g-docweb-display Portlet

Provvedimento del 7 dicembre 2023 [9990239]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 9990239]

Provvedimento del 7 dicembre 2023

Registro dei provvedimenti
n. 592 del 7 dicembre 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, ed il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, “Regolamento”);

VISTO altresì il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice” come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101);

VISTO l’art. 144-bis del Codice, introdotto con il d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito con la legge 3 dicembre 2021, n. 205, il quale attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di «chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza il suo consenso» (c.d. “revenge porn”);

VISTO il medesimo art. 144-bis del Codice, il quale prevede che il Garante, nelle quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, decida ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice;

VISTO l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1 (“Procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante per la protezione dei dati personali”), come introdotto dalla deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, il quale attribuisce al Dirigente del Dipartimento competente il compito di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto ad impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salva successiva ratifica da parte del Garante;

VISTA la segnalazione protocollata presso l’Ufficio del Garante con il n. XXX, successivamente integrata dalla stessa persona interessata, con la quale quest’ultima ha rappresentato di versare in una delle ipotesi previste dal citato art. 144-bis del Codice ed ha chiesto all’Autorità di intervenire presso le piattaforme Facebook, Instagram, YouPorn, Tinder, OnlyFans, LinkedIn e Bumble dalla stessa indicate;

VISTE le determinazioni nn. da 266 a 271 del 5 dicembre 2023 con le quali, verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione sopra richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha provveduto, in via d’urgenza, a:

- ingiungere a Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Aylo Freesites Ltd, MTCH Technology Services Limited, Fenix International Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Bumble Holding Limited, Badoo Trading Limited e Bumble Trading LLC l’immediata adozione di misure volte ad impedire la diffusione sulle relative piattaforme del materiale oggetto della suindicata segnalazione, trasmesso in formato hash;

- prescrivere alle medesime società la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla relativa piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento utilizzando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati da comunicarsi tempestivamente all’Autorità;

VISTE le note del 5 dicembre 2023 con le quali le predette determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme;

VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

VISTA la documentazione in atti;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIO’ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti nn. da 266/2023 a 271/2023 adottati d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo in data 5 dicembre 2023 nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Aylo Freesites Ltd, MTCH Technology Services Limited, Fenix International Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company, Bumble Holding Limited, Badoo Trading Limited e Bumble Trading LLC.

Roma, 7 dicembre 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei