g-docweb-display Portlet

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute attuativo dell’art. 5, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati - 20 giugno 2024 [10036869]

Stampa Stampa Stampa
PDF Trasforma contenuto in PDF

[doc. web n. 10036869]

Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute attuativo dell’art. 5, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati - 20 giugno 2024

Registro dei provvedimenti
n. 367 del 20 giugno 2024

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l'avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

VISTA la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e, in particolare, l’articolo 5, comma 1, ai sensi del quale, con decreto del Ministro della salute, “sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro, sono disciplinate le modalità e le forme, senza oneri per l'assistito, per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge”;

VISTO l’art. 5, comma 4 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 secondo cui “il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'applicazione delle disposizioni” per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche;

VISTO l’avviso pubblico pubblicato in data 29 marzo 2024 sul portale del Ministero della salute per la presentazione di manifestazioni d’interesse per la partecipazione delle organizzazioni di pazienti oncologici alla procedura amministrativa relativa all’adozione del decreto del Ministro della salute di cui alla legge n. 193 del 2023;

CONSIDERATO che, in funzione del ruolo di vigilanza attribuito dalla legge n. 193 del 2023 al Garante, nell’ambito delle interlocuzioni informali con il Ministero della salute intercorse a seguito della approvazione della disciplina sull’oblio oncologico, tale Dicastero ha tenuto conto di quanto osservato dall’Ufficio in ordine alla circostanza che:

l’istanza che deve avanzare l’interessato per ricevere il certificato di oblio oncologico comporta una raccolta di dati sulla salute da parte dei soggetti indicati nel decreto (strutture e operatori sanitari), con riferimento alla quale sarebbe auspicabile l’adozione un modello nazionale al fine di garantire una raccolta di dati omogenea sul territorio che deve essere in ogni caso preceduta da una idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento;

nel rispetto del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 2, lett. e) del Regolamento, è necessario che sia previsto il tempo di conservazione delle predette istanze e della documentazione eventualmente allegata, nonché quello del certificato di oblio oncologico da parte di tutti i soggetti deputati a riceverlo;

VISTA la nota del 19 aprile 2024 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto attuativo dell’art. 5, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche”;

CONSIDERATA la nota dell’Ufficio del 30 aprile 2024 (prot. n. 52629) con cui sono stati chiesti elementi istruttori in ordine all’individuazione del dies a quo della conclusione del trattamento attivo, al periodo di conservazione dei dati raccolti in occasione della presentazione della predetta istanza e dell’adozione del suddetto certificato e all’informativa sul trattamento dei dati personali;

VISTA la nota del 7 maggio 2024 (prot. n. 6596) con cui il Ministero della salute ha trasmesso un nuovo schema di decreto attuativo dell’art. 5, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” modificato sulla base degli elementi richiesti dal Garante nella predetta nota del 30 aprile 2024;

TENUTO CONTO che nella nuova versione dello schema di decreto trasmessa il 7 maggio 2024 è stato precisato:

che ai fini della formazione dell’”oblio oncologico” per “conclusione del trattamento attivo della patologia” si intende, in mancanza di recidive, la data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico (cfr. art. 1, comma 2 dello schema di decreto);

che ai fini della tutela dei dati personali, l’istanza di rilascio del certificato che attesta l’avvenuto oblio oncologico ed i relativi allegati sono cancellati trascorsi dieci anni dalla presentazione della stessa (cfr. art. 2, comma 1 dello schema di decreto e allegato I);

che i soggetti deputati a ricevere, ai sensi della legge n. 193 del 2023, il certificato che attesta l’avvenuto oblio oncologico devono procedere alla cancellazione dello stesso trascorsi dieci anni dalla ricezione (cfr. art. 2, comma 2 dello schema di decreto e allegato I);

nel modello di informativa sul trattamento dei dati personali di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (allegato I): il ruolo di titolare del trattamento che può essere ricoperto dalla struttura sanitaria, dal medico del servizio sanitario nazionale o dal medico di base; la tipologia di diritti esercitabili da parte degli interessati ai sensi degli artt. 15, 16 e 17 del Regolamento;

CONSIDERATO che il Ministero della salute ha rappresentato che il predetto termine di dieci anni “appare congruo” in considerazione dell’analogia con il termine di formazione dell’oblio oncologico;

RILEVATO il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 2, lett. c) del Regolamento nell’individuazione delle informazioni previste nel modello di istanza per il rilascio del certificato di oblio oncologico e nel certificato stesso (allegati I e II allo schema);

CONSIDERATO che lo schema di decreto si compone di n. 4 articoli relativi rispettivamente alla presentazione dell’istanza e al rilascio del certificato (art. 1), al periodo di conservazione (art. 2), alla clausola di invarianza finanziaria e all’entrata in vigore (artt. 3 e 4) e di due allegati relativi rispettivamente al modello di istanza per il rilascio del certificato di oblio oncologico, corredato dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (all. I), e del certificato di oblio oncologico (all. II);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. c), del Regolamento esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro della salute attuativo dell’art. 5, comma 1 della legge 7 dicembre 2023, n. 193 recante “Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono affette da malattie oncologiche” e sui relativi allegati.

Roma, 20 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
10036869
Data
20/06/24

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante

Vedi anche (10)