Provvedimento dell'11 luglio 2025 [10149350]
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Comunicato stampa del 12 luglio 2025
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Registro dei provvedimenti
n. 411 dell'11 luglio 2025
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il dott. Claudio Filippi, segretario generale reggente;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“Regolamento generale sulla protezione dei dati” - di seguito, “Regolamento”);
VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito “Codice”);
CONSIDERATO che l’Autorità ha preso atto che il sig. XX, nell’ambito di un blog da questi gestito (XX), ha consentito la visione - nell’ambito di alcuni video da lui curati (“XX”) e rivolti ad iscritti a pagamento - di immagini afferenti all’esame autoptico del corpo di Chiara Poggi vittima di omicidio, a Garlasco il 13 agosto 2007;
VISTE le immagini acquisite agli atti;
RITENUTO che la diffusione di tali immagini – la cui disponibilità da parte del sig. XX sarà oggetto di separato accertamento - integri una diffusione illecita di dati personali, determinando una grave lesione della dignità della vittima e una violazione dei diritti dei suoi familiari, alla luce delle disposizioni e dei limiti del trattamento dei dati personali di cui agli artt. 137 del Codice e artt. 5. 6 e 8 delle Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio della libertà di espressione (allegato A1 al Codice);
CONSIDERATO d’altra parte che le immagini risultano disponibili on line, a pagamento, e che tale circostanza implica la verifica di eventuali ulteriori violazioni delle disposizioni del Regolamento e del Codice, da effettuarsi con separata istruttoria;
RAVVISATA pertanto, nelle more di tali accertamenti e considerata la gravità del caso, la necessità di disporre, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del Regolamento, in via d’urgenza, nei confronti del sig. XX, in qualità di titolare del trattamento, il divieto del trattamento, da ritenersi riferito alla vendita e/o ulteriore diffusione delle immagini afferenti all’esame autoptico di Chiara Poggi quali trattati attraverso il citato canale o attraverso ogni altro eventuale canale di diffusione ad esso riferibile;
RITENUTO necessario disporre il predetto divieto con effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, riservandosi ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria che viene avviata sul caso;
RICORDATO che, in caso di inosservanza della misura disposta dal Garante, trova applicazione la sanzione penale di cui all’art. 170 del Codice e le sanzioni amministrative previste dall’art. 83, par. 5, lette e), del Regolamento;
RILEVATO inoltre che la particolare ( e spesso morbosa) attenzione rivolta alla vicenda di cui è stata vittima Chiara Poggi, in ragione della riapertura delle indagini sul caso, possa indurre chiunque entri in possesso di dette immagini - a partire da chi opera nel mondo dell’informazione giornalistica - ad acquisire e riproporre dette immagini in altre sedi, giornalistiche e non;
CONSIDERATO, al riguardo, che il trattamento di dati personali effettuati nell’ambito della libertà di manifestazione del pensiero, non può prescindere da un rigoroso rispetto della dignità della persona, anche se deceduta, e della relativa sfera familiare, tenendo conto, in particolare, del parametro di “essenzialità dell’informazione” (cfr. art. 137 del Codice; artt. 5, 6 e 8 delle “Regole deontologiche);
RITENUTO pertanto necessario richiamare l’attenzione di chiunque entri nella disponibilità di tali immagini, a cominciare dagli organi di informazione, su tali limiti e garanzie e, in particolare, sulla necessità di evitare accanimenti informativi sul caso e di limitarsi a profili di stretta essenzialità;
RITENUTO pertanto necessario rivolgere, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, un avvertimento agli organi di informazione e a chiunque entri nella disponibilità delle immagini relative all’esame autoptico di Chiara Poggi diffuso dal sig. XX attraverso i suoi video evidenziando che l’eventuale diffusione di detto materiale configura una violazione delle disposizioni del Regolamento e del Codice, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste;
VISTA la documentazione in atti;
VISTE le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE il Prof. Pasquale Stanzione;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
a) ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, ordina nei confronti di XX la misura del divieto del trattamento, da ritenersi riferito alla vendita e/o ulteriore diffusione delle immagini afferenti all’esame autoptico di Chiara Poggi quali trattati attraverso il canale ad esso riferibile citato in premessa o attraverso ogni altro eventuale canale di diffusione;
b) il predetto divieto ha effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento, con riserva di ogni altra determinazione all’esito della definizione dell’istruttoria che viene avviata contestualmente al presente provvedimento;
c) ai sensi dell’art. 58, par 2, lett. a), del Regolamento e dell’art. 154, comma 1, lett. f), del Codice, avverte gli organi di informazione e chiunque entri nella disponibilità del materiale diffuso dal sig. XX in merito alla circostanza che l’eventuale diffusione dello stesso configura una violazione delle disposizioni del Regolamento, con tutte le conseguenze, anche di carattere sanzionatorio, ivi previste;
d) ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e dell’art. 37 del Regolamento del Garante n. 1/2019, dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 1, del Regolamento, invita XX entro 7 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, a comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto nel presente provvedimento e di fornire comunque riscontro adeguatamente documentato. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell’art. 58 è punito con la sanzione amministrativa di cui all’art. 83, par. 5, lett. e), del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, nonché degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato, alternativamente, presso il tribunale del luogo ove risiede o ha sede il titolare del trattamento ovvero presso quello del luogo di residenza dell'interessato entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Roma, 11 luglio 2025
IL PRESIDENTE
Stanzione
IL RELATORE
Stanzione
IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
Filippi
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