Parere su istanza di accesso civico - 27 luglio 2024 [10061292]
Parere su istanza di accesso civico - 27 luglio 2024 [10061292]
[doc. web n. 10061292]
Parere su istanza di accesso civico - 27 luglio 2024
Registro dei provvedimenti
n. 471 del 27 luglio 2024
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Difensore civico della Regione Toscana, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 8, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Difensore civico della Regione Toscana ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a un ricorso presentato al predetto Difensore su un provvedimento di diniego adottato dal Comune di Carmignano (di seguito, il “Comune”) in riscontro a un’istanza di accesso civico.
Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata al Comune una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013), avente a oggetto:
- «copia di ogni singola nota, comunicazione, circolare, verbale, verbalizzazione, rilievo, sollecito, richiesta e/o qualsiasi documento in qualsiasi modo comunicato, trasmesso o inoltrato a Sindaco, Giunta, Responsabile Trasparenza o Responsabile P.O. o altri dirigenti/funzionari dell’Ente Comunale da parte del dottore [identificato in atti] in qualità di O.I.V./Nucleo di Valutazione, indipendentemente dall’obbligo di pubblicazione sul sito web a partire dal 01-01-2023»;
- «copia di ogni singola nota, comunicazione, circolare, verbale, verbalizzazione, rilievo, sollecito, richiesta e/o qualsiasi documento in qualsiasi modo comunicato, trasmesso o inoltrato a Sindaco, Giunta, Responsabile Trasparenza o Responsabile P.O. o altri dirigenti/funzionari dell’Ente Comunale da parte del sig. Prefetto di competenza, indipendentemente dall’obbligo di pubblicazione sul sito web a partire dal 01-01-2023».
L’amministrazione ha rifiutato l’accesso per motivi inerenti alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, in quanto «i documenti di cui sopra […] contengono dati personali», tenuto conto che «il diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali, sussistente in capo ai dipendenti, va tutelato anche con riferimento ai documenti del Nucleo di Valutazione, comprensivi della corrispondenza fra l’Ente e il Nucleo di Valutazione e la riservatezza dei dati e documenti da e per la Prefettura».
Avverso tale provvedimento il richiedente l’accesso civico ha presentato ricorso al Difensore civico regionale, ritenendo il rifiuto non corretto e insistendo nelle proprie richieste di ricevere la predetta documentazione.
OSSERVA
1. Introduzione
Ai sensi della normativa di settore in materia di accesso civico generalizzato, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013).
In relazione ai profili di competenza di questa Autorità, si evidenzia, come il citato art. 5-bis prevede che l’accesso civico generalizzato è «rifiutato», fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (comma 2, lett. a).
In tale quadro, si precisa che per dato personale si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”)» e che «si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale» (art. 4, par. 1, RGPD).
Occorre inoltre avere presente che nelle valutazioni da effettuare in ordine alla possibile ostensione di dati personali (o documenti che li contengono), tramite l’istituto dell’accesso civico, deve essere tenuto in considerazione che – a differenza dei documenti a cui si può avere accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di un’istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai dati, informazioni o documenti richiesti.
È poi necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati personali devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c).
Ciò anche tenendo conto delle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e della non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati richiesti (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico).
2. Il caso sottoposto all’attenzione del Garante
La questione sottoposta all’attenzione del Garante riguarda la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico, dati e informazioni personali contenuti in corrispondenza e documentazione amministrativa formata dal componente monocratico dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) e inviata al Comune, nonché a corrispondenza e documentazione amministrativa formata dal Prefetto territorialmente competente e inviata al Comune.
2.1 Carenza di motivazione e profili procedurali
In relazione al provvedimento di diniego dell’accesso civico, si evidenzia in via preliminare che il Comune, nel rifiutare l’accesso per motivi inerenti alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, si è limitato a rappresentare che l’istanza di accesso «non può essere accolta in quanto [in] contrasto con l’art. 5-bis, comma 2 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33».
L’amministrazione ha, dunque, rifiutato l’accesso civico utilizzando una mera formula di stile, richiamando genericamente il limite degli interessi privati previsti dall’art. 5-bis, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013. La motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico adottata dal Comune, eccessivamente generale e sintetica, non consente, quindi, al soggetto che ha presentato l’istanza di accesso civico di comprendere le ragioni per le quali l’ostensione delle informazioni richieste determinerebbe «un pregiudizio concreto» alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013).
Ciò non è conforme alle indicazioni fornite da ANAC, che invece ha evidenziato come «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all’esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all’esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l’amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione […]. La motivazione serve all’amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell’accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell’amministrazione» (Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, par. 5.3).
L’amministrazione non ha, altresì, indicato al soggetto istante gli specifici documenti, tra quelli richiesti, che conterrebbero i dati personali meritevoli di protezione.
Soltanto a fronte della specifica richiesta dell’Ufficio del Garante, il Comune, su invito del Difensore civico della Regione Toscana, ha fornito alcuni chiarimenti, producendo ai fini dell’istruttoria copia:
- di un «estratto dei dati indirizzati al protocollo dell’ente da parte della Prefettura di Prato Ufficio territoriale del Governo», rappresentando che da tali documenti «emergono palesi evidenze di dati di natura personale» e precisando che «le comunicazioni pervenute dalla Prefettura della Provincia di Prato […] sono state 515 nel 2023 e 347 nei soli primi 6 mesi del 2024», nonché che «l’estrazione massiva di tale mole di dati con ulteriore verifica di quali siano le comunicazioni riportanti dati personali comporta un impiego di tempo uomo e di risorse sproporzionato rispetto alla dimensione dell’ente e al personale a disposizione»;
- della «documentazione pervenuta dall’O.I.V. per la quale non è previsto obbligo di pubblicazione», specificando che «si ritiene inoltre di non trasmettere la documentazione ricevuta dallo stesso OIV per la quale sussiste obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 14 Marzo 2013, n°33 e ss.mm.ii».
Sempre sotto il profilo motivazionale, in relazione alla corrispondenza e alla documentazione amministrativa formata dal Prefetto territorialmente competente e inviata al Comune, oggetto dell’istanza di accesso, si osserva che l’asserita impossibilità di individuare i documenti in possesso dell’Ente in ragione dell’«impiego di tempo uomo e di risorse sproporzionato rispetto alla dimensione dell’ente e al personale a disposizione» – profilo in merito alla quale l’Autorità non è competente a pronunciarsi – non è stata rappresentata al soggetto istante nel provvedimento di diniego (cfr. punto n. 5 dell’allegato, nonché par 4.2 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, ove si evidenzia che «l’amministrazione è tenuta a consentire l’accesso generalizzato anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione. Tali circostanze, adeguatamente motivate nel provvedimento di rifiuto, devono essere individuate secondo un criterio di stretta interpretazione, ed in presenza di oggettive condizioni suscettibili di pregiudicare in modo serio ed immediato il buon funzionamento dell’amministrazione»).
Sotto il profilo più strettamente procedurale, risulta, inoltre, che il Comune non ha coinvolto nel procedimento di accesso civico i soggetti controinteressati, impedendo loro, di conseguenza, di presentare un’eventuale motivata opposizione ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013. In ogni caso, come indicato anche nelle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico, le motivazioni addotte dal soggetto controinteressato costituiscono solo «un indice della sussistenza di un pregiudizio concreto, la cui valutazione però spetta all’ente e va condotta anche in caso di silenzio del controinteressato, tenendo, altresì, in considerazione gli altri elementi illustrati [nelle Linee guida stesse]» (cfr. in particolare par. 8.1).
Ciò premesso – fermi restando i rilievi sopra esposti – limitatamente all’estratto della documentazione oggetto di accesso civico depositata in atti dal Comune ai fini istruttori, si osserva quanto segue.
2.2 La documentazione formata dalla Prefettura
Il Comune ha prodotto in atti un “estratto” della corrispondenza e della documentazione amministrativa formata dalla Prefettura di Prato e inviata al Comune (e a numerosi altri soggetti pubblici), oggetto dell’istanza di accesso, ossia n. 6 note, riguardanti persone fisiche scomparse, fra cui minorenni, nonché un provvedimento di sospensione di una patente di guida.
Tali documenti contengono dati personali, ossia informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili (art. 4, n. 1, del RGPD), che toccano evidentemente vicende private, di natura talvolta molto delicata con riferimenti a soggetti vulnerabili, in cui peraltro in alcuni casi sono indicati anche dati «relativi alla salute» (art. 4, n. 15; cons. n. 35 e art. 9 del RGPD).
Al riguardo, e con specifico riferimento ai dati relativi alla salute, occorre ricordare che il Codice – a tutela dei singoli e nel «rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona» (art. 1, comma 1) – prevede un espresso divieto di diffusione, ossia della possibilità di darne «conoscenza […] a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione» (art. 2-septies, comma 8; art. 2-ter, comma 4, lett. b). Il contenuto di tale disposizione è richiamato anche dalla normativa statale in materia di trasparenza, laddove è previsto che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, limitatamente ai documenti che contengono dati sulla salute, la fattispecie sottoposta all’attenzione di questa Autorità rientra in una delle ipotesi di “esclusione dell’accesso civico” disciplinate dalla normativa statale in materia di trasparenza, nella parte in cui è espressamente previsto che l’accesso civico debba essere escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013).
Per quanto attiene, invece, agli altri casi, la presenza di dati personali che riguardano vicende private o di natura delicata, riferibili a soggetti comunque vulnerabili come soggetti scomparsi, in alcuni casi anche minori (v. cons. 38, 58 e 75 del RGPD) si ritiene che – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico – l’ostensione dei documenti sottoposti all’attenzione del Garante, che costituiscono un estratto di quelli richiesti, possa arrecare un serio pregiudizio alla tutela della protezione dei dati personali secondo l’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013, in ragione del quale può essere disposto il rifiuto dell’accesso civico.
Infatti, considerata la tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali oggetto di esame e il particolare regime di pubblicità dei dati che si ricevono tramite l’istituto dell’accesso civico (cfr. art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013), si ritiene che la relativa generale conoscenza potrebbe comportare ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale dei soggetti controinteressati. Ciò anche pensando alle ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e alla non prevedibilità delle conseguenze derivanti a questi ultimi dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati in questione (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico).
Le medesime considerazioni valgono anche in merito al provvedimento della Prefettura, in atti, con il quale è stato disposto la sospensione di una patente di guida, tenuto fra l’altro conto di quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo la quale «la comunicazione al pubblico dei dati personali relativi alle infrazioni stradali, compresi i dati relativi ai punti di penalità inflitti per la loro commissione, può costituire una grave ingerenza nei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, poiché essa può suscitare la disapprovazione sociale e comportare la stigmatizzazione della persona interessata», potendo tali dati finanche «rientra[re] nella nozione di “reati” di cui all’articolo 10 del [Regolamento]» (C-439/19 - Latvijas Republikas Saeima (Points de pénalité), parr. 92 e 93).
Tutto quanto sopra osservato impedisce, peraltro, la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai documenti esaminati oscurando i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013. Ciò considerando che dalla descrizione dei fatti, dalle informazioni di dettaglio e dai dati di contesto non si può escludere la possibilità di risalire all’identità degli stessi, anche tenuto conto che la probabilità di re-identificare gli interessati è più elevata all’interno di contesti territoriali di dimensioni ridotte (come nei Comuni con meno di 15.000 abitanti) quale quello coinvolto nel caso di specie.
2.3 La documentazione formata dal componente monocratico del Nucleo di Valutazione/O.I.V.
In relazione alla corrispondenza e alla documentazione amministrativa formata dal componente monocratico del Nucleo di Valutazione/O.I.V., si osserva in primo luogo che la normativa statale in materia di trasparenza prevede specifici «Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull’organizzazione e sull’attività dell’amministrazione», secondo i quali «Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici» (art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
In relazione all’eventuale ostensione degli atti e documenti degli OIV rientranti nel citato articolo, non possono essere opposti motivi di riservatezza, tenendo conto del previsto regime di pubblicità, fermo restando la necessità ivi sancita di procedere «all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti». Peraltro, come stabilito dalla disciplina di settore in materia di civico, «nel caso in cui l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, [l’amministrazione provvede] a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale» (art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).
Quanto invece all’“estratto” della corrispondenza e della documentazione amministrativa formata dal componente monocratico del Nucleo di Valutazione/O.I.V oggetto di accesso civico, il Comune ha messo a disposizione dell’Autorità e prodotto in atti n. 2 note del citato organo. Dall’esame di tali documenti è emerso che gli stessi recano i soli dati personali del componente monocratico del nucleo di valutazione (nome, cognome e firma), nonché, in un caso, il nominativo del Segretario generale del Comune.
Nei predetti documenti non risultano invece presenti né dati personali né informazioni di contesto che consentano di identificare, anche indirettamente, altri terzi controinteressati, facendo riferimento a questioni di natura istituzionale in ordine alle funzioni spettanti al Nucleo di Valutazione.
In tale quadro, limitatamente ai due documenti sottoposti all’attenzione di questa Autorità come estratto della documentazione richiesta tramite l’istituto dell’accesso civico, si rappresenta che dagli atti dell’istruttoria non emergono in maniera evidente i motivi per i quali dalla relativa ostensione – fermo restando il rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del RGPD con riferimento ai dati non necessari o eccedenti che possono essere oscurati (es.: firma) – potrebbe derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati. Ciò tenendo anche conto di quanto contenuto nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, laddove è indicato che «in generale e salvo ogni diversa valutazione nel caso concreto, anche in ragione del contenuto dell’atto, sulla base dei parametri illustrati nelle presenti Linee guida», non osterebbe «in linea di principio all’ostensione di un documento la sola presenza, sullo stesso, dell’indicazione nominativa del funzionario o del dirigente che l’ha adottato, essendo la conoscibilità esterna di questi dati personali normalmente connaturata allo svolgimento della funzione pubblica di volta in volta esercitata» (cfr. par. 8.1, nota n. 18).
3. Conclusioni
Alla luce di tutto quanto sopra considerato e allo stato degli atti – fermo restando ogni autonoma valutazione dell’amministrazione in relazione a ulteriori limiti all’accesso civico contenuti nell’art. 5-bis, del d. lgs. n. 33/2013 o relativi a richieste massive (cfr. Linee guida dell’ANAC par 4.2, nonché punto n. 5 dell’allegato) – si invita il Comune a rivalutare la richiesta di accesso civico, fornendo nella risposta «una congrua e completa, motivazione» con riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr. Linee guida dell’ANAC, par. 5.3). Nello svolgimento di tale attività, si invita altresì ad analizzare la possibilità di accordare un eventuale accesso civico parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, alla luce di una valutazione caso per caso dei documenti richiesti, secondo quanto sopra osservato. Ciò previo coinvolgimento di eventuali soggetti controinteressati, quali ad esempio il componente monocratico del nucleo di valutazione, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013, tenendo conto di quanto osservato dal Comune stesso nel fornire riscontro all’istanza di accesso civico, laddove ha rappresentato che «il diritto fondamentale alla protezione dei propri dati personali, sussistente in capo ai dipendenti, va tutelato anche con riferimento ai documenti del Nucleo di Valutazione, comprensivi della corrispondenza fra l’Ente e il Nucleo di Valutazione […]».
Laddove ciò comporti un onere non sostenibile dall’amministrazione in termini di tempo e di risorse umane impiegate, si rinvia alle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (in particolare par. 4.2. e punto n. 5 dell’«Allegato. Guida operativa all’accesso generalizzato») e nella Circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 recante «Attuazione delle norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)» (parr. 7 e 8), invitando l’amministrazione ad avviare eventualmente un dialogo cooperativo con il richiedente l’accesso «nel tentativo di ridefinire l’oggetto della richiesta entro limiti compatibili con i principi di buon andamento e di proporzionalità».
Rimane, in ogni caso, salva la possibilità che la documentazione e i dati per i quali sia stato negato l’accesso civico possano essere resi ostensibili, laddove il soggetto istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse qualificato, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico della Regione Toscana, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.
Roma, 27 luglio 2024
IL PRESIDENTE
Stanzione
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