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Provvedimento del 7 marzo 2024 [10007486]

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[doc. web n. 10007486]

Provvedimento del 7 marzo 2024

Registro dei provvedimenti
n. 139 del 7 febbraio 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale della Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Matera trasmesso con nota dell’11.11.2022, il quale riferisce un controllo, effettuato in data 29.10.22, presso il pubblico esercizio all’insegna “Rocky Bar”, situato in Montescaglioso (MT), Viale Aldo Moro 161, di cui la sig.ra Giuliana Vinzi risulta titolare, con cui si accertava la presenza di un impianto di videosorveglianza, costituito da 2 telecamere funzionanti, poste all’interno del locale, mancanti di appositi cartelli informativi e dell’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

PREMESSO

1. La segnalazione ricevuta.

Con nota dell’11.11.22, la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Matera trasmetteva a questa Autorità il verbale del controllo effettuato, in data 29.10.22, presso il pubblico esercizio all’insegna “Rocky Bar”, situato in Montescaglioso (MT), Viale Aldo Moro 161, di cui la sig.ra Giuliana Vinzi risulta titolare, con cui si accertava la presenza di un impianto di videosorveglianza costituito da 2 telecamere, poste all’interno del locale, e un monitor posizionato nell’attiguo locale/deposito per la visione delle riprese. 

Il verbale riferiva l’assenza di cartelli informativi della presenza delle telecamere, sia all’interno che all’esterno del locale, e la mancanza dell’autorizzazione all’installazione dell’impianto da parte della Direzione territoriale del lavoro o dell’accordo sindacale con i lavoratori impiegati nell’azienda, previste dall’art. 4 della L. n. 300 del 1970 recante lo Statuto dei lavoratori.

2. L’avvio del procedimento.

Esaminati gli atti, con nota del 28.3.23 (prot. n. 52566), l’Ufficio ha notificato alla parte l’avvio del procedimento di cui all’art. 166, comma 5, del Codice per le violazioni dell’art. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento. 

Con nota del 14.4.23, la sig.ra Giuliana Vinzi inviava scritti difensivi dichiarando di aver apposto, successivamente al controllo ispettivo, idonei cartelli informativi della presenza delle telecamere all’interno e all’esterno dell’esercizio commerciale e di aver ottenuto, in data 28.11.22, l’autorizzazione all’installazione delle telecamere, presso la sede dell’esercizio commerciale, da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera. 

3. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680] (in tal senso anche le Faq in materia di videosorveglianza, pubblicate sul sito web dell’Autorità).

Analogamente le Linee Guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, punto 7) specificano che “Per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello). Nelle linee guida si prevede inoltre che “Tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

I trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro, se necessari per la finalità di gestione del rapporto stesso (v. artt. 6, par. 1, lett. c); 9, par. 2, lett. b) del Regolamento), devono svolgersi nel rispetto dei principi generali indicati dall’art. 5 del Regolamento, ed in particolare del principio di liceità, in base al quale il trattamento è lecito se è conforme alle discipline di settore applicabili (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento).

Coerentemente con tale impostazione, l’art. 88 del Regolamento ha fatto salve le norme nazionali di maggior tutela (“norme più specifiche”) volte ad assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei lavoratori.

Il legislatore nazionale ha approvato, quale disposizione più specifica, l’art. 114 del Codice che tra le condizioni di liceità del trattamento ha stabilito l’osservanza di quanto prescritto dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300. La violazione dell’art. 88 del Regolamento è soggetta, ricorrendone i requisiti, all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento.

In base al richiamato art. 4 della L. n. 300 del 1970 gli apparati di videosorveglianza, qualora dagli stessi derivi “anche la possibilità di controllo a distanza” dell'attività dei dipendenti, “possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale” e la relativa installazione deve, in ogni caso, essere eseguita previa stipulazione di un accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali oppure, ove non sia stato possibile raggiungere tale accordo o in caso di assenza delle rappresentanze, solo in quanto preceduta dal rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro.

L’attivazione e la conclusione di tale procedura di garanzia è dunque condizione indefettibile per l’installazione di sistemi di videosorveglianza. La violazione di tale disposizione è anche penalmente sanzionata (v. art. 171 del Codice). Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Società attraverso il sistema di videosorveglianza risulta, quindi, illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento e 114 del Codice.

4. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato dalla la Squadra Amministrativa della Divisione P.A.S.I. della Questura di Matera, è emerso pertanto che le telecamere di videosorveglianza, installate presso il pubblico esercizio all’insegna “Rocky Bar” situato in Montescaglioso, Viale Aldo Moro 161, e di cui la sig.ra Giuliana Vinzi risulta titolare, sono attive e funzionanti e prive di idonei cartelli informativi della presenza delle stesse.

Risulta inoltre dal verbale che, nonostante presso l’esercizio prestasse la propria attività una dipendente al momento del controllo, l’installazione del sistema di videosorveglianza non risultava essere avvenuta nel rispetto della cornice di garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Risulta pertanto comprovato, nel caso di specie, che la parte ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dall’art. 13 del Regolamento, in base al quale il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

Inoltre, considerato che l’installazione del sistema di videosorveglianza non era stata precedentemente autorizzata dall’Ispettorato del lavoro, il trattamento è stato effettuato anche in violazione dell’art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

5. Conclusioni: dichiarazione di illiceità del trattamento. Provvedimenti correttivi ex art. 58, par. 2, Regolamento.

Il trattamento dei dati personali effettuato dall’impresa individuale risulta pertanto illecito, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) (principio di trasparenza), 13 (informativa) del Regolamento e art. 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

La violazione accertata nei termini di cui in motivazione non può essere considerata “minore”, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, del grado di responsabilità e del la maniera in cui l'autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (v. cons. 148 del Regolamento).
Va tenuto conto che la parte, nelle memorie difensive, ha dichiarato di aver provveduto ad apporre i prescritti cartelli informativi della presenza delle telecamere e di aver ottenuto l’autorizzazione all’installazione delle telecamere, presso la sede dell’esercizio commerciale, da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro di Potenza-Matera; di ciò, ha inviato documentazione fotografica comprovante quanto dichiarato.

6. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18. legge 24 novembre 1981 n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla società per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, di cui è risultata accertata l’illiceità, nei termini su esposti, in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a), 13 del Regolamento e all’art. 114 del Codice.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la parte abbia inviato scritti difensivi dichiarando di aver correttamente apposto idonei cartelli informativi e ottenuto l’autorizzazione all’installazione delle telecamere da parte dell’Ispettorato Territoriale del lavoro di Potenza-Matera, comprovando quanto dichiarato con idonea documentazione;

Si ritiene inoltre che assumano rilevanza, nel caso di specie, tenuto conto dei richiamati principi di effettività, proporzionalità e dissuasività ai quali l’Autorità deve attenersi nella determinazione dell’ammontare della sanzione (art. 83, par. 1, del Regolamento), le condizioni economiche del contravventore, determinate con riferimento al bilancio di esercizio per l’anno 2023.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del Regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato dalla sig.ra Giuliana Vinzi attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso il pubblico esercizio all’insegna “Rocky Bar” situato in Montescaglioso (MT), Viale Aldo Moro 161, di cui la stessa risulta titolare, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, 13 del Regolamento e 114 del Codice;

ORDINA

alla sig.ra Giuliana Vinzi, titolare dell’esercizio commerciale all’insegna “Rocky Bar” situato in Montescaglioso, Viale Aldo Moro 161, P.I. 0112700074, di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate nel presente provvedimento;

INGIUNGE

quindi alla stessa sig.ra Giuliana Vinzi, titolare dell’esercizio commerciale all’insegna “Rocky Bar” situato in Montescaglioso, Viale Aldo Moro 161:

di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 7 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei