Parere su istanza di accesso civico - 1° marzo 2025 [10119782]
Parere su istanza di accesso civico - 1° marzo 2025 [10119782]
[doc. web n. 10119782]
Parere su istanza di accesso civico - 1° marzo 2025
Registro dei provvedimenti
n. 113 del 1° marzo 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);
VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);
VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);
VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;
VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;
RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;
RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);
Vista la documentazione in atti;
PREMESSO
Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.
Nello specifico, dalla richiesta di parere allegata, che ricostruisce la complessa vicenda, risulta che uno stesso soggetto ha presentato diverse istanze di accesso civico generalizzato al predetto Ministero per ricevere «Accesso dati SIU (Sistema Informativo Unitario del lavoro): cruscotto Sap – visione politiche attive in costanza di misura SFL e storico notifiche eventi per politica confermata, utili alla percezione del beneficio [dalla data indicata in atti]», ed in particolare «l’accesso a dati e informazioni presenti e contenuti nel SIU (Sistema Informativo Federativo Unitario delle politiche attive del lavoro); creato da ANPAL (ex Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro), previsto dal d. Lgs n.150/2015 e a partire [dalla data identificata in atti], sotto diretto e stretto controllo di MLPS (Ministero del lavoro e delle politiche sociali)», con specifico riferimento alla facoltà di «poter visionare tipologia durata e storico eventi politica per ogni evento di conferma per politica svolta (in base a quanto appurato dal manuale tecnico Anpal Docs “Cruscotto Sap – Operatori CPI” sez. 5; sotto sez. 5.1; Modifica SAP – Politiche Attive), per il periodo [indicato in atti], ossia l’aggiornamento delle politiche attive avviate a partire [dalla data identificata in atti] su SAP, risultanti in base alle diciture tratte dalla sez. “Programmi” del SiL della regione Emilia-Romagna, come segue: • FRD 2023 Misure di politica attiva DGR 765/2023 - data programma di avvio [identificata in atti]». Il medesimo soggetto istante ha successivamente presentato una nuova istanza di accesso civico generalizzato, chiedendo l’«Accesso dati SIU (Sistema Informativo Unitario delle politiche attive del Lavoro) accessibili da piattaforma ANPAL. Visione storico eventi per politica confermata presenti in cruscotto SAP e registrati da ANPAL a seguito di variazioni evento; disponibili indi nel SIISL e utili alla percezione di SFL» ed in particolare «l’accesso a dati e informazioni presenti e contenuti nel SIU (Sistema Informativo Federativo Unitario delle Politiche Attive del Lavoro), creato da ANPAL (ex Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro), previsto dal d.Lgs. n. 150/2015 art. 13 e a partire [dalla data identificata in atti], sotto diretto e stretto controllo di MLPS (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)», con specifico riferimento alla «Visione o storico eventi per politica confermata (in base a quanto appurato dal manuale tecnico Anpal Docs “Cruscotto Sap – Operatori CPI” sez. 5, sotto sez. 5.1, “Modifica SAP – Politiche Attive”) delle attività di politica attiva […] svolte [da soggetto istante], nel seguente periodo temporale di riferimento: [identificato in atti]».
Nella richiesta di parere è precisato che, a seguito del riscontro ricevuto dall’ente, il soggetto istante ha presentato un’ulteriore istanza di accesso civico generalizzato, domandando «Visione dettagliata delle politiche attive susseguenti […], enucleate nell’allegato SAP [identificato in atti] di n. pg. vigentisei (26)…”, e in particolare chiedendo:
- in relazione alla prima politica attiva citata dal richiedente, di «Conoscere le motivazioni che hanno determinato il codice sap *decaduta in data [identificata in atti], inficiando la fruizione della prestazione.
Conoscere e visionare storico eventi e stato politica antecedenti l’ultima data di conferma rilevata, a ritroso, [nel periodo temporale identificato in atti].
Conoscere gli “agentes” coinvolti nell’aggiornamento di conferma della consentanea politica attiva (exempli gratia, CPI e/o INPS e/o ente attuatore etc…) e le tempistiche normative previste di aggiornamento per cotale singola politica, pena la decadenza del beneficio economico SFL. Questa voce è soggetta a conferma trimestrale di attivazione?”;
- in relazione alla seconda politica attiva citata [dal richiedente], di “Conoscere e visionare storico eventi e stato politica antecedenti l’ultima data di conferma rilevata; a ritroso, [nel periodo temporale identificato in atti].
- in relazione alla terza politica attiva citata [dal richiedente], di “Conoscere e visionare storico eventi e stato politica antecedenti l’ultima data di conferma rilevata; a ritroso, [nel periodo temporale identificato in atti]”.
nonché, da ultimo, “di visionare le comunicazioni intercorse tra le D.G. coinvolte e l’Istituto di Previdenza Sociale INPS…”».
Dagli atti risulta che codesto Ministero ha riscontrato l’accesso, comunicando al soggetto istante quanto segue:
«1. Si rigetta la richiesta di accesso civico generalizzato alle comunicazioni intercorse tra le Direzioni Generali e l’INPS, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.33/2013 e successive modifiche, per tutela della libertà e segretezza della corrispondenza.
2. Si rigetta l’istanza per la consultazione dello storico eventi, stato politico antecedente e motivazioni della SAP decaduta, in quanto sussiste un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali.
3. Si accoglie l’istanza relativa alla conoscenza degli “agentes” coinvolti e delle tempistiche normative, non rilevandosi alcun pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali.
4. Si invita a riformulare la richiesta di accesso per i dati e documenti di cui ai punti 1 e 2, nel rispetto della normativa di settore, così da consentire l’istruttoria corretta della pratica».
Il Ministero ha successivamente precisato al soggetto istante, il quale ha contestato la predetta decisione, che «in relazione ai passaggi di istruttoria dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata, i dati richiesti di cui al p.to 2, potenzialmente contenenti dati personali sia del medesimo istante che di terzi, sono legittimamente accessibili mediante differenti strumenti normativi, diversi dall'istituto dell’accesso civico generalizzato, a tutela della stessa interessata. Nel caso di specie, è possibile utilizzare gli istituti rinvenibili sia nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, sia nella disciplina in materia di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90»
Nel quadro decritto, questa Autorità ha, tuttavia, ritenuto che la ricostruzione offerta dal RPCT, unita alla documentazione inviata a questa Autorità per istruire il richiesto parere, non era sufficiente per capire puntualmente i termini della questione. Ciò in quanto dalla documentazione ricevuta non era possibile desumere il contenuto dei documenti oggetto di accesso civico e verificare la presenza di dati personali del soggetto istante o di terzi, per cui è stata chiesto di integrare la documentazione, provvedendo a descrivere il contenuto dei documenti oggetto di accesso civico e a fornire copia almeno di un estratto significativo dei documenti richiesti al fine di consentire a questa Autorità di effettuare le valutazioni richieste.
Il Ministero, ha pertanto integrato la documentazione, inviando l’estratto domandato e specificando, in particolare, che i «dati richiesti dall’istante attengono alla Scheda Anagrafico Professionale (SAP) [identificata in atti] ed in particolare alla visione dettagliata delle politiche attive con specifico riferimento a:
- storico eventi;
- stato politica antecedente;
- motivazioni che hanno determinato il codice sap decaduta in data [identificata in atti], inficiando la fruizione della prestazione di indennità di partecipazione SFL (Supporto Formazione e Lavoro)».
È stato, inoltre, precisato che a seguito di un approfondimento istruttorio i documenti trasmessi ai fini istruttori oggetto di accesso «recano dati attinenti esclusivamente [al soggetto istante], non riferibili a soggetti terzi».
OSSERVA
A seguito dell’analisi degli atti trasmessi a questa Autorità dal RPCT e delle precisazioni ricevute, è emerso che i dati contenuti nei documenti oggetto di ostensione, trasmessi a questa Autorità ai fini dell’istruttoria, sono riferibili unicamente al soggetto istante e non a soggetti terzi.
Per tale motivo, si ritiene che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico fornita dal Ministero al soggetto istante, nella parte in cui è richiamata l’esistenza di «un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali» anche di soggetti terzi, non sia adeguata. In linea di massima, si concorda con quanto rappresentato dal Ministero al soggetto istante in ordine alla possibilità di utilizzare più correttamente, trattandosi di dati e documenti a lui riferiti, «Nel caso di specie, […] gli istituti rinvenibili sia nella disciplina in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 15-22 del Reg. UE 2016/679, sia nella disciplina in materia di accesso documentale, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge 241/90». Ciò in quanto – come rappresentato da questa Autorità anche in altre occasioni (cfr. parere n. 558 del 12/9/2024, in www.gpdp.it, doc. web n. 10062415) – gli «strumenti normativi nel caso in esame azionabili e previsti dall’ordinamento – a tutela dello stesso soggetto interessato – sono di tipo (sostanziale e procedurale) diverso da quello utilizzato e rinvenibili sia nella disciplina in materia di protezione dei dati personali (cfr. l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del RGPD) sia nella disciplina in materia di accesso documentale (cfr. l’accesso previsto dagli artt. 22. ss. della l. n. 241/1990)».
Si invita pertanto – ai sensi della normativa vigente e delle indicazioni contenute nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico (par. 8.1.) – a riesaminare la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego parziale dell’accesso, tenendo presente che – anche se l’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013 – resta ferma la possibilità che l’amministrazione analizzi la richiesta come «diritto di accesso ai propri dati personali», come tale soggetta alle regole previste dall’art. 15 del RGPD, la cui sussistenza può essere valutata anche nel caso in esame (cfr. anche le indicazioni contenute nelle Linee guida di ANAC in materia di accesso civico, par. 6.2).
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.
In Roma, 1 marzo 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
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