. 58 del Regolamento.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, nella misura di euro 4.000 (quattromila) per la violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento, nonché 2-ter del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), quale sanzione amministrativa pecuniaria ritenuta, ai sensi dell’art. 83, par. 1, del Regolamento, effettiva, proporzionata e dissuasiva.

Tenuto conto che i dati personali del reclamante sono oggetto di diffusione sin dal 2019 e risultano tuttora pubblicati online, si ritiene altresì che debba applicarsi la sanzione accessoria della pubblicazione sul sito web del Garante del presente provvedimento, prevista dall’art. 166, comma 7 del Codice e art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Si rileva, infine, che stante la perdurante diffusione dei dati ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del Regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

rileva, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. f),  l’illiceità del trattamento effettuato dall’Università Agraria di Nettuno, per violazione degli artt. 5 e 6 del Regolamento, nonché 2-ter e del Codice (nel testo antecedente alle modifiche apportate dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139), nei termini di cui in motivazione;

ORDINA

ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83 del Regolamento, nonché dell’art. 166, comma 2, del Codice, all’Università Agraria di Nettuno, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via Santa Barbara, 92 - 00048 Nettuno (Roma), C.F. 02942060589, di pagare la somma di euro 4.000 (quattromila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione. Si rappresenta che il contravventore, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, ha facoltà di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata;

INGIUNGE

all’Università Agraria di Nettuno:

a) in caso di mancata definizione della controversia, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di pagare la somma di euro 4.000 (quattromila)secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della l. n. 689/1981;

b) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), la limitazione dei trattamenti in corso, vietando all’Università Agraria di Nettuno ogni ulteriore diffusione online dei dati personali del reclamante contenuti nella deliberazione n. 7 del 3 aprile 2019;

c) ai sensi degli artt. 58, par. 1, lett. a), del Regolamento e 157 del Codice, di comunicare a questa Autorità, fornendo un riscontro adeguatamente documentato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative intraprese per assicurare la conformità del trattamento al Regolamento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice (v. art. 16 del Regolamento del Garante n. 1/2019);

l’annotazione del presente provvedimento nel registro interno dell’Autorità, previsto dall’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle violazioni e delle misure adottate in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento (v. art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019).

Ai sensi degli artt. 78 del Regolamento, 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 26 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Filippi