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Provvedimento del 18 luglio 2023 [9916686]

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[doc. web n. 9916686]

Provvedimento del 18 luglio 2023

Registro dei provvedimenti
n. 298 del 18 luglio 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, l’avv. Guido Scorza, componente, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTO il reclamo presentato al Garante, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, in data 23 novembre 2020 (regolarizzato il 30 dicembre 2020), con il quale il sig. XX, rappresento e difeso dall’avvocato XX, ha lamentato una violazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione di due e-mail durante la trasmissione della puntata di “XX” del XX, dal titolo “XX”, chiedendo la rimozione del servizio televisivo;

CONSIDERATO che l’interessato, in particolare, ha evidenziato che:

- in tale trasmissione venivano trattati temi eterogenei, dai test sierologici all’inchiesta giudiziaria per corruzione nota come “Mensa dei poveri”, al fine di delineare un quadro negativo dell’attuale amministrazione della Regione Lombardia;

- la trasmissione forniva informazioni false e fuorvianti sul reclamante, rappresentato come “il riferimento di un intreccio di rapporti opachi, se non criminali”, e descritto in termini denigratori, con lesione dell’immagine e della reputazione dello stesso;

- al minuto 38 della puntata il conduttore, XX, richiamava l’attenzione su due e-mail, che venivano mostrate al pubblico sullo sfondo della trasmissione: la prima, risalente al 15 dicembre 2017, trasmessa dal giornalista XX al senatore XX, nella quale il mittente richiamava la “supervisione di XX”, in relazione al file denominato “XX”, allegato alla medesima mail; la seconda, risalente al 15 gennaio 2018, trasmessa dal reclamante all’avv. XX, con allegato il file denominato “Memoria.docx” e il seguente testo: “Ecco qui mi pare interessante”;

- il medesimo conduttore precisava che le mail in questione sono state trovate all’interno del database del consorzio di giornalismo investigativo OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project);

- né il reclamante, né le altre persone destinatarie delle e-mail hanno mai condiviso i contenuti con l’OCCRP, né hanno prestato il proprio consenso alla loro diffusione. La diffusione di tali mail costituirebbe pertanto violazione della corrispondenza privata, la cui libertà e segretezza sono tutelate dall’art. 15 Cost., oltre che in ambito penale e dalla legge sulla protezione del diritto d’autore, e pertanto rappresenterebbe altresì un trattamento illecito di dati personali;

- le due mail in questione non contengono alcun fatto nuovo o originale, a maggior ragione considerato che il reclamate è un libero professionista che non ricopre alcun ruolo pubblico, per cui esse sono state diffuse in violazione dei limiti dell’interesse pubblico e dell’essenzialità dell’informazione (artt. 136 e ss. del Codice e artt. 5, 6 e 9 delle Regole deontologiche);

- in definitiva, tali e-mail appaiono del tutto inidonee a supportare la tesi di XX secondo cui l’avv. XX sarebbe stato incaricato di svolgere attività di assistenza legale da enti pubblici lombardi non per meriti professionali quanto piuttosto per vicinanza politica;

VISTA la nota del 2 febbraio 2021, con la quale questa Autorità ha chiesto a RAI- Radiotelevisione italiana S.P.A. (di seguito “RAI”), quale editore di XX, di fornire riscontro alle istanze della reclamante e di far conoscere se vi fosse l’intenzione di adeguarsi ad esse;

VISTA la nota del 22 febbraio 2021, con la quale la RAI, quale titolare del trattamento, ha dichiarato che:

- la liceità del trattamento dei dati richiesti va valutata alla luce dei criteri per l’attività giornalistica, e, in particolare, degli specifici limiti indicati dall’art. 137 del Codice, vale a dire dei limiti del diritto di cronaca e, specificatamente, dell’essenzialità dell’informazione e dell’interesse pubblico;

- le mail che XX ha mostrato nella puntata del XX fanno parte di un database, che l’OCCRP ha reso pubblico e consultabile da chiunque sul web. L’OCCRP è un’organizzazione giornalistica non-profit fondata nel 2006 ed è divenuta uno dei più rilevanti consorzi di giornalismo investigativo nel mondo. È sulla base di tale fonte investigativa che sono state pubblicate le due mail oggetto del presente procedimento;

- le informazioni presenti in queste due mail hanno evidenziato un ruolo non ufficiale, ma di estrema rilevanza, esercitato dal reclamante nei rapporti con esponenti della Lega che ricoprono ruoli apicali all’interno delle istituzioni;

- la pubblicazione e la successiva diffusione sarebbero avvenute nel pieno rispetto dell’art. 137 del Codice, sia per il profilo dell’interesse pubblico, sia per quello dell’essenzialità dell’informazione;

VISTA la nota del 5 marzo 2021, con la quale il reclamante, nel contestare le osservazioni formulate dalla controparte, ribadisce che XX avrebbe potuto evitare di pubblicare le mail in questione, preservando così l’inviolabilità e la segretezza della corrispondenza, e sostiene che:

- la liceità del trattamento di dati personali non sia da valutarsi “unicamente alla stregua dei criteri specifici dettati con riferimento all’attività giornalistica”, poiché i dati contenuti nella corrispondenza tra persone usufruiscono delle particolari garanzie di inviolabilità previste dall’art. 15 della Costituzione e dalle speciali norme civili e penali poste a tutela della libertà e della segretezza di tale mezzo di comunicazione, senza che sia prevista alcuna deroga o regime speciale per i giornalisti. Pertanto, in assenza del consenso dell’avv. XX e degli altri soggetti coinvolti, la proiezione delle due e-mail visionabili al minuto 38 del servizio di XX non potrebbe ritenersi lecita;

- non corrisponda al vero quanto ripetutamente affermato dalla Rai relativamente al ruolo dell’OCCRP, dal cui database l’Azienda rivendica di aver estratto le mail poi proiettate nell’ambito del servizio di XX, al fine di argomentare che in fondo si sarebbe limitata a divulgare un dato già di pubblico dominio. La difesa, infatti, ha verificato se le e-mail divulgate da XX fossero pubblicamente accessibili nel sito dell’OCCRP e tale verifica ha dato esito negativo, dimostrando che le e-mail non sono accessibili a chiunque;

VISTA la nota di questa Autorità dell’11 giugno 2021, con la quale, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato comunicato al titolare del trattamento l’avvio del procedimento per l’eventuale adozione dei provvedimenti di cui all’art. 58, par. 2, del Regolamento e sono state altresì notificate al medesimo titolare le presunte violazioni di legge, individuate, nel caso di specie, nella violazione dell’art. 5 del Regolamento e degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 5, 6 e 9 delle Regole deontologiche;

VISTA la nota del 13 luglio 2021 con la quale il titolare del trattamento, nel chiedere di essere audito dall’Autorità, ha rappresentato che:

durante la trasmissione di “XX” del XX nessuno stralcio del contenuto delle comunicazioni via e-mail inviate dall’avv. XX al senatore XX e all’avv. XX è mai andato in onda, essendo stati assunti tutti gli accorgimenti necessari a tutelare la riservatezza di terzi nel rispetto del principio di essenzialità dell’informazione; il contenuto infatti è stato oscurato con la tecnica del “blurring” e le e-mail in questione sono state mandate in onda, sullo sfondo, solo per pochi secondi;

il riferimento operato nel Servizio alle e-mail rispondeva solo all’esigenza di smentire circostanze di fatto diversamente attestate dal reclamante nelle risposte alle domande inviate dalla redazione di XX: infatti, lo scopo del richiamo alle predette mail era quello di dimostrare che, contrariamente a quanto dichiarato dal reclamante in tali risposte, nelle quali lo stesso affermava di non avere alcun legame con il partito della Lega, quest’ultimo “un ruolo nella Lega di XX nei mesi precedenti alle elezioni XX lo avrebbe avuto”;

in particolare, nella prima e-mail risulta che l’avv. XX è stato il supervisore del programma culturale della Lega”, mentre dalla seconda si deduce che il reclamante “invia degli spunti per la campagna elettorale provenienti da alcuni dirigenti della Fondazione Cariplo… alla responsabile del governatore XX..., ex compagna di XX”;

i contenuti delle e-mail sono solo citati in sintesi dal conduttore al fine di smentire quanto dichiarato a XX: pertanto, non corrisponde a quanto dichiarato nel reclamo, secondo il quale nel servizio sarebbero stati “divulgati ampi stralci di una privata corrispondenza”;

le e-mail sono ancora consultabili nel data base dell’OCCRP cui si può accedere attraverso una procedura informatica diretta a verificare l’identità del soggetto richiedente a precluderne usi illeciti;

l’OCCRP è una organizzazione giornalistica no profit registrata a Washington DC, è il più grande consorzio al mondo, ha vinto oltre 100 premi giornalistici prestigiosi. Il data base in questione contiene milioni di file riguardanti le più importanti investigazioni sulla corruzione internazionale e in molti casi tratta anche di documenti riservati forniti da whistleblowers che denunciano fenomeni corruttivi. E’ una fonte accreditata ed è formata da partner giornalistici provenienti da ogni parte del mondo (quali ad esempio la CNN, oltre che televisioni francesi, tedesche e dell’est Europa) che svolgono la loro attività d’inchiesta;

il reperimento delle e-mail attraverso il Database esclude che si possa porre il tema della violazione della corrispondenza asserita dal reclamante, e ciò anche avuto riguardo alle modalità con le quali le comunicazioni sono state mostrate nel servizio: all’epoca le mail erano liberamente consultabili all’interno del Database;

non risulterebbe pertinente il richiamo del reclamante al provv. del Garante n. 2411368 del 6 maggio 2013, in quanto la vicenda, ivi descritta, riguardava “un’indebita intrusione nella corrispondenza elettronica” e “nella captazione del contenuto di e-mail private” di “alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle”; in quel caso a seguito di un attacco informatico il contenuto di corrispondenza privata era divenuto di pubblico dominio e il Garante è intervenuto per vietare l’ulteriore trattamento di dati. Tale divieto, ad avviso del titolare, non avrebbe comunque impedito di operare un richiamo a tali dati ove essi fossero invece stati acquisiti “nell’esercizio della professione giornalistica”, che si svolge “senza autorizzazioni o censure”, come affermato nell’art. 1.2 delle Regole deontologiche, incontrando il solo limite del rispetto del principio di essenzialità dell’informazione;

l’art. 137, comma 1, del Codice esclude espressamente l’obbligo di acquisire il consenso dell’interessato per trattare i dati relativi (anche a messaggi di posta elettronica), quando ciò avvenga nell’esercizio della professione di giornalista, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 196 del 2003;

ai sensi dell’art. 6 delle citate regole deontologiche, “la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti”;

la notizia di rilevante interesse pubblico non riguarda il contributo culturale di un privato a una legittima piattaforma politica, bensì la concreta possibilità che esista un legame tra il reclamante e la Lega;

il richiamo del reclamante al provvedimento del Garante n. 1419749 del 24 maggio 2007 appare, infine, controproducente: in tal caso, infatti, la violazione del limite dell’essenzialità dell’informazione, che ha portato il Garante a vietare l’ulteriore diffusione di corrispondenza e-mail su un quotidiano, sarebbe stata ravvisata nella circostanza che “interi stralci” della comunicazione erano stati pubblicati, cosi  rendendo pubblici “aspetti intimi della …vita privata” la cui divulgazione era superflua in rapporto agli aspetti di interesse generale; circostanza non avvenuta nel servizio in esame nel quale il giornalista ha solo dato conto dell’esistenza delle e-mail, riassumendone il contenuto al fine di smentire le dichiarazioni rese dal reclamante;

VISTO il verbale dell’audizione svoltasi il 7 settembre 2021, nel corso della quale il titolare del trattamento, oltre a richiamare gli argomenti dedotti nella memoria difensiva già depositata, ha chiesto l’archiviazione del procedimento attivato a suo carico o, in subordine, di limitare la cessazione del trattamento dei dati personali ai soli fotogrammi del servizio in esame;

CONSIDERATO che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi ne risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice “Falsità nelle dichiarazioni al Garante e interruzione dell’esecuzione dei compiti o dell’esercizio dei poteri del Garante”;

CONSIDERATO che:la diffusione delle due e-mail durante la trasmissione televisiva oggetto di contestazione deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità gli artt. 136 − 139 del Codice e le Regole deontologiche di cui all’art. 139 del Codice medesimo;

- l’art. 137, comma 3, del Codice e gli artt. 5, 6 delle Regole deontologiche individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità descritte il rispetto del principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”;

- l’art. 15 della Costituzione tutela la libertà e la segretezza della corrispondenza, nel quale è evidentemente ricompreso anche lo scambio di e-mail;

RILEVATO che il rispetto delle citate Regole deontologiche costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali (art. 2–quater del Codice);

CONSIDERATO che:

- in via preliminare, ai fini della valutazione del caso in esame, occorre precisare che la portata diffamatoria della pubblicazione, e la correlata lesione reputazionale, rientrano nello spettro di scrutinio della fattispecie medesima sotto il profilo della liceità e della correttezza del trattamento ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. a), del Regolamento, nonché del bilanciamento tra riservatezza del reclamante e interesse pubblico alla conoscibilità della notizia; infatti, sebbene “al giornalismo di inchiesta, quale species, deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, tale da comportare, in relazione ai limiti regolatori dell’attività informazione, già individuati dalla  giurisprudenza di legittimità, una meno rigorosa comunque diversa applicazione dell’attendibilità della fonte, rimangono fermi i limiti dell’interesse pubblico alla notizia, e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 2271/2005) … il giornalismo di inchiesta è da ritenersi legittimamente esercitato ove, oltre a rispettare la persona e la sua dignità, non ne leda la riservatezza per quanto in generale statuito dalle regole deontologiche in tema di trattamento di dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (cfr., ex multis, Corte di Cassazione, sez. III civ., sentenza del 9 luglio 2010, n. 16236);

- in relazione al caso in esame, la trasmissione in esame è finalizzata a dimostrare che il reclamante aveva ricoperto una serie di incarichi pubblici e privati grazie alla sua affiliazione politica e che egli aveva reso affer-mazioni scorrette allorquando, rispondendo per iscritto ad una serie di domande formulate dalla redazione, aveva dichiarato di non rivestire da tempo alcun ruolo attivo nella Lega;

- a tal fine vengono riprodotte, alle spalle del conduttore, due e-mail che riguardano il reclamante (una perché è citato quale supervisore di un documento predisposto per il sen. XX; l’altra perché da lui inviata all’avv. XX), che mostrerebbero invece la sua influenza su alcuni documenti utilizzati da esponenti della Lega;

PRESO ATTO che nella trasmissione si è precisato che tali e-mail erano state “ritrovate nei data-base del consorzio OCCRP” e tale fonte è stata altresì ribadita dalla RAI nel corso dell’istruttoria e confermata in sede di audizione e, pertanto, non emergono allo stato profili di indebita acquisizione delle informazioni contestate;

CONSIDERATO che nel caso specifico indubbiamente sussiste l’interesse pubblico a conoscere, seppure nei limiti dell’essenzialità, una vicenda che, per la qualificazione dei protagonisti e le tematiche affrontate, presenta rilevanti risvolti di carattere politico e sociale;

RILEVATO tuttavia che:

- la diffusione delle due e-mail in questione risulta lesiva della libertà e segretezza della corrispondenza, in quanto sono stati diffusi dati identificativi del reclamante e dei suoi corrispondenti, nonché parte del contenuto delle stesse e-mail;

- il fatto che tali e-mail siano disponibili in una banca-dati internazionale cui è possibile accedere, previa registrazione, non vale di per sé a giustificarne la diffusione in una trasmissione televisiva;

- da tali e-mail si ricava unicamente l’esistenza di rapporti tra il reclamante e alcuni esponenti della Lega, con riferimento a due specifiche limitate questioni, senza che la corrispondenza relativa a tali rapporti possa ritenersi informazione essenziale al fine di ricostruire il percorso professionale del reclamante, né il ruolo svolto dallo stesso;

RILEVATA pertanto l’illiceità della diffusione delle due e-mail oggetto di reclamo in quanto in contrasto con le disposizioni sopra citate − in particolare, con l’art. 15 della Costituzione, gli artt. 137, comma 3, e 139 del Codice e gli artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche, e quindi con i principi generali di liceità e correttezza del trattamento dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1 lett. a), del Regolamento;

RITENUTO ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento di dover valutare il reclamo fondato e per l’effetto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, del Regolamento di dover disporre a RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A., ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. c) e g), del Regolamento, la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferita all’ulteriore diffusione delle e-mail proiettate al minuto 38 della trasmissione in esame;

RITENUTO pertanto proporzionato – tenuto conto della peculiarità del caso –ammonire a  RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A., ai sensi di cui all’art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento e dell’art. 144 del Codice, per aver diffuso due e-mail durante la trasmissione in esame contenenti dati identificativi del reclamante e dei suoi corrispondenti in violazione dell’art. 15 della Costituzione e delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 137, commi 1 e 3 e 139 del Codice e artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche;

RITENUTO che ricorrano i presupposti per procedere all’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, relativamente alle misure adottate nel caso di specie in conformità all'art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. f) del Regolamento, dichiara il reclamo fondato ed illecite le condotte descritte in premessa e, conseguentemente:

a) dispone nei confronti di RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A., il divieto del trattamento, da ritenersi riferito all’ulteriore diffusione delle e-mail proiettate al minuto 38 della trasmissione in esame nel termine di venti giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b) del Regolamento, con riferimento alle violazioni accertate nel corso del presente procedimento, ammonisce RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A. per aver diffuso due e-mail durante la trasmissione in esame contenenti dati identificativi del reclamante e dei suoi corrispondenti in violazione dell’art. 15 della Costituzione e delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico, con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 137, commi 1 e 3 e 139 del Codice e artt. 5 e 6 delle Regole deontologiche;

c) ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità di cui all’art. 57, par. 1, lett. u), del Regolamento, delle misure adottate nei confronti di RAI Radiotelevisione italiana S.p.A. in conformità all’art. 58, par. 2, del Regolamento medesimo.

Ai sensi dell'art. 157 del Codice, si invita RAI-Radiotelevisione italiana S.P.A. a comunicare, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto ivi prescritto. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta di cui sopra è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 166 del Codice.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 18 luglio 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei