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Provvedimento del 23 agosto 2023

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- Comunicato del 23 agosto

 

[doc. web n. 9923426]

Provvedimento del 23 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 357 del 23 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);

VISTI i vari articoli di stampa (cfr. cfr., tra gli altri, l’articolo pubblicato in data odierna da “La Repubblica” dal titolo “Su Telegram la chat della vergogna. “Avete il video dello stupro di Palermo?””) che, relativamente alla vicenda di uno stupro avvenuto a Palermo nella notta tra il 6 ed il 7 luglio, hanno in questi giorni diffuso la notizia dell’esistenza di due chat all’interno della piattaforma Telegram.org – ricondotte ad un tale XX - nelle quali numerosi utenti hanno chiesto la condivisone del video dell’episodio di violenza girato da una delle persone indagate con il proprio telefono cellulare, anche proponendo corrispettivi in denaro o di altra natura; i medesimi articoli contengono anche la notizia della condivisione della foto del volto di una ragazza che corrisponderebbe alla vittima, ma di tale circostanza, allo stato attuale, non si ha evidenza;

CONSIDERATO che il Garante può, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento, adottare provvedimenti nell’ambito del proprio territorio tenuto conto del fatto che, sebbene Telegram FZ-LLC non abbia uno stabilimento nell’Unione europea, i trattamenti posti in essere dalla società ricadono nell’ambito di applicazione territoriale di cui all’art. 3, par. 2, lett. a), del Regolamento e che pertanto ciascuna Autorità di controllo è legittimata ad intervenire per quanto di propria competenza, non applicandosi il meccanismo dello sportello unico;

CONSIDERATO che il trattamento di dati personali presuppone, per la sua liceità, il rispetto dei principi contenuti nel Regolamento e che, nello specifico dei trattamenti effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero occorre tenere conto, in particolare, del parametro di “essenzialità dell’informazione” da interpretare con particolare rigore riguardo alla diffusione di dati idonei a costituire un pregiudizio per la dignità delle persone (cfr. art. 137 del novellato Codice in materia di protezione dei dati personali; art 8 delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica”, allegato A1 al Codice), specie laddove si tratti di persone vittime di violenza, la divulgazione dei cui dati è peraltro specificamente protetta dall’ordinamento generale (art. 734 bis c.p.) potendo integrare gli estremi di un reato;

CONSIDERATA dunque la necessità di garantire la riservatezza della persona colpita da simili gravi azioni criminose, evitando alla stessa un ulteriore pregiudizio connesso alla possibile diffusione di dati idonei ad identificarle, anche indirettamente, in contrasto, peraltro, con le esigenze di tutela della dignità della stessa, a maggior ragione laddove il rischio sia quello di una diffusione dell’episodio di violenza del quale è stata vittima (art. 8, comma 1, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (allegato A 1 del Codice cit.));

RAVVISATA, pertanto, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice , un avvertimento nei confronti di Telegram FZ-LLC, nella sua qualità di gestore della piattaforma Telegram.org, evidenziando che l’eventuale trattamento dei dati personali della vittima, con particolare riferimento alla condivisione del video sopra descritto, possa verosimilmente configurare una violazione della disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste;

VISTO l’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, il quale prevede che "Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno";

Vista la documentazione in atti;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 58, par 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, avverte Telegram FZ-LLC, nella sua qualità di gestore della piattaforma Telegram.org, che l’eventuale diffusione dei dati personali della vittima, con particolare riferimento al video sopra descritto, all’interno della predetta piattaforma possa verosimilmente configurare una violazione delle disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità.

Roma, 23 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione